(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
 
              Assegni corrisposti ai ministri di culto 
 
    1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e  dagli  organismi  da  essa
rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri  di
culto sono equiparati, ai soli fini fiscali,  al  reddito  da  lavoro
dipendente. 
    2. L'UBI e gli organismi  da  essa  rappresentati  provvedono  ad
operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo  le  disposizioni
tributarie  in  materia,  nonche'  al   versamento   dei   contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.