Art. 4. Assistenza spirituale 1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonche' da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sara' tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni. 2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovra' essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinche' possano garantire la richiesta assistenza spirituale. 3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmettera' apposito elenco alle autorita' competenti, dovra' essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari. 4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI. 5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della comunita' appartenente alla propria tradizione e geograficamente piu' vicina.