(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 
 
  All'articolo 1: 
  al comma 1: 
  alla lettera a): 
  il numero 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. l'incremento, sull'intero territorio  nazionale,  della  misura
massima della garanzia diretta concessa dal  Fondo  fino  all'80  per
cento dell'ammontare  dell'operazione  finanziaria,  con  riferimento
alle "operazioni di anticipazione di credito,  senza  cessione  dello
stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di  pubbliche
amministrazioni"  e  alle  "operazioni  finanziarie  di  durata   non
inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 26  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi  restando  gli
ulteriori limiti nonche' i requisiti  e  le  procedure  previsti  dai
medesimi articoli; la misura  massima  di  copertura  della  garanzia
diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in
favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo  27
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  nonche'  alle
operazioni  garantite  a  valere  sulla  sezione  speciale   di   cui
all'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  27  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009»; 
  al numero 3, le parole: «di accesso e di gestione  della  garanzia»
sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione  alla  garanzia  e  di
gestione delle relative pratiche»; 
  dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis)  prevedere  specifici  criteri  di  valutazione   ai   fini
dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo  da  parte  delle  imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  nonche'
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»; 
  il comma 3 e' soppresso; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre  2011,  n.  214,  le  parole:  "all'80  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento"»; 
  al comma 5: 
  il primo periodo  e'  soppresso  e  le  parole:  «Conseguentemente,
all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n.  201  del  2011»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «All'articolo   39,   comma   4,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»; 
  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui  al  comma  1  e
previa adozione di un apposito decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  gli  interventi  ivi   previsti   sono   estesi   ai
professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti
alle  associazioni  professionali  iscritte  nell'elenco  tenuto  dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della  legge  14  gennaio
2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della
medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo  periodo
sono determinate le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,
prevedendo in particolare un limite  massimo  di  assorbimento  delle
risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse. 
  5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie  imprese
di cui all'articolo 2, colma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni,  possono  affluire,  previa
assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base
volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita' ai sensi
e secondo le modalita' di  cui  all'articolo  39,  comma  7-bis,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente  comma
nonche' le modalita' di contribuzione da parte di enti, associazioni,
societa' o singoli cittadini al predetto fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996». 
 
  All'articolo 2: 
  al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo, le» e' inserita la
seguente: «micro,» e  le  parole:  «per  l'acquisto,  anche  mediante
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,   impianti   e
attrezzature nuovi di fabbrica ad  uso  produttivo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli investimenti, anche mediante  operazioni  di
leasing finanziario, in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'
per gli investimenti  in  hardware,  in  software  ed  in  tecnologie
digitali»; 
  al comma 2, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti:  «e
dagli    intermediari    finanziari     autorizzati     all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da banche»; 
  al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 8»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, secondo periodo»; 
  al comma 7: 
  alla  lettera  a),  dopo  la  parola:  «banche»  sono  inserite  le
seguenti: «e agli intermediari di cui al comma 2»; 
  alla  lettera  b),  dopo  la  parola:  «banche»  sono  inserite  le
seguenti: «e degli intermediari di cui al comma 2» e le  parole:  «di
scopo» sono soppresse; 
  alla  lettera  c),  le  parole:  «che  svolgono  le  banche»   sono
sostituite dalle seguenti: «che devono essere svolte dalle  banche  e
dagli intermediari di cui al comma 2» e  le  parole:  «sulla  misura»
sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure previste  dal  presente
articolo»; 
  dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,
compatibilmente con la normativa europea vigente  in  materia,  anche
alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca». 
 
  All'articolo 3: 
  al comma 1, le parole:  «Agli  interventi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ai fini dell'attuazione delle  disposizioni»,  le  parole:
«sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  destinate»,
le  parole:  «fonti  finanziarie»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«risorse finanziarie» e le parole: «non possono  essere  destinatari»
sono sostituite dalle seguenti: «non sono destinatari»; 
  al comma 2, le parole: «decreto interministeriale» sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico»; 
  al comma 4, le parole: «per l'attuazione degli interventi di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  all'articolo
43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le  parole:  «dal
medesimo Ministero» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «4-bis. Al fine di consentire  la  migliore  attuazione  di  quanto
previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4  deve
prevedere l'importo complessivo delle spese e dei  costi  ammissibili
degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con  esclusione
del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore  a  20
milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico  24   settembre   2010,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24  dicembre
2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali  programmi  riguardino
esclusivamente attivita' di trasformazione e  commercializzazione  di
prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i  progetti
d'investimento del proponente devono prevedere spese  ammissibili  di
importo complessivo non inferiore a  10  milioni  di  euro,  a  parte
eventuali progetti  di  ricerca  industriale  a  prevalente  sviluppo
sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  medesimo  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni
di euro se tali  programmi  riguardano  esclusivamente  attivita'  di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis. - (Misure urgenti per i  pagamenti  dei  debiti  degli
enti del Servizio sanitario  nazionale).  -  1.  Le  risorse  per  il
pagamento dei debiti degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
ripartite ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31  maggio
2013, possono essere assegnate,  con  decreto  di  aggiornamento  del
decreto direttoriale di cui al medesimo  articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni  che  ne  fanno  richiesta
entro   il   30   giugno   2013,   prioritariamente    in    funzione
dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo  1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. 
  2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma
9,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  le
parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio"». 
 
  All'articolo 4: 
  al comma 2, le parole da: «Per le gare» fino a: «12 novembre  2011,
n.  226»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I   termini   previsti
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi
del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure
di gara per l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale»; 
  al comma 3, al primo periodo,  le  parole:  «decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di cui al comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226», le parole: «decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.  226»  sono  sostituite
dalle seguenti: «medesimo regolamento» e le parole: «1 gennaio  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di
cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  novembre
2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi  delle
proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per  gli  ambiti
in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato  nei
comuni colpiti dagli eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012  e
inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1  annesso  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e  successive
modificazioni»; 
  al comma  5,  le  parole:  «dal  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi del comma 3 del presente  articolo»,  le  parole:
«degli oneri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  somme»,  le
parole: «sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «e' versato» e
la parola: «destinati» e' sostituita dalla seguente: «destinato»; 
  al comma 6, dopo le parole: «delle gare» sono inserite le seguenti:
«di cui al comma 2» e le parole: «degli enti locali e delle  imprese»
sono sostituite dalle  seguenti:  «per  gli  enti  locali  e  per  le
imprese,»; 
  al comma 7, le parole: «del metano e dell'energia  elettrica»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «del  metano  e  del  GPL»,  le  parole:
«impianti  di  distribuzione  carburanti»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «impianti di distribuzione di carburanti», dopo le  parole:
«di metano» sono inserite le seguenti: «o di GPL»,  dopo  le  parole:
«19 aprile 2013» sono  inserite  le  seguenti:  «,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013,» e dopo le  parole:  «7
agosto 2003» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003»; 
  dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Per tenere conto dell'incidenza delle  accise  sul  reddito  di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il
reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un
importo pari alle seguenti percentuali dei  volumi  d'affari  di  cui
all'articolo 20,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro; 
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro  e  fino  a
   2.064.000 euro; 
  c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro"». 
 
  All'articolo 5: 
  al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti:
«, con modificazioni,»; 
  al comma 3: 
  al primo periodo, le parole:  «n.  6/1992»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 6/92 del 29 aprile  1992»  e  le  parole:  «paniere  di
riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «paniere  di  riferimento  individuato   ai   sensi
dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99»; 
  al secondo periodo, le parole: «Autorita' per l'energia elettrica e
del gas» sono sostituite dalle  seguenti:  «Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas»; 
  al comma 4, le parole: «dal 1 gennaio 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal l° gennaio 2014», le parole: «valore di cui  al  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «valore di cui al comma  3,  primo
periodo,» e le parole: «come definito al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «come definito al comma 3»; 
  il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  In  deroga  ai  commi   3   e   4,   per   gli   impianti   di
termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto  anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono  stati
ammessi  al   regime   di   cui   al   provvedimento   del   Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,  fino  al
completamento del quarto anno di esercizio dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, il valore  di  cui  al  comma  3,  primo
periodo,  e'  determinato  sulla  base  del  paniere  di  riferimento
individuato ai sensi dell'articolo  30,  comma  15,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi  e'  pari
al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica  il
metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo.  Per
gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione  del
ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e'  determinato  sulla
base  del  paniere  di  riferimento  in  cui  il  peso  dei  prodotti
petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo
anno di esercizio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto»; 
  il comma 6 e' soppresso; 
  dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia  elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31
dicembre 2012 possono optare,  in  alternativa  al  mantenimento  del
diritto  agli  incentivi  spettanti  sulla  produzione   di   energia
elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in  esercizio,  per
un incremento del 20  per  cento  dell'incentivo  spettante,  per  un
periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013,  e  del
10 per cento per un ulteriore successivo  periodo  di  un  anno,  con
corrispondente riduzione del 15 per  cento  dell'incentivo  spettante
nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la  fine
del periodo di incentivazione su una produzione  di  energia  pari  a
quella sulla quale e'  stato  riconosciuto  il  predetto  incremento.
L'incremento e' applicato sul coefficiente  moltiplicativo  spettante
per gli impianti a certificati verdi e, per gli  impianti  a  tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
Gestore dei servizi energetici (GSE)». 
 
