Art. 25. Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori 1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte. 2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UBI e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa. 3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.