(Allegato)
                                                             Allegato 
 
          MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL 
                 DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78 
 
  All'articolo 1, comma 1: 
  alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
  «0a) all'articolo 280, comma 2: 
  1) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque"; 
  2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di
finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della  legge
2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni"; 
  0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c),  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso  di  custodia
cautelare in carcere, di delitti per i  quali  e'  prevista  la  pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"»; 
  alla lettera  a),  capoverso  1-bis,  la  parola:  «stabilisce»  e'
sostituita dalla seguente: «dispone» e le parole: «le esigenze»  sono
sostituite dalle seguenti: «comunque le prioritarie esigenze»; 
  dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) all'articolo 386, comma 3, dopo  le  parole:  "il  relativo
verbale" sono inserite le seguenti: '', anche per via telematica"»; 
  alla lettera b),  numero  1),  capoverso  4-ter,  dopo  la  parola:
«trasmette» sono inserite le seguenti: «senza ritardo»; 
  alla lettera b), numero 3),  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a) nella lettera a), le parole da: "624"  fino  a:  "dall'articolo
625" sono sostituite dalle seguenti: "572,  secondo  comma,  612-bis,
terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del  medesimo
codice," sono soppresse». 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. - (Modifica  al  codice  penale  in  materia  di  atti
persecutori) - 1.  All'articolo  612-bis,  primo  comma,  del  codice
penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite  dalle  seguenti:
"a cinque anni"». 
  All'articolo 2, comma 1: 
  la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
  "4-ter.  I  detenuti  e  gli  internati  di  norma  possono  essere
assegnati a prestare la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e
gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche  professionalita'
e attitudini lavorative,  nell'esecuzione  di  progetti  di  pubblica
utilita' in favore della collettivita' da svolgere presso  lo  Stato,
le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le unioni di
comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti  o  organizzazioni,
anche  internazionali,  di  assistenza  sociale,   sanitaria   e   di
volontariato. I detenuti  e  gli  internati  possono  essere  inoltre
assegnati a prestare la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e
gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei  reati  da  loro
commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con  modalita'  che  non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle  previsioni
del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto  di  cui
all'articolo 416-bis del codice  penale  e  per  i  delitti  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si
applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"»; 
  dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
  «a-bis)  all'articolo  30-ter,  comma  2,  la  parola:  "venti"  e'
sostituita dalla  seguente:  "trenta"  e  la  parola:  "sessanta"  e'
sostituita dalla seguente: "cento"; 
  a-ter) all'articolo 30-ter, comma  4,  le  lettere  a)  e  b)  sono
sostituite dalle seguenti: 
  "a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione  non
superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; 
  b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro
anni, salvo quanto previsto dalla lettera c),  dopo  l'espiazione  di
almeno un quarto della pena"»; 
  alla lettera b), numero 3), al secondo periodo, le  parole:  «commi
1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 01, 1» e  dopo  le  parole:
«magistrato di sorveglianza» sono aggiunte  le  seguenti:  «che  puo'
disporre  l'applicazione  provvisoria   della   misura»;   all'ultimo
periodo, le parole: «comma 4-bis » sono  sostituite  dalle  seguenti:
«comma 4»; 
  alla lettera b), il numero 4) e'  sostituito  dal  seguente:  «4)il
comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. La condanna per il delitto di cui al  comma  8,  salvo  che  il
fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio"»; 
  la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) l'articolo 50-bis e' abrogato»; 
  la lettera d) e' soppressa. 
  All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da:  «di  altri
reati» fino alla fine del capoverso sono sostituite  dalle  seguenti:
«di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola
volta, da  persona  tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di
sostanze stupefacenti  o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale,  per  il  quale  il
giudice infligga una pena non superiore ad  un  anno  di  detenzione,
salvo che si tratti di reato previsto  dall'articolo  407,  comma  2,
lettera a), del codice di procedura  penale  o  di  reato  contro  la
persona». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis. - (Misure  per  favorire  l'attivita'  lavorativa  dei
detenuti ed internati). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge
8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un
periodo successivo alla  cessazione  dello  stato  di  detenzione  di
diciotto mesi per i detenuti ed internati che  hanno  beneficiato  di
misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive
modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che
non ne hanno beneficiato". 
  2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un  periodo  di  tempo
non inferiore ai  trenta  giorni,  lavoratori  detenuti  e  internati
ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21  della  legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,  o  che  svolgono
effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per
ogni lavoratore assunto. 
  2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore
ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o
che svolgono effettivamente attivita' formative nei  loro  confronti,
e' concesso un credito d'imposta  mensile  nella  misura  massima  di
trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 
  3. I crediti d'imposta di cui ai commi  1  e  2  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,  e  si
applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla  cessazione
dello stato di detenzione per  i  detenuti  ed  internati  che  hanno
beneficiato di  misure  alternative  alla  detenzione  o  del  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354, e  successive  modificazioni,  e  di  ventiquattro  mesi  per  i
detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato"; 
  b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base  delle  risorse"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse"». 
  All'articolo 4: 
  al comma 1, alinea, dopo la parola: «richiamato» sono  inserite  le
seguenti: «ed e' allegato al presente decreto»; 
  al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,  d'intesa  con  il  Capo  del  Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria  e  con  il  Capo  del  Dipartimento  della   giustizia
minorile»; 
  al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) nel rispetto dei criteri di  economicita'  individuati  dal
Ministero della giustizia, mantenimento e  promozione  delle  piccole
strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione
della pena differenziati su base regionale e  all'implementazione  di
quei trattamenti individualizzati indispensabili per la  rieducazione
e il futuro reinserimento sociale del detenuto»; 
  al comma 1, lettera d), dopo la parola: «permuta» sono inserite  le
seguenti: «, costituzione di diritti reali sugli immobili  in  favore
di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili»; 
  al comma 1, lettera e), dopo la parola: «permuta» sono inserite  le
seguenti: «, alla costituzione di diritti  reali  sugli  immobili  in
favore di terzi per la realizzazione  di  impianti  finalizzati  alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»; 
  al comma  3  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
Commissario  trasmette  annualmente  al  Parlamento   una   relazione
sull'attivita' svolta. Il Commissario trasmette  semestralmente  alle
Commissioni  parlamentari  competenti  una  relazione  sull'attivita'
programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui  al
terzo  periodo  deve  comunque  essere  trasmessa   alle   competenti
Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013»; 
  al comma  5,  le  parole:  «sul  cap.  5421  assegnato  alla»  sono
sostituite dalla seguente: «sulla»; 
  al comma 6, le parole:  «,  agli  articoli  49  e  70  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163» sono soppresse; 
  al comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Il
personale in posizione di comando o di distacco  non  ha  diritto  ad
indennita' o compensi aggiuntivi» e, al  terzo  periodo,  le  parole:
«sul cap.  5421  assegnato  alla»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«sulla»; 
  al comma  8,  le  parole:  «sul  cap.  5421  assegnato  alla»  sono
sostituite dalla seguente: «sulla». 
  E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
 