  All'articolo 6: 
  al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto  dall'articolo  17»
sono sostituite dalle seguenti:  «nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),»; 
  al comma 3, le  parole:  «anni  2014-2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anni 2014 e 2015»  e  le  parole  da:  «recante»  fino  a:
«accisa",» sono soppresse; 
  al comma 4, le parole:  «Ministro  dell'economia  e  finanze»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze». 
 
  All'articolo 7: 
  al comma 1,  capoverso,  terzo  periodo,  le  parole:  «apporti  di
capitale dalle imprese  italiane»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«apporti di capitale delle imprese italiane»; 
  dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Nel quadro degli  impegni  assunti  dall'Italia  in  ambito
internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere  ai
crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto  dall'articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le
imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare  quanto
previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione  e
lo sviluppo economico  (OCSE)  sulla  responsabilita'  sociale  delle
imprese per  gli  investimenti  internazionali  e  dalla  risoluzione
P7 TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia
di investimenti internazionali e di rispetto da parte  delle  imprese
delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali  sui
diritti umani». 
 
  All'articolo 9: 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Al   fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e  dei  progetti  cofinanziati  con  fondi  strutturali
europei  e  di   sottoutilizzazione   dei   relativi   finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, in  caso  di  inerzia  o
inadempimento  delle  amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli
interventi, il Governo, allo scopo di assicurare  la  competitivita',
la coesione e  l'unita'  economica  del  Paese,  esercita  il  potere
sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  secondo   comma,   della
Costituzione   secondo   le   modalita'    procedurali    individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  e
dalle disposizioni  vigenti  in  materia  di  interventi  sostitutivi
finalizzati all'esecuzione di opere e di  investimenti  nel  caso  di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel  caso  di
inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche  attraverso
la nomina di un commissario straordinario,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte  le  attivita'  di
competenza   delle   amministrazioni   pubbliche    necessarie    per
l'autorizzazione e per  l'effettiva  realizzazione  degli  interventi
programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.  A  tal
fine, le amministrazioni  interessate  possono  avvalersi  di  quanto
previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni»; 
  il comma 3 e' soppresso; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione  delle
spese  europee  relative  ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali europei  2007-2013  e  per  evitare  di  incorrere  nelle
sanzioni di disimpegno automatico previste dai  regolamenti  europei,
le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   o
nazionali che hanno  disponibilita'  di  risorse  sui  relativi  assi
territoriali  o  urbani  attingono   direttamente   agli   interventi
candidati dai comuni  al  piano  nazionale  per  le  citta',  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  stipulando
accordi diretti con  i  comuni  proponenti,  a  condizione  che  tali
interventi risultino coerenti con le finalita' dei  citati  programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale  e
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e
con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a  cui  partecipano
le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   e
nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) che  provvede  a  supportare  le
autorita'  competenti  nell'istruttoria  di  tutti  gli   adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti  interventi.
Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni  dalla
costituzione del tavolo  tecnico  tra  l'ANCI,  il  Ministro  per  la
coesione territoriale, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
definite le linee di indirizzo  per  la  stipulazione  degli  accordi
diretti tra i comuni e  le  autorita'  di  gestione  nonche'  per  il
raccordo tra le attivita'  di  supporto  alla  stipulazione  di  tali
convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di  sistema
dei programmi di capacity  building  della  programmazione  regionale
unitaria»; 
  il comma 4 e' soppresso; 
  al comma 5, primo periodo, la parola: «rinvenienti»  e'  sostituita
dalla seguente: «rivenienti». 
  Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis. -  (Attuazione  rafforzata  degli  interventi  per  lo
sviluppo e la coesione territoriali). - 1. Per le  finalita'  di  cui
all'articolo 9, nonche' per  accelerare  la  realizzazione  di  nuovi
progetti  strategici,  sia  di  carattere  infrastrutturale  sia   di
carattere  immateriale,  di  rilievo  nazionale,   interregionale   e
regionale,  aventi  natura  di  grandi  progetti  o  di  investimenti
articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in
relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse  nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  le
amministrazioni   competenti   possono   stipulare    un    contratto
istituzionale di sviluppo. 
  2. Al fine di  cui  al  comma  1,  il  contratto  istituzionale  di
sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la  coesione  territoriale  o
dalle  amministrazioni  titolari  dei  nuovi   progetti   strategici,
coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo,  nazionale  o
territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti  dell'articolo  6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  come  modificato  dal
presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo. 
  3. Il terzo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito  dal  seguente:  "Il
contratto  istituzionale  di  sviluppo   prevede,   quale   modalita'
attuativa,  che  le  amministrazioni   centrali,   ed   eventualmente
regionali, si avvalgano, anche  ai  sensi  dell'articolo  55-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modificazioni,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni,
ad  esclusione  di  quanto  demandato  all'attuazione  da  parte  dei
concessionari di servizi pubblici". 
  4. Al comma 4 dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), la parola:  "attuatrici"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale  per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo   d'impresa   Spa,
costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e  successive  modificazioni,  anche  quale  centrale  di
committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi strategici"; 
  b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
nonche' gli incentivi all'utilizzazione del  contratto  istituzionale
di sviluppo di cui all'articolo 6". 
  5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa,  per  le  attivita'  di  progettazione  e  di
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera  nel
rispetto  della  disciplina  nazionale  ed  europea  in  materia.  Ai
progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti  in  materia
di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e
le informazioni antimafia. 
  6. Con direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il  contenuto
minimo delle convenzioni di  cui  al  comma  5  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
 
  All'articolo 10: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'offerta di accesso alla rete  internet  al  pubblico  tramite
tecnologia  WIFI  non  richiede  l'identificazione  personale   degli
utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita'
commerciale  prevalente  del  gestore  del  servizio,   non   trovano
applicazione   l'articolo   25   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni»; 
  il comma 2 e' soppresso; 
  al comma 3, lettera a), la parola: «soppresso» e' sostituita  dalla
seguente: «abrogato»; 
  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Liberalizzazione
dell'accesso  alla  rete   internet   tramite   tecnologia   WIFI   e
dell'allacciamento dei terminali  di  comunicazione  alle  interfacce
della rete pubblica». 
  Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis. - (Misure economiche di natura  compensativa  per  le
televisioni locali). - 1. Le misure economiche compensative percepite
dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del
volontario rilascio delle frequenze di cui al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 50 del  29  febbraio  2012,  sono  da  qualificare  come
contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e come tali partecipano alla  formazione  del  reddito
nell'esercizio in cui  sono  stati  incassati  o  in  quote  costanti
nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi  esercizi
non oltre il quarto». 
  Al capo I del titolo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: 
  Art.  12-bis.  -  (Sostegno  alle  imprese  creditrici  dei  comuni
dissestati). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle  imprese
creditrici dei comuni dissestati e  di  ridare  impulso  ai  relativi
sistemi produttivi locali, una quota annua fino  all'importo  massimo
di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma
10 della 'Sezione per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali;  non  erogata
dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, e'  destinata
a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario  nei
ventiquattro mesi precedenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e che  hanno  aderito  alla  procedura  semplificata
prevista  dall'articolo  258  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente
interessato.  Tali  somme  sono  messe  a  disposizione   dell'organo
straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento  dei  debiti
commerciali al 31  dicembre  2012,  ad  eccezione  dei  debiti  fuori
bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo  unico
di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  entro  la
medesima data, con le modalita' di cui al citato  articolo  258,  nei
limiti dell'anticipazione  erogata,  entro  centoventi  giorni  dalla
disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro  dell'interno,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il  riparto  e  l'attribuzione
della  somma  stanziata  tra  gli  enti  beneficiari  e  la  relativa
restituzione, ai sensi del comma  13.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica"». 
 
  All'articolo 13: 
  al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro
dell'economia e delle  finanze,»  sono  inserite  le  seguenti:  «dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,»; 
  dopo il comma l e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Alla lettera  f)  del  comma  2-bis  dell'articolo  47  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  dopo  le  parole:  "per  favorire
l'accesso alla rete internet" sono inserite le seguenti: "nelle  zone
rurali, nonche'"»; 
  al comma 2: 
  alla lettera a), dopo la parola: «finanze» e' inserito il  seguente
segno d'interpunzione: «,»; 
  alla lettera b), prima della parola: «altresi'» e dopo  la  parola:
«scolastiche» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
  alla lettera c), capoverso, dopo le parole:  «nomina  il  direttore
generale  dell'Agenzia»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   tramite
procedura di selezione ad evidenza pubblica,»; 
  la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) all'articolo 21, comma 4, il secondo,  il  terzo  e  il  quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti:  "Lo  statuto  prevede  che  il
Comitato  di  indirizzo  sia  composto  da  un  rappresentante  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  da  un  rappresentante  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  un   rappresentante   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  da  un
rappresentante del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e da  due  rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
unificata e dai membri del  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e
l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato  di  indirizzo
non spettano compensi,  gettoni,  emolumenti  o  indennita'  comunque
definiti ne' rimborsi di  spese  e  dalla  loro  partecipazione  allo
stesso non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.  Con  lo  statuto  sono  altresi'  disciplinate  le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
Comitato di indirizzo e le  modalita'  di  nomina  del  Collegio  dei
revisori dei conti"»; 
  dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) all'articolo 22,  comma  3,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: "Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a  valere
sul   Progetto   operativo   di    assistenza    tecnica    'Societa'
dell'informazione'  che   permangono   nella   disponibilita'   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che  puo'  avvalersi,  per  il
loro  utilizzo,  della  struttura  di   missione   per   l'attuazione
dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza
del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni"»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3,  comma
4, 12, comma 13, e 14, comma  2-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sono  adottati  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti
dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e  7,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  qualora  non
ancora adottati e decorsi  ulteriori  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono adottati anche ove non sia pervenuto il  concerto  dei  Ministri
interessati. 
  2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui
agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7,
13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, qualora non ancora adottati e decorsi  ulteriori  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono adottati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri anche  ove  non  sia  pervenuto  il  concerto  dei  Ministri
interessati». 
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis. - (Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e
servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione).  -
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono dettate linee guida per  l'accreditamento  di  conformita'  alla
normativa in materia di contratti pubblici, di servizi,  soluzioni  e
piattaforme tecnologiche per  le  aste  on  line  e  per  il  mercato
elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni  e  servizi  delle
tecnologie della comunicazione e dell'informazione.  L'accreditamento
indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi
minimi  di   tracciabilita'   dei   processi   e   i   requisiti   di
inalterabilita', autenticita' e non ripudio dei documenti scambiati. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  usare  piattaforme   e
soluzioni  di  acquisto  on  line  accreditate  anche  ponendole   in
competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che  non
comportino oneri di spesa,  il  ricorso  ai  medesimi  prodotti  deve
essere ritenuto prioritario. 
  3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e  tecnologie
accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori  qualificati  del
Sistema pubblico di  connettivita'  ai  sensi  dell'articolo  82  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni». 
 
