(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
 
                          Ulteriori intese 
 
    1. Le parti  sottoporranno  a  nuovo  esame  il  contenuto  della
presente intesa entro il termine  del  decimo  anno  dall'entrata  in
vigore della  legge  di  approvazione  dell'intesa  stessa.  Ove  nel
frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunita' di  modifiche  al
testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi  a  tal
fine. 
    2. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una  nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento  di  apposito
disegno di legge di approvazione. 
    3. In occasione di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgono i rapporti  dell'UBI  con  lo  Stato,  verranno  promosse
previamente, in conformita' all'articolo  8  della  Costituzione,  le
intese del caso.