Art. 21. Assegni corrisposti ai ministri di culto 1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.