  All'articolo 14: 
  al comma 1: 
  all'alinea, le parole: «e' aggiunto il  seguente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»; 
  al capoverso «3-quater», dopo le parole: «All'atto della  richiesta
del  documento  unificato»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ovvero
all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione  di  cambio
di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n.  221»  e  le  parole  da:  «e'  riconosciuta  al
cittadino» fino a: «articolo 3-bis del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  assegnata  al
cittadino una  casella  di  posta  elettronica  certificata,  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, con la funzione di  domicilio  digitale,  ai  sensi  dell'articolo
3-bis del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  successivamente  attivabile  in
modalita' telematica dal medesimo cittadino»; 
  dopo il capoverso «3-quater» e' aggiunto il seguente: 
  «3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce,
a tutti  gli  effetti  di  legge,  il  tesserino  di  codice  fiscale
rilasciato dall'Agenzia delle entrate»; 
  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.  All'articolo  47,  comma  2,  lettera   c),   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71"  sono  inserite
le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmissione di  documenti
a mezzo fax". 
  1-ter.  All'articolo  43  del  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai
sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)"». 
 
  All'articolo 16: 
  al comma  1,  capoverso  «4-bis»,  dopo  le  parole:  «pubbliche  e
private» sono inserite le seguenti: «nonche'  di  enti  locali  o  di
soggetti partecipati da enti locali». 
  Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 13  agosto  2010,
n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche).  -  1.  Al
decreto legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  "7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito  dello
svolgimento della propria specifica attivita', gli  aderenti  possono
inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita'  dei
dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei
casi in cui ritengono  utile,  sulla  base  della  valutazione  degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime"; 
  b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo  30-ter,
comma 9, puo' essere rideterminata la  misura  delle  componenti  del
contributo di cui al comma 2 del presente articolo"». 
  L'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17. - (Misure per favorire  la  realizzazione  del  Fascicolo
sanitario elettronico). - 1. All'articolo  12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le parole: "Il FSE e' istituito dalle regioni e
province autonome,"  sono  inserite  le  seguenti:  "conformemente  a
quanto disposto dai decreti di cui al comma 7,  entro  il  30  giugno
2015,"; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza
nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai  fini
della sicurezza del paziente, e' istituito  il  dossier  farmaceutico
quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della  farmacia  che
effettua la dispensazione"; 
c) al comma 6, le parole: "senza l'utilizzo dei  dati  identificativi
   degli assistiti e dei documenti clinici  presenti  nel  FSE"  sono
   sostituite   dalle   seguenti:   "senza   l'utilizzo   dei    dati
   identificativi degli assistiti presenti nel FSE"; 
  d) al comma 7, le  parole:  "con  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con uno o piu' decreti" e le parole: "i contenuti del  FSE
e" sono sostituite dalle seguenti: "i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche'"; 
  e) al comma 15, dopo le parole: "dei  servizi  da  queste  erogate"
sono aggiunte le seguenti: ", ovvero  partecipare  alla  definizione,
realizzazione   ed   utilizzo   dell'infrastruttura   nazionale   per
l'interoperabilita' per il FSE  conforme  ai  criteri  stabiliti  dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia
digitale,"; 
f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
  "15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome
presentano all'Agenzia per l'Italia digitale  e  al  Ministero  della
salute il piano di progetto per la  realizzazione  del  FSE,  redatto
sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima  Agenzia
e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici  di
ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle  esigenze
avanzate dalle regioni e dalle  province  autonome,  nell'ambito  dei
rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con
le  regioni  e  le  province  autonome,   la   progettazione   e   la
realizzazione dell'infrastruttura nazionale  necessaria  a  garantire
l'interoperabilita' dei FSE. 
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale  e  il  Ministero  della
salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,
al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni,  i  piani
di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la
realizzazione  del  FSE,  verificandone  la  conformita'   a   quanto
stabilito  dai  decreti  di  cui  al  comma  7  ed   in   particolare
condizionandone  l'approvazione  alla  piena  fruibilita'  dei   dati
regionali  a  livello  nazionale,   per   indagini   epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini
di programmazione sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione
del  FSE,  da  parte  delle  regioni  e  delle   province   autonome,
conformemente ai piani di progetto approvati.  La  realizzazione  del
FSE in conformita' a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e'
compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province
autonome per l'accesso al  finanziamento  integrativo  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del  Comitato  di
cui all'articolo  9  dell'intesa  sancita  il  23  marzo  2005  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  15-quinquies. Per il progetto  FSE  di  cui  al  comma  15-ter,  da
realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata  una  spesa  non
superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
l'Italia digitale"». 
  Al capo II del  titolo  I,  dopo  l'articolo  17  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 17-bis. - (Modifica all'articolo  2  della  legge  13  luglio
1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato). - 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "10-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  ferme   restando   le
specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono  considerati
carte valori i  prodotti,  individuati  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  aventi
almeno uno dei seguenti requisiti: 
  a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato  o
di    altre    pubbliche    amministrazioni,    di    autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego  di  carte
   filigranate o similari o di altri materiali  di  sicurezza  ovvero
   con  elementi  o  sistemi  magnetici  ed  elettronici  in   grado,
   unitamente alle relative infrastrutture, di  assicurare  un'idonea
   protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni". 
  Art. 17-ter. - (Sistema pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale di cittadini e imprese). - 1. Al comma  2  dell'articolo  64
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo  il
primo periodo e' inserito il seguente: "Con l'istituzione del sistema
SPID di cui al comma  2-bis,  le  pubbliche  amministrazioni  possono
consentire l'accesso in rete ai  propri  servizi  solo  mediante  gli
strumenti di cui al comma 1,  ovvero  mediante  servizi  offerti  dal
medesimo sistema SPID". 
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo, sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e  agevolare
l'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in
mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,
il sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di
cittadini e imprese (SPID). 
  2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di
soggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte
dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il
decreto  di  cui  al  comma  2-sexies,  gestiscono   i   servizi   di
registrazione e di messa a disposizione  delle  credenziali  e  degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese  per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita'  di  erogatori  di
servizi  in  rete,   ovvero,   direttamente,   su   richiesta   degli
interessati. 
  2-quater.   Il   sistema   SPID   e'   adottato   dalle   pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo  le  modalita'  definiti  con  il
decreto di cui al comma 2- sexies. 
  2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e'
altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con
il decreto di cui al comma 2-sexies, la  facolta'  di  avvalersi  del
sistema SPID per  la  gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la  verifica  dell'accesso  ai
propri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'  richiesto   il
riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un  obbligo  generale
di  sorveglianza  delle  attivita'  sui   propri   siti,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
  2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; 
  b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei
gestori dell'identita' digitale; 
  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle   soluzioni   tecniche   e
organizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso
resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di
cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1; 
  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini  e  imprese  in
qualita' di utenti di servizi in rete; 
  e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte  delle  pubbliche
amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; 
  f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in
qualita' di erogatori di servizi in rete". 
  3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita'  digitale  di
cittadini e imprese  (SPID)  e'  realizzato  utilizzando  le  risorse
finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per  l'Agenzia  per
l'Italia digitale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica». 
 
