Art. 22. Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite 1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione. 2. Tali rendiconti devono comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto di cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per altre finalita' previste dagli articoli 18 e 19. 3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.