                                                            «ALLEGATO 
                                                (Articolo 4, comma 1) 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215; 
  VISTO l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225; 
  VISTO l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10; 
  VISTO l'articolo  3  del  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  VISTO l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; 
  VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  VISTO l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 
  VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
  VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  VISTE le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995; 
  VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012; 
  CONSIDERATO che ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  15
maggio 2012, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano  ai  sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non
sono suscettibili di proroga  o  rinnovo  oltre  il  termine  del  31
dicembre 2012; 
  CONSIDERATO  altresi'  che,   ai   sensi   dell'articolo   17   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,  la  gestione
commissariale di cui al predetto articolo 44-bis e'  stata  prorogata
sino al 31 dicembre 2012; 
  RITENUTA la  persistente  necessita'  di  fare  fronte  alla  grave
situazione   di   sovrappopolamento   delle   carceri,    assicurando
l'attuazione del programma degli interventi necessari per  conseguire
la realizzazione delle nuove infrastrutture  carcerarie  e  l'aumento
della capienza di quelle esistenti,  ai  sensi  del  citato  articolo
44-bis, da conseguirsi  attraverso  il  completamento  del  piano  di
interventi previsto dall'articolo 1  dell'O.P.C.M.  n.  3861  del  19
marzo 2010, gia' avviato dal  commissario  delegato  per  l'emergenza
conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari; 
  RITENUTA inoltre la necessita', al fine di realizzare gli specifici
obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di  un  soggetto
gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli  interventi,
in continuita' con i compiti gia'  svolti  dal  predetto  commissario
delegato; 
  RITENUTO  pertanto  necessario  procedere   alla   nomina   di   un
Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11  della
legge n. 400 del 1988; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 novembre 2012; 
  SULLA PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                               DECRETA 
 