  All'articolo 18: 
  al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti  presenta  semestralmente  alle
Camere una  documentazione  conoscitiva  e  una  relazione  analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»; 
  al comma 2: 
  al primo periodo, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore»
sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»; 
  al secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma riguardano»
sono inserite le seguenti: «il completamento delle infrastrutture  di
rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,»; 
  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Gli   interventi
rispondenti alle finalita' di potenziamento dei nodi, dello  standard
di interoperabilita' dei corridoi europei e del  miglioramento  delle
prestazioni della rete e dei servizi ferroviari  sono  in  ogni  caso
riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le  quali
si  sono  perfezionate  le  procedure  di   individuazione   con   il
coinvolgimento degli enti territoriali»; 
  al comma 3, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore»  sono
inserite le seguenti: «della legge di conversione»; 
  al comma 6, la parola: «esercizio» e'  sostituita  dalla  seguente:
«pre-esercizio» e le  parole:  «15  ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «15 dicembre»; 
  il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti  immobiliari  previsti
dal piano di impiego dei fondi disponibili  di  cui  all'articolo  65
della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni,
destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2014
al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli  edifici
scolastici e di costruzione di nuovi edifici  scolastici,  anche  con
strumenti previsti dall'articolo 53, comma  5,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza
del  Consiglio  dei   ministri   e   i   Ministeri   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni»; 
  dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Al fine di predispone il piano di messa in sicurezza  degli
edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa di 3,5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2014,  2015  e  2016,  in
relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per l'individuazione  di  un  modello  unico  di  rilevamento  e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio
sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8-ter.  Al  fine  di  attuare  misure   urgenti   in   materia   di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in  cui  e'
stata censita  la  presenza  di  amianto,  nonche'  di  garantire  il
regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  ferma  restando  la
procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse  destinate
al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo  11  e
nelle more della completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di  euro.  Per  le
suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino al  31
dicembre 2014, i sindaci e i presidenti  delle  province  interessati
operano in qualita' di commissari governativi, con poteri  derogatori
rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 8-sexies. 
  8-quater. Le risorse previste dal  comma  8-ter  sono  ripartite  a
livello regionale per essere assegnate agli enti  locali  proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli
edifici scolastici e degli alunni  presenti  in  ciascuna  regione  e
della situazione del patrimonio edilizio scolastico  ai  sensi  della
tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote  imputate  alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono rese  indisponibili  in
attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  entro  il
30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni
entro il 15 ottobre 2013. A tale fine,  gli  enti  locali  presentano
alle  regioni  entro  il  15  settembre   2013   progetti   esecutivi
immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e
manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici.  La  mancata
trasmissione delle graduatorie da parte delle  regioni  entro  il  15
ottobre   2013   comporta   la   decadenza   dall'assegnazione    dei
finanziamenti  assegnabili.  Le  risorse  resesi   disponibili   sono
ripartite   in   misura   proporzionale   tra   le   altre   regioni.
L'assegnazione  del  finanziamento  prevista  dal  medesimo   decreto
autorizza gli enti  locali  ad  avviare  le  procedure  di  gara  con
pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di  affidamento  dei
lavori.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze  l'elenco
dei finanziamenti assegnati agli  enti  locali  e  semestralmente  lo
stato di attuazione degli interventi, che sono  pubblicati  nel  sito
internet dei due Ministeri. 
  8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al  comma  8-
quater  entro  il  28  febbraio   2014   comporta   la   revoca   dei
finanziamenti.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si   rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater
ovvero le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono
riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria.  Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle  risorse  agli  enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. 
  8-sexies. La somma di  150  milioni  di  euro  giacente  sul  conto
corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa  Sanpaolo  Spa,
relativo alla gestione stralcio del Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25  ottobre  1968,
n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il  31
gennaio 2014 per essere riassegnata al  Fondo  unico  per  l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili  all'esito
della  chiusura  della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono   versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
statali. 
  8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dopo le parole: "non possono effettuare  spese  di  ammontare
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media  negli  anni
2010 e 2011 per l'acquisto di mobili  e  arredi,"  sono  inserite  le
seguenti:  "se  non  destinati  all'uso  scolastico  e  dei   servizi
all'infanzia,"»; 
  al comma 9. 
  al primo periodo, dopo le parole: «edifici pubblici,» sono inserite
le seguenti: «ivi compresi gli interventi  relativi  all'adozione  di
misure antisismiche,» e dopo le parole: «manutenzione di reti viarie»
sono inserite le seguenti: «e infrastrutture accessorie e  funzionali
alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,»; 
  al  terzo  periodo,  le  parole:  «dall'entrata  in  vigore»   sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione» e le parole:  «l'ANCI»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»; 
  al quarto periodo,  dopo  le  parole:  «I  Comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti,» sono inserite le  seguenti:  «le  unioni
composte da comuni con popolazione inferiore a  5.000  abitanti  e  i
comuni risultanti da fusione  tra  comuni,  ciascuno  dei  quali  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti,» e le  parole:  «Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)» sono sostituite dalla seguente:
«ANCI»; 
  al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La societa'
ANAS  SpA  presenta  semestralmente   alle   Camere   una   relazione
sull'attuazione del programma di cui al presente comma.»; 
  al comma 13, la parola: «milione»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«milioni»; 
  dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: 
  «14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce
semestralmente alle Camere sullo  stato  di  attuazione  dei  decreti
attuativi di propria competenza di cui al presente articolo». 
 
  All'articolo 19: 
  al comma 1: 
  alla lettera a): 
  al  numero  2),  le  parole:  «piano  economico  finanziario»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «piano  economico-finanziario,   previa
verifica del CIPE sentito il Nucleo di  consulenza  per  l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(NARS)»; 
  al numero 3), capoverso, le parole: «piano  economico  finanziario»
sono sostituite dalle seguenti: «piano  economico-finanziario»  e  le
parole: «che faccia» sono sostituite dalle seguenti: «che fa»; 
  alla lettera b): 
  al numero 1),  le  parole:  «puo'  indire»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «possa  indire»  e  le  parole:  «puo'  provvedere»   sono
sostituite dalle seguenti: «possa provvedere»; 
  al numero 2), capoverso «3-quater»: 
  al primo periodo, dopo le parole: «contratto  di  finanziamento  o»
sono inserite le seguenti: «in mancanza» e  dopo  le  parole:  «della
sottoscrizione o» e' inserita la seguente: «del»; 
  al quarto periodo, le parole: «rimane valido» sono sostituite dalle
seguenti: «rimanga valido»; 
  al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le
seguenti: «, ne' agli interventi da realizzare  mediante  finanza  di
progetto le cui proposte  sono  state  gia'  dichiarate  di  pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
  al comma 3: 
  alla lettera a), le  parole:  «piano  economico  finanziario»  sono
sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario» e le parole:
«del contratto di  partenariato  pubblico  privato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del contratto di partenariato pubblico-privato»; 
  alla  lettera  b),   capoverso,   le   parole:   «piano   economico
finanziario»    sono    sostituite     dalle     seguenti:     «piano
economico-finanziario»; 
  alla lettera c), capoverso, le parole: «Al fine di  favorire»  sono
sostituite dalle seguenti: «2-ter. Al fine di favorire» e le  parole:
«pubblico  privato»,  ovunque  ricorrono,   sono   sostituite   dalla
seguente: «pubblico-privato»; 
  alla lettera d), le parole:  «aiuti  di  stato."»  sono  sostituite
dalle seguenti: «aiuti di Stato"»; 
  dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Fino alla  data  del  15  settembre  2013  sono  sospesi  i
pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime  indicate
all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e  successive
modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati  iscritti
al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle  di  pagamento  da
parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data
del 15 settembre 2013  sono  sospesi  i  procedimenti  amministrativi
avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei  medesimi,
relativi alla  sospensione,  revoca  o  decadenza  dalla  concessione
demaniale marittima  derivante  dal  mancato  versamento  del  canone
demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03
del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  le
amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente  della
riscossione   l'elenco   dei   codici   tributo   interessati   dalla
sospensione». 
 
  All'articolo 20: 
  al comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «Con  ricognizione,  da
completarsi entro sessanta giorni dalla  data  del  presente  decreto
legge,  da  effettuarsi»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Con
ricognizione, da completare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, da effettuare»; 
  al comma 2, le parole:  «Le  risorse  derivanti  dalle  revoche  ai
finanziamenti  sono  iscritte  nel  bilancio  del   Ministero»   sono
sostituite dalle seguenti: «Le risorse derivanti  dalle  revoche  dei
finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del  Ministero»
e dopo le parole: «programma di interventi  di  sicurezza  stradale,»
sono inserite le seguenti: «concernenti prevalentemente lo sviluppo e
la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili  e  pedonali,
nonche'  al  finanziamento  della  realizzazione  e  della  messa  in
sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuita'  all'asse
viario Terni-Rieti,»; 
  al comma 4, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 2»; 
  al comma  5,  le  parole:  «Il  Ministero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il Ministro»; 
  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema  sanzionatorio
relativo alle violazioni del codice della strada, di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  l'effettiva  disponibilita'
delle risorse destinate al finanziamento  dei  programmi  annuali  di
attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale,  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Tale
somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione
di cui al periodo precedente  non  si  applica  alle  violazioni  del
presente codice per cui e'  prevista  la  sanzione  accessoria  della
confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida"; 
b) al comma 2: 
  1) al primo periodo sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
"ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico"; 
  2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico"; 
  c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2.1.  Qualora  l'agente   accertatore   sia   munito   di   idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal  comma
2, e' ammesso ad effettuare immediatamente,  nelle  mani  dell'agente
accertatore medesimo, il pagamento mediante  strumenti  di  pagamento
elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma
1. L'agente trasmette il verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma  riscossa,  facendo
menzione del pagamento  nella  copia  del  verbale  che  consegna  al
trasgressore medesimo"; 
  d) al comma 2-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Qualora l'agente accertatore sia dotato di  idonea  apparecchiatura,
il conducente puo' effettuare il pagamento anche  mediante  strumenti
di pagamento elettronico"; 
  e) al comma  2-ter,  le  parole:  "alla  meta'  del  massimo"  sono
sostituite dalle seguenti: "al minimo". 
  5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro  dell'economia
e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con  banche,
con  la  societa'  Poste  italiane  Spa  e  con  altri   intermediari
finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante  strumenti  di
pagamento elettronico previsti dall'articolo  202  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da
ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo. 
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  i
Ministri della  giustizia,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, entro quattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti
abilitati all'utilizzo della posta  medesima,  escludendo  l'addebito
delle spese di notificazione a carico di questi ultimi»; 
  alla rubrica, dopo la parola:  «Riprogrammazione»  e'  inserita  la
seguente: «degli». 
 
