Art. 26. Ulteriori intese 1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. 2. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.