(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Ministri di culto 
 
    1. La qualifica di ministro di culto e' certificata dall'UBI, che
ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai  fini  della
presente legge. 
    2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto  di  mantenere
il segreto  d'ufficio  su  quanto  appreso  nello  svolgimento  della
propria funzione. 
    3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di  previdenza
ed assistenza per il clero. 
    4. In caso di ripristino del servizio  obbligatorio  di  leva,  i
ministri di culto possono  a  loro  richiesta  svolgere  il  servizio
nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa
vigente.