  All'articolo 21: 
  alla rubrica, le parole: «Differimento operativita' garanzia » sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Differimento  dell'operativita'  della
garanzia». 
 
  All'articolo 22: 
  al comma 2: 
  al primo periodo, le parole: «un  tetto  massimo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un limite massimo»; 
  al  secondo  periodo,  le   parole:   «L'utilizzo   delle   entrate
rinvenienti  dalla  loro  autonomia  impositiva  e  tariffaria»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «L'utilizzo  delle  entrate  rivenienti
dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorita'
portuali» e le parole: «relazioni di bilancio» sono sostituite  dalle
seguenti: «relazioni sul bilancio»; 
  al quinto periodo, le parole: «Dalla misura» sono sostituite  dalle
seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma». 
 
  All'articolo 23: 
  al comma 1 e' premesso il seguente: 
  «01. All'articolo 49-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, dopo le parole:  "il  titolare  persona  fisica"
sono inserite le  seguenti:  "o  societa'  non  avente  come  oggetto
sociale il noleggio o la locazione"»; 
  al comma 1, le parole:  «quaranta  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarantadue giorni»; 
  al comma 2, alinea, le parole: «le lettere a) e b) sono  soppresse»
sono sostituite dalle seguenti: «le lettere a) e b) sono abrogate». 
 
  All'articolo 24: 
  al comma 1. 
  alla lettera a), le parole: «al comma  1,  le  parole:  "d'intesa"»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma  1,  le  parole:  "d'intesa
con"» e la  parola:  «approva»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «e'
approvata»; 
  alla lettera b), capoverso, le parole: «e per i corrispettivi» sono
sostituite dalle seguenti: «e dei corrispettivi»; 
  al comma 3, lettera b): 
  al capoverso «4-bis»: 
  al primo periodo, le parole: «la riscossione» sono sostituite dalle
seguenti: «il pagamento»; 
  al secondo periodo, le parole: «Tale compensazione» sono sostituite
dalle seguenti:  «L'importo  di  tali  diritti  deve,  in  linea  con
l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione,  essere
tale da  neutralizzare  la  predetta  compromissione  dell'equilibrio
economico e»; 
  dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «I  diritti
riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei  servizi
oggetto del contratto di servizio pubblico al  fine  di  ristabilirne
l'equilibrio economico»; 
  al terzo periodo, le parole: «sul far salire» sono sostituite dalle
seguenti: «nel diritto di far salire» e le parole:  «non  si  incorra
in» sono sostituite dalle seguenti: «non si verifichino»; 
  al capoverso «4-ter», dopo le parole: «e i livelli» e' inserita  la
seguente: «medi»; 
  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Le modifiche di cui al  comma  2  non  possono  prescrivere
livelli di sicurezza diversi da quelli minimi  definiti  dai  CST,  a
meno  che  non  siano  accompagnate  da  una  stima  dei  sovraccosti
necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica  e  finanziaria
per il gestore dell'infrastruttura  e  per  le  imprese  ferroviarie,
corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi  di
attuazione"». 
 
  All'articolo 25: 
  al comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le
finalita' di  cui  al  presente  comma,  la  dotazione  organica  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di  un
numero pari alle unita' di personale con rapporto di lavoro  a  tempo
indeterminato individuate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al primo periodo»; 
  al comma 2, al primo periodo, le  parole:  «destinate  agli  oneri»
sono sostituite dalle seguenti: «destinate a coprire gli oneri»; 
  al comma 3: 
  al primo periodo, dopo le parole: «dicembre 2012»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
  al secondo periodo, le parole: «del  corrispondente  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare degli importi  dovuti  per
il corrispondente periodo»; 
  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Al fine di ridurre  il  rischio  aeronautico  e  ambientale
correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale  intercluse
nel sedime dell'aeroporto di Pisa,  e'  stipulato  tra  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della  difesa,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  l'Ente  nazionale   per
l'aviazione civile (ENAC), la societa' di  gestione  interessata,  la
regione, la provincia e il  comune  competenti  apposito  accordo  di
programma per la delocalizzazione  delle  abitazioni  intercluse  nel
sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti  le
modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al
finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le modalita'
di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale. 
  5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis  puo'  essere
destinata una quota  delle  risorse  da  assegnare  per  l'anno  2013
all'ENAC, ai  sensi  dell'articolo  11-decies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»; 
  i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: 
  «7. All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2: 
  1) all'alinea, le parole: ", anche  avvalendosi  di  Anas  s.p.a.,"
sono soppresse; 
  2) alla lettera a), le parole: "ovvero in  affidamento  diretto  ad
Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti  effetti  negativi  sulla
finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione,
di affidamento diretto a tale societa' della concessione di  gestione
di autostrade per le quali la  concessione  sia  in  scadenza  ovvero
revocata" sono soppresse; 
  3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato; 
b) al comma 3, lettera a), le parole: "anche per effetto di  subentro
   ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)" sono soppresse. 
  8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al  primo  periodo,  le  parole:  "L'amministratore  unico"   sono
   sostituite dalle seguenti: "L'organo amministrativo" e le  parole:
   "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  30
   novembre"; 
b) al secondo periodo, le parole: "Entro  30  giorni  dall'emanazione
   del decreto di approvazione dello statuto" sono  sostituite  dalle
   seguenti: "Entro 30 giorni dalla data  di  approvazione  da  parte
   dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012"; 
  c) il terzo periodo e' soppresso»; 
  al  comma  10  le  parole:  «della  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge»; 
  dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
  «11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18,  comma  11,
che confluiscono nel Fondo di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente: 
a) al completamento  della  copertura  del  Passante  ferroviario  di
   Torino; 
b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese  sostenute
   per la realizzazione del  collegamento  Torino-Ceres/Aeroporto  di
   Caselle; 
c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento
   e variante di Galliate); 
d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per  la  realizzazione
   della  terza  corsia   della   tratta   autostradale   A4   Quarto
   d'Altino-Villesse-Gorizia,  al  fine  di  consentire  l'attuazione
   dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
   3702/2008  del  5  settembre  2008,  pubblicata   nella   Gazzetta
   Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008; 
e) agli interventi  di  soppressione  e  automazione  di  passaggi  a
   livello sulla rete  ferroviaria  mediante  costruzione  di  idonei
   manufatti sostitutivi o deviazioni  stradali  o  di  miglioramento
   delle  condizioni  di  esercizio  di  passaggi   a   livello   non
   eliminabili, individuati, con priorita' per  la  tratta  terminale
   pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna  a  Lecce,
   con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di
   concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per  l'approvazione  dei
progetti  preliminari,  anche  suddivisi  per  lotti  funzionali   in
coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi  di
adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di
Caianello della strada statale n. 372  e  lo  svincolo  di  Benevento
sulla strada statale n.  88  nonche'  del  collegamento  autostradale
Termoli-San  Vittore   devono   essere   sottoposte   al   CIPE   per
l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto.  Le  risorse  gia'
assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006  del  29  marzo  2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del l°  dicembre  2006,  e
quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate  assegnate  con
la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  304  del  31  dicembre  2011,  sono  destinate
esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento
della strada statale n. 372 "Telesina". La mancata approvazione delle
proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca
dei soggetti promotori. 
  11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26  ottobre  1995,
n. 447, dopo le parole: "dagli autodromi," sono inserite le seguenti:
"dalle  aviosuperfici,  dai  luoghi  in  cui  si  svolgono  attivita'
sportive di discipline olimpiche in forma stabile,". All'articolo  1,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo  le  parole:  "di  autodromi,"
sono inserite le seguenti: "aviosuperfici, luoghi in cui si  svolgono
attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma  stabile,".
All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 1° dicembre 1997, dopo la parola: "aeroportuali" sono inserite le
seguenti:  ",  di  aviosuperfici,  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono
attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma   stabile".
All'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche' delle aviosuperfici  e  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono
attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile". 
  11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6
e 7,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  nonche'  quanto
disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le  regioni  interessate,  al  fine  di  consentire  la
rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti  pregressi
a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti  i  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale e di  applicare  i  criteri  di
incremento   dell'efficienza   e   di   razionalizzazione    previsti
dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e   successive   modificazioni,    predispongono    un    piano    di
ristrutturazione  del  debito  a  tutto  il  31  dicembre  2012,   da
sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia  e
delle  finanze.  Il  piano  di  ristrutturazione  del   debito   deve
individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento
dell'efficienza da conseguire attraverso  l'adozione  dei  criteri  e
delle modalita' di cui  al  citato  articolo  16-bis,  comma  3,  del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  135  del  2012.  Per  il  finanziamento   del   piano   di
ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata, previa
delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse
ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in
attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011  dell'11  gennaio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  7  aprile  2011,  nel
limite  massimo  dell'importo  che  sara'  concordato  tra   ciascuna
regione, il Ministero per  la  coesione  territoriale,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate
sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE,  per  la  presa
d'atto, la nuova  programmazione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione. 
  11-sexies. Per il biennio  2013-2014,  al  fine  di  consentire  il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione
di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la
regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del Ministro per
la coesione territoriale, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare
le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo  per  lo
sviluppo e la  coesione,  nel  limite  di  40  milioni  di  euro  per
operazioni di potenziamento del sistema  di  mobilita'  regionale  su
ferro, compreso l'acquisto di materiale  rotabile  automobilistico  e
ferroviario. Le risorse sono  rese  disponibili,  entro  il  predetto
limite di 40 milioni di  euro,  previa  rimodulazione  del  piano  di
interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione». 
  Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
  «Art. 25-bis. -  (Modifica  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201).  -  1.  All'articolo  37,  comma  1,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "La sede dell'Autorita' e' individuata in un
immobile di proprieta'  pubblica  nella  citta'  di  Torino,  laddove
idoneo e disponibile, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013"». 
 
