(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
 
                     Rendiconto della effettiva 
                 utilizzazione delle somme percepite 
 
    1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro  il  mese
di luglio dell'anno successivo a quello di  esercizio,  al  Ministero
dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione  delle
somme di cui agli articoli 18 e  19  e  l'UBI  ne  diffonde  adeguata
informazione. 
    2. Tali rendiconti devono comunque precisare: 
      a) il numero dei ministri di culto di cui e'  stata  assicurata
l'intera remunerazione e di  quelli  ai  quali  e'  stata  assicurata
un'integrazione; 
      b) l'ammontare complessivo delle somme di cui  all'articolo  19
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme; 
      c) gli interventi operati per altre  finalita'  previste  dagli
articoli 18 e 19. 
    3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal  ricevimento
dei  rendiconti,  ne  trasmette  copia,  con  propria  relazione,  al
Ministro dell'economia e delle finanze.