(Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
                 Trattamento delle salme e cimiteri 
 
    1. Agli appartenenti all'UBI  e'  assicurato  il  rispetto  delle
regole della propria tradizione per quanto  riguarda  il  trattamento
delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia. 
    2. Ove possibile,  possono  essere  previste  nei  cimiteri  aree
riservate ai sensi della normativa vigente.