  All'articolo 26: 
  al comma 2, la lettera a) e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  al
comma 9-bis: 
  1) al primo e al secondo periodo, le  parole:  "31  dicembre  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; 
  2) al primo periodo,  le  parole:  "ai  migliori  cinque  anni  del
decennio" sono sostituite dalle seguenti: "al decennio"». 
  Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 26-bis. - (Suddivisione in lotti). - 1. All'articolo 2, comma
1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  "Nella  determina  a  contrarre  le  stazioni   appaltanti
indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in
lotti". 
  2.  All'articolo  6,  comma  5,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:  "principi  di
correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del  contraente,"
sono inserite le seguenti: "di tutela delle piccole e  medie  imprese
attraverso  adeguata  suddivisione   degli   affidamenti   in   lotti
funzionali". 
  3. All'articolo 7, comma 8,  lettera  a),  del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, dopo le parole: "i dati concernenti il  contenuto  dei
bandi"   sono   inserite   le   seguenti:   ",   con   specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2,  comma
1-bis,". 
  Art. 26-ter. - (Anticipazione del prezzo). - 1. Per i contratti  di
appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  affidati  a  seguito  di  gare
bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2014,  in
deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e' prevista  e
pubblicizzata  nella  gara  d'appalto  la  corresponsione  in  favore
dell'appaltatore  di  un'anticipazione   pari   al   10   per   cento
dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi  1  e
2, e 140, commi 2  e  3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  2. Nel caso di contratti di appalto relativi  a  lavori  di  durata
pluriennale, l'anticipazione  va  compensata  fino  alla  concorrenza
dell'importo sui  pagamenti  effettuati  nel  corso  del  primo  anno
contabile. 
  3.  Nel  caso  di  contratti  sottoscritti  nel  corso  dell'ultimo
trimestre dell'anno, l'anticipazione e'  effettuata  nel  primo  mese
dell'anno successivo ed e' compensata nel  corso  del  medesimo  anno
contabile». 
 
  All'articolo 28: 
  al comma 1, dopo le parole:  «amministrazione  procedente  o»  sono
inserite le seguenti: «, in caso di procedimenti in cui  intervengono
piu' amministrazioni,»; 
  al comma 2: 
  al primo periodo, la parola:  «decadenziale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «perentorio» e le parole: «sette  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «venti giorni»; 
  dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Nel  caso  di
procedimenti in cui intervengono piu' amministrazioni,  l'interessato
presenta istanza all'amministrazione  procedente,  che  la  trasmette
tempestivamente    al     titolare     del     potere     sostitutivo
dell'amministrazione responsabile del ritardo»; 
  al comma 3,  dopo  le  parole:  «non  emani  il  provvedimento  nel
termine» sono inserite le seguenti: «di  cui  all'articolo  2,  comma
9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,», le parole: «a tale  data»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  alla  data  della  medesima
liquidazione» e dopo le parole: «dell'articolo 118»  e'  inserita  la
seguente: «dello»; 
  al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 117» sono inserite
le seguenti: «del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni,»; 
  al comma 5, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite  le  seguenti:
«nonche'  nei  giudizi  di  opposizione  e  in  quelli   di   appello
conseguenti,» e le parole da: «secondo periodo» fino  alla  fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «secondo   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»; 
  al comma 8, le parole: «ed e' altresi'  indicato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, e sono altresi' indicati»; 
  al comma 9, le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il  comma
1 e' aggiunto il  seguente:  "2.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.»; 
  al comma 10, le parole: «al detta » sono sostituite dalle seguenti:
«alla medesima»; 
  al comma 12, le parole: «Conferenza unificata, sono stabilite» sono
sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, sono stabiliti» e  dopo  le  parole:  «individuati  al
comma 10» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo». 
 
  All'articolo 29: 
  al comma 1: 
  al primo periodo, le  parole:  «i  regolamenti  ministeriali»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «gli  atti  amministrativi  a  carattere
generale delle  amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti  pubblici
nazionali e delle agenzie di cui al  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n  300,»; 
  il secondo periodo e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  29-bis.  -   (Disposizioni   transitorie   in   materia   di
incompatibilita' di cui all'articolo 13, comma 3,  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative
ad organi di governo di enti pubblici  territoriali  con  popolazione
tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte  prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
  Art.  29-ter.   -   (Disposizioni   transitorie   in   materia   di
incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).
- 1. In sede di prima applicazione, con  riguardo  ai  casi  previsti
dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del  decreto  legislativo  8
aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i  contratti  stipulati
prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   medesimo   decreto
legislativo in conformita' alla normativa vigente prima della  stessa
data, non hanno effetto come  causa  di  incompatibilita'  fino  alla
scadenza gia' stabilita per i medesimi incarichi e contratti». 
 
  All'articolo 30: 
  al comma 1: 
  alla lettera a) e' premessa la seguente: 
  «0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti  di  distanza  tra
fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia  di
ordinamento civile con riferimento al diritto di  proprieta'  e  alle
connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni  derogatorie
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
possono  dettare  disposizioni  sugli   spazi   da   destinare   agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi,  a  quelli  riservati
alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della
definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque  funzionali
a  un  assetto  complessivo  e  unitario   o   di   specifiche   aree
territoriali"»; 
  alla lettera f): 
  all'alinea sono premesse le seguenti  parole:  «nel  capo  III  del
titolo II,»; 
  al capoverso «Art. 23-bis», il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. All'interno delle zone  omogenee  A)  di  cui  al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  e  in  quelle
equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle
leggi  regionali,   i   comuni   devono   individuare   con   propria
deliberazione, da adottare entro il 30 giugno  2014,  le  aree  nelle
quali non  e'  applicabile  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' per  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso
tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai
sensi della normativa vigente,  la  deliberazione  di  cui  al  primo
periodo e' adottata da un Commissario  nominato  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone
omogenee A) e a quelle equipollenti di  cui  al  primo  periodo,  gli
interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata  di  inizio
attivita' non possono in ogni  caso  avere  inizio  prima  che  siano
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo  periodo
e comunque in sua assenza, non trova  applicazione  per  le  predette
zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita'  con
modifica della sagoma»; 
  alla lettera g): 
  al capoverso «4-bis»: 
  alla lettera a),  le  parole:  «siano  state  completate  le  parti
comuni» sono sostituite dalle seguenti:  «siano  state  completate  e
collaudate  le  parti  strutturali  connesse,  nonche'  collaudati  e
certificati gli impianti relativi alle parti  comuni»  e  le  parole:
«relative al singolo edificio o singola porzione  della  costruzione»
sono soppresse; 
  la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) per singole unita'  immobiliari,  purche'  siano  completate  e
collaudate le  opere  strutturali  connesse,  siano  certificati  gli
impianti  e  siano  completate  le  parti  comuni  e  le   opere   di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all'edificio
oggetto di agibilita' parziale»; 
  il capoverso 4-ter e' soppresso; 
  alla lettera h), capoverso «5-bis», dopo le parole: «lettere a), b)
e d),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
  il comma 2 e' soppresso; 
  al comma 3, le parole: «Ferma restando la»  sono  sostituite  dalla
seguente: «Salva» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi  al  momento  della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi  non
risultino   in   contrasto,   al    momento    della    comunicazione
dell'interessato,  con  nuovi  strumenti  urbanistici   approvati   o
adottati»; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e  fine
lavori  nell'ambito  delle  convenzioni  di  lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  degli
accordi similari  comunque  nominati  dalla  legislazione  regionale,
stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni»; 
  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. I  destinatari  degli  atti  amministrativi  relativi  alle
attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1°  agosto
2002,  n.  166,  effettuate  dal  Servizio  tecnico  centrale   della
Presidenza  del  Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   gia'
rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre
2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro  il  30  giugno  2014,
dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui  all'allegato  I
annesso  allo  stesso  regolamento,  corrispondente  ai   giorni   di
validita' degli atti amministrativi rilasciati,  nonche'  all'importo
totale, nei casi in  cui  tali  atti  non  prevedano  un  termine  di
scadenza. 
  5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche
aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree
dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali"; 
  5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180,  le
parole: "con posa in opera" sono soppresse». 
  Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis. - (Semplificazioni in materia agricola).  -  1.  All'
articolo 4  del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Per
la  vendita  al  dettaglio   esercitata   su   superfici   all'aperto
nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita  esercitata
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a  carattere  religioso,
benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non
e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'"; 
  b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. La vendita diretta mediante il commercio  elettronico  puo'
essere iniziata  contestualmente  all'invio  della  comunicazione  al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione"; 
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  "8-bis. In conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  nell'ambito  dell'esercizio
della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti
oggetto  di  vendita,  utilizzando  i  locali  e  gli  arredi   nella
disponibilita'  dell'imprenditore  agricolo,  con  l'esclusione   del
servizio assistito  di  somministrazione  e  con  l'osservanza  delle
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 
  8-ter. L'attivita' di vendita  diretta  dei  prodotti  agricoli  ai
sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso
dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi  su  tutto  il
territorio comunale  a  prescindere  dalla  destinazione  urbanistica
della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati"». 
 
  All'articolo 31: 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In caso di  lavori  privati  di  manutenzione  in  edilizia
realizzati senza ricorso  a  imprese  direttamente  in  economia  dal
proprietario dell'immobile, non sussiste  l'obbligo  della  richiesta
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli  istituti
o agli enti abilitati al rilascio»; 
  al comma 4, lettera d), le parole: «stati avanzamento lavori»  sono
sostituite dalle seguenti: «stati di avanzamento dei lavori»; 
  al comma 5: 
  al primo periodo, le parole:  «centottanta  giorni  dalla  data  di
emissione» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi  giorni  dalla
data del rilascio»; 
  al secondo periodo, dopo  le  parole:  «del  medesimo  comma»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche'  per  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture  diversi  da  quelli  per  i  quali  e'   stato
espressamente acquisito»; 
  al terzo periodo, le parole: «centottanta giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centoventi giorni»; 
  al comma 8, la parola:  «nonche'»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«ovvero»; 
  dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici ,di qualunque genere, compresi quelli
di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali  e'  prevista
l'acquisizione  del  documento  unico  di  regolarita'   contributiva
(DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma  3  del  presente
articolo. 
  8-ter.  Ai  fini  della  fruizione   dei   benefici   normativi   e
contributivi in materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale  e  per
finanziamenti e  sovvenzioni  previsti  dalla  normativa  dell'Unione
europea, statale e  regionale,  il  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data  del
rilascio. 
  8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i  settori
ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo  finalizzate  alla
realizzazione    di    investimenti    produttivi,    le    pubbliche
amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali  gestori
pubblici  o  privati  dell'intervento  interessato  sono   tenute   a
verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarita'
contributiva del  beneficiario,  acquisendo  d'ufficio  il  documento
unico di regolarita' contributiva (DURC). 
  8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al  comma  8-
quater e' disposta in presenza di un documento unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato in data  non  anteriore  a  centoventi
giorni. 
  8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al  comma
5, primo periodo, si applica anche ai lavori  edili  per  i  soggetti
privati. 
  8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di  spedizione  non
e' soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli». 
 
  All'articolo 32: 
  al comma 1: 
  alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
  «0a) all'articolo 3, il comma 12-bis e' sostituito dal seguente: 
  "12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, dei  volontari  che  effettuano  servizio  civile,  dei
soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo
gratuito o con mero rimborso di spese, in favore  delle  associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  e
delle associazioni sportive dilettantistiche di  cui  alla  legge  16
dicembre 1991, n. 398, e all'articolo  90  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche'  nei  confronti  di
tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma  1,  lettera  m),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi
tra i soggetti e le  associazioni  o  gli  enti  di  servizio  civile
possono essere individuate le modalita' di attuazione della tutela di
cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui  al  primo  periodo
svolga la sua prestazione  nell'ambito  di  un'organizzazione  di  un
datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al soggetto  dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei  quali
e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e  di  emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi' tenuto  ad
adottare le misure utili a eliminare o, ove cio' non sia possibile, a
ridurre al minimo i rischi da interferenze  tra  la  prestazione  del
soggetto e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione"; 
  0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola:  "definire"  e'
sostituita dalle seguenti: "discutere in ordine ai" e dopo le parole:
"con decreto del  Presidente  della  Repubblica,"  sono  aggiunte  le
seguenti: "su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,"»; 
  alla lettera a): 
  al capoverso «3»: 
  al primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico»  sono
sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni  e  malattie
professionali», dopo le parole:  «con  riferimento»  e'  inserita  la
seguente: «sia», dopo  la  parola:  «committente»  sono  inserite  le
seguenti:  «sia  alle  attivita'  dell'impresa  appaltatrice  e   dei
lavoratori autonomi» e le  parole:  «tipiche  di  un  preposto»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «adeguate  e  specifiche  in  relazione
all'incarico conferito»; 
  dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:  «A  tali  dati
accedono il rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza  e  gli
organismi  locali  delle  organizzazioni  sindacali  dei   lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale»; 
  al capoverso «3-bis»: 
  al  primo  periodo,  le  parole:  «ai  dieci  uomini-giorno»   sono
sostituite dalle seguenti: «a cinque uomini-giorno», dopo le  parole:
«comportino rischi derivanti» sono inserite le seguenti: «dal rischio
di incendio di livello elevato, ai sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.
64 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  7  aprile  1998,  o  dallo
svolgimento di attivita' in ambienti confinati, di cui al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre  2011,
n. 177, o», la parola: «biologici,»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«mutageni o biologici, di amianto o di» e dopo  le  parole:  «di  cui
all'allegato XI» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
  dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di   cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori,  ivi
compresi  i  settori  della  sanificazione  del   tessile   e   dello
strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione  di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con riferimento alla tutela della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
fondato  sulla  base  della  specifica   esperienza,   competenza   e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi  mirati,  e
sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma  2,  nonche'
sull'applicazione   di   determinati    standard    contrattuali    e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione  agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati  ai  sensi
del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276, e successive modificazioni"»; 
  alla lettera b), al numero 2), capoverso «6-ter»: 
  al  primo  periodo,  le  parole:  «sentita  la  Commissione»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sulla  base  delle  indicazioni  della
Commissione» e le parole:  «settori  di  attivita'  a  basso  rischio
infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi,  desunti
dagli indici infortunistici di settore  dell'INAIL»  sono  sostituite
dalle seguenti: «settori di attivita' a basso rischio di infortuni  e
malattie professionali, sulla base di criteri e parametri  oggettivi,
desunti  dagli  indici  infortunistici  dell'INAIL  e  relativi  alle
malattie  professionali  di  settore  e  specifiche   della   singola
azienda»; 
  al secondo periodo, la  parola:  «attestare»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dimostrare» e le parole: «di cui agli articoli  17,  28  e
29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 17 e  28  e
al presente articolo»; 
  al terzo periodo, le parole:  «dell'articolo  26»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del presente articolo»; 
  dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) all'articolo 31, comma 1,  dopo  le  parole:  "servizio  di
prevenzione    e    protezione"    e'    inserita    la     seguente:
"prioritariamente"»; 
  alla lettera  c),  capoverso,  al  primo  periodo,  le  parole:  «e
addetti» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli addetti»  e  sono
aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:   «Le   modalita'   di
riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei  quali
e'  documentata  l'avvenuta   formazione   sono   individuati   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentita  la  Commissione
consultiva  permanente  di  cui  all'articolo  6.  Gli  istituti   di
istruzione  e  universitari  provvedono  a  rilasciare  agli  allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
a), e dell'articolo 37, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente
decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione  sulla  salute   e
sicurezza sul lavoro»; 
  alla lettera d), capoverso, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «Le modalita' di riconoscimento del credito  formativo  e  i
modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono
individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita  la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti
di istruzione e universitari provvedono  a  rilasciare  agli  allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera
a), e dell'articolo 37, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente
decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione  sulla  salute   e
sicurezza sul lavoro»; 
  la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
  «f) all'articolo 71, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  "11. Oltre a quanto previsto dal  comma  8,  il  datore  di  lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro  riportate  nell'allegato  VII  a
verifiche  periodiche  volte  a  valutarne   l'effettivo   stato   di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la  frequenza
indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica  il  datore  di
lavoro  si  avvale  dell'INAIL,  che  vi  provvede  nel  termine   di
quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.  Una
volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque  giorni  sopra
indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a  propria  scelta,  di
altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le  modalita'  di
cui al comma 13. Le successive verifiche sono  effettuate  su  libera
scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio'  sia  previsto  con
legge  regionale,  dall'ARPA,  o  da  soggetti  pubblici  o   privati
abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al comma  13.
Per  l'effettuazione  delle  verifiche  l'INAIL  puo'  avvalersi  del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali  redatti
all'esito delle verifiche di cui  al  presente  comma  devono  essere
conservati e tenuti  a  disposizione  dell'organo  di  vigilanza.  Le
verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e
le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore  di
lavoro»; 
  la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
  «g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
  "g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,
gas, acqua,  condizionamento  e  riscaldamento,  nonche'  ai  piccoli
lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci uomini-giorno,
finalizzati   alla   realizzazione   o   alla   manutenzione    delle
infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai  rischi
di cui all'allegato XI"»; 
  dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni
fieristiche tenendo conto delle particolari  esigenze  connesse  allo
svolgimento delle relative attivita',  individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentita la Commissione  consultiva  permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato  entro
il 31 dicembre 2013"»; 
  alla lettera h), capoverso «Art. 104-bis»: 
  alla rubrica, le parole:  «temporanei  e  mobili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «temporanei o mobili»; 
  al comma 1, dopo  le  parole:  «dei  trasporti»  sono  inserite  le
seguenti: «e con il  Ministro  della  salute»  e  le  parole:  «e  la
Conferenza permanente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente»; 
  al comma 4, capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei trasporti» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute» e  le  parole:
«e la Conferenza  permanente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
previa intesa in sede di Conferenza permanente»; 
  al comma 6, lettera b), numero 1), il capoverso e'  sostituito  dal
seguente: 
  «A   decorrere   dal   1°   gennaio   2014,    l'INAIL    trasmette
telematicamente, mediante il Sistema  informativo  nazionale  per  la
prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  alle  autorita'  di   pubblica
sicurezza, alle aziende sanitarie locali,  alle  autorita'  portuali,
marittime e consolari, alle direzioni territoriali del  lavoro  e  ai
corrispondenti  uffici  della  Regione  siciliana  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  competenti  per  territorio  i  dati
relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con
prognosi superiore a trenta giorni»; 
  al comma  7,  le  parole:  «Le  modalita'  di  comunicazione  delle
disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Le  modalita'  di  comunicazione  previste   dalle
disposizioni di cui al comma 6 si applicano»; 
  dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al  netto  delle  spese
relative al costo del  personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi
salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di
settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   e   le
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive  previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro". 
  7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il  pagamento
dei contributi previdenziali e  assicurativi  in  misura  ridotta  e'
riconosciuto anche alle cooperative e relativi  consorzi  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 2 della legge  15  giugno  1984,  n.  240,  non
operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura  proporzionale
alla quantita' di prodotto coltivato  o  allevato  dai  propri  soci,
anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al
libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o
svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da'
luogo  alla  ripetizione   di   eventuali   versamenti   contributivi
effettuati antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione». 
 