                             Articolo 1. 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  degli   interventi
necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture  carcerarie  e
per l'aumento  della  capienza  di  quelle  esistenti,  previsti  dal
programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo
Sinesio e' nominato Commissario  straordinario  del  Governo  per  le
infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della  legge  23
agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso  il
Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale  per  gli
interventi necessari alla completa attuazione  del  programma  e  del
piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a  tale  fine
occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. 
  3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad
ogni fase del programma e ad ogni atto  necessario  per  l'attuazione
del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli  organi
delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonche' quelli  di
cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. 
  4.  Al  Commissario  straordinario  sono   assegnate   le   risorse
strumentali e finanziarie gia' attribuite al commissario delegato  di
cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3861
del 2010 e n.  3995  del  2012,  comprese  quelle  disponibili  sulla
contabilita' speciale n.  5421.  Esse  sono  gestite,  non  oltre  il
termine di cui al comma 2, sulla stessa  contabilita'  speciale,  che
viene  intestata  al  Commissario   straordinario.   Sulla   medesima
contabilita' speciale confluiscono altresi' i fondi  assegnati  dalla
delibera CIPE  n.  6  del  20  gennaio  2012,  nonche'  le  eventuali
ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o  destinate  per
le finalita' di cui al presente decreto. 
  5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre  il  termine  di
cui al  comma  2,  al  Commissario  straordinario  e'  assegnata  una
dotazione  organica  di  personale  di  15   unita'.   Il   personale
proveniente dalla pubblica amministrazione,  ivi  compresi  gli  enti
territoriali, e' confermato  anche  in  posizione  di  comando  o  di
distacco,  secondo  quanto  previsto  dai   rispettivi   ordinamenti,
conservando  lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico   in
godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza. 
  6.  Per  il  medesimo  personale,  per  la  durata  della  gestione
commissariale, e'  autorizzata  la  corresponsione  di  compensi  per
lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite  massimo  di
50 ore mensili pro capite. I relativi oneri sono posti a carico delle
risorse iscritte sulla contabilita' speciale n. 5421. 
  7.  Il  Commissario  straordinario,  per  la  realizzazione   degli
interventi, puo' avvalersi  altresi'  dei  competenti  Provveditorati
interregionali  per  le  opere  pubbliche  per  l'espletamento  delle
procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando
la propria titolarita' delle relative procedure di spesa. 
  8. Il Commissario straordinario  subentra  nelle  convenzioni,  nei
protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti  di  lavori,
di  fornitura,  di  servizi  e  di   collaborazione   stipulati   dal
commissario delegato sopra menzionato. 
  9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione,  ai  sensi  della
legislazione   vigente,    relativi    alle    precedenti    gestioni
commissariali. 
 
                             Articolo 2. 
 
  1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, esercita le  funzioni  di  indirizzo,
vigilanza e controllo sull'attivita'  del  Commissario  straordinario
del Governo per le  infrastrutture  carcerarie  e  approva  eventuali
modifiche  al  piano  di  interventi  necessarie  per  conseguire  la
realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie  e  l'aumento  della
capienza di quelle esistenti, su  proposta  congiunta  del  Capo  del
Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria  e  del  Commissario
straordinario del Governo per le  infrastrutture  carcerarie.  Questi
riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta. 
  2.  Gli  atti  del  Commissario  straordinario  sono  soggetti   al
controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con
le modalita' previsti dalla legislazione vigente. 
  3. Il  Commissario  straordinario  trasmette  altresi'  annualmente
all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al  Ministro
della giustizia ed alla competente sezione di controllo  della  Corte
dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a
norma dell'articolo 15 del decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.
123. 
 
                             Articolo 3. 
 
  1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi  dell'articolo  1
non spetta alcun tipo di compenso. 
 
  Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2012. 
 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri. 
                                Severino Di Benedetto, Ministro della
                                giustizia. 
 
 
  Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012 
  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.  10,  foglio  n.
144».