  All'articolo 33: 
  al comma 1, la parola: «altra» e' soppressa; 
  al comma 2, primo periodo, le parole da: «Gli  Ufficiali  di  stato
civile» fino a: «diciottesimo anno di  eta'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel  corso  dei
sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta',»; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, gli  uffici  pubblici  coinvolti
nei  procedimenti  di  rilascio  della  cittadinanza  acquisiscono  e
trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici». 
 
  All'articolo 35: 
  al comma 1: 
  all'alinea, le parole: «e' aggiunto, in fine,  il  seguente  comma»
sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
commi»; 
  il capoverso 13-bis e' sostituito dai seguenti: 
  «13-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari  e   sentite   la   Commissione
consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6
del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
rispetto dei livelli generali di tutela  di  cui  alla  normativa  in
materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  fermi  restando  gli
obblighi di cui agli articoli 36 e  37  del  presente  decreto,  sono
definite misure di semplificazione  della  documentazione,  anche  ai
fini dell'inserimento di tale documentazione nel  libretto  formativo
del cittadino, che dimostra l'adempimento  da  parte  del  datore  di
lavoro degli obblighi  di  informazione  e  formazione  previsti  dal
presente decreto in relazione a prestazioni lavorative  regolamentate
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano  una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non  superiore  a
cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. 
  13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  di  concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentite le Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel  rispetto  dei  livelli
generali di tutela di cui alla  normativa  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, sono definite misure di  semplificazione  degli
adempimenti relativi all'informazione,  formazione,  valutazione  dei
rischi  e  sorveglianza  sanitaria  per  le  imprese  agricole,   con
particolare  riferimento  a  lavoratori   a   tempo   determinato   e
stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni»; 
  dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il  rispetto  del
parametro e' considerato al fine della definizione,  da  parte  della
regione, della puntuale applicazione  della  disposizione  recata  in
termini di principio  dal  comma  28  dell'articolo  9  del  presente
decreto"». 
 
  All'articolo 36: 
  al comma 2, la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla  seguente:
«rivenienti» e dopo le parole: «per l'anno  2013»  sono  inserite  le
seguenti: «, per la». 
 
  All'articolo 37: 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le  attivita'
delle imprese per le quali le  competenti  pubbliche  amministrazioni
non   ritengono   necessarie   l'autorizzazione,   la    segnalazione
certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la
mera  comunicazione.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
pubblicare nel proprio sito  internet  istituzionale  l'elenco  delle
attivita' soggette  a  controllo.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,
nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i  propri  ordinamenti
alle disposizioni di cui al presente comma». 
 
  All'articolo 39: 
  al comma 1: alla lettera b): 
  al numero 1), le parole: «e, comunque, per un periodo non superiore
a dodici mesi» sono soppresse; 
  il numero 3) e' soppresso; 
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «l-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo  12  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono abrogati. 
  1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre
2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore
per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di  indirizzo  per  la
societa' Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore
per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  ha  facolta'  di  proporre
osservazioni  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'atto   di
indirizzo. Lo schema del  decreto  recante  l'atto  di  indirizzo  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari.  I
pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di  trasmissione.
Decorso tale termine,  il  decreto  puo'  comunque  essere  adottato.
Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
 
  All'articolo 40: 
  alla rubrica e al comma 1, le parole: «Ministero per i  beni  e  le
attivita'  culturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Ministero dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo»; 
  al comma 1: 
  al  primo  periodo,  le  parole:  «per  essere  riassegnati»   sono
sostituite dalle seguenti: «, ai fini della loro riassegnazione»; 
  al secondo periodo, le parole: «in entrata» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'entrata»; 
  dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge  30
aprile 2010, n. 64, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin
dalla loro trasformazione in soggetti  di  diritto  privato,  non  si
applicano le disposizioni di legge che prevedono  la  stabilizzazione
del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione  delle  nome
in materia di stipulazione  di  contratti  di  lavoro  subordinato  a
termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti». 
 
  All'articolo 41: 
  al comma 1, capoverso «Art. 243»: 
  i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Al fine di impedire  e  arrestare  l'inquinamento  delle  acque
sotterranee nei siti contaminati, oltre  ad  adottare  le  necessarie
misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle
acque, anche tramite  conterminazione  idraulica  con  emungimento  e
trattamento,  devono  essere  individuate  e  adottate  le   migliori
tecniche  disponibili  per  eliminare,  anche  mediante   trattamento
secondo quanto previsto dall'articolo 242,  o  isolare  le  fonti  di
contaminazione  dirette  e  indirette;  in  caso  di  emungimento   e
trattamento  delle  acque  sotterranee  deve   essere   valutata   la
possibilita' tecnica di utilizzazione delle acque  emunte  nei  cicli
produttivi in esercizio  nel  sito,  in  conformita'  alle  finalita'
generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle  risorse
idriche stabiliti nella parte terza. 
  2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo  nel  caso
in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi  di  cui
al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste»; 
  i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
  «5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo  104,  ai
soli  fini  della  bonifica,  e'  ammessa  la  reimmissione,   previo
trattamento, delle acque sotterranee nello stesso  acquifero  da  cui
sono emunte. A tal fine il progetto  di  cui  all'articolo  242  deve
indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche  qualitative
e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione  e
le misure di controllo e monitoraggio  della  porzione  di  acquifero
interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche  mediante
reiterati cicli di emungimento, trattamento  e  reimmissione,  e  non
devono contenere  altre  acque  di  scarico  ne'  altre  sostanze  ad
eccezione  di  sostanze  necessarie  per  la  bonifica  espressamente
autorizzate, con particolare riferimento alle quantita'  utilizzabili
e alle modalita' d'impiego. 
  6. Il trattamento delle acque emunte  deve  garantire  un'effettiva
riduzione della massa delle sostanze inquinanti  scaricate  in  corpo
ricettore,  al  fine  di  evitare   il   mero   trasferimento   della
contaminazione presente  nelle  acque  sotterranee  ai  corpi  idrici
superficiali»; 
  al comma 2, capoverso, secondo periodo,  le  parole:  «del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del presente decreto»; 
  al comma 3: 
  alla lettera a), le parole: «e utilizzati»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, e utilizzate»; 
  alla lettera b), al capoverso 2, sono premesse le seguenti  parole:
«Fatti salvi gli accordi di programma per  la  bonifica  sottoscritti
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che
rispettano le norme in materia di bonifica  vigenti  al  tempo  della
sottoscrizione,» e al capoverso 3, le  parole:  «devono  essere  rese
conformi al test di cessione» sono sostituite dalle seguenti: «devono
essere rese conformi ai limiti del  test  di  cessione»,  la  parola:
«rimuovono» e' sostituita dalla seguente: «rimuovano»  e  la  parola:
«consentono» e' sostituita dalla seguente: «consentano»; 
  dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  49   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali  di  scavo  provenienti
dalle miniere dismesse, o comunque  esaurite,  collocate  all'interno
dei  siti  di  interesse   nazionale,   possono   essere   utilizzati
nell'ambito delle medesime aree minerarie  per  la  realizzazione  di
reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme  di  ripristini  e  miglioramenti
ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali  materiali,
tenuto  conto  del  valore  di  fondo   naturale,   abbia   accertato
concentrazioni degli inquinanti che si  collocano  al  di  sotto  dei
valori  di  cui  all'allegato  5  alla  parte  quarta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  in  funzione  della  destinazione
d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione  da
compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
successive modificazioni. 
  3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di  cui  al  comma
3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i  suoli  e
per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini
di tale restituzione, il soggetto interessato comunica  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  i  risultati
della  caratterizzazione,  validati  dall'Agenzia  regionale  per  la
protezione dell'ambiente (ARPA) competente  per  territorio,  che  si
avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici»; 
  al comma 4, la parola: «posizionati» e' sostituita dalla  seguente:
«installati»; 
  al comma 6, primo periodo, le parole: «e l'avvio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e all'avvio»; 
  dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. I commissari ad acta di cui al comma  6  possono  avvalersi
dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi  2  e  2-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.  1,  e
successive modificazioni. 
  6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la
conclusione di accordi di programma ai  sensi  dell'articolo  34  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
accordi  tra  i  soggetti   istituzionali   interessati,   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure
amministrative    concernenti    l'attuazione    degli    interventi;
l'acquisizione al patrimonio pubblico  e  la  disciplina  del  regime
giuridico  delle  aree  di  localizzazione  degli  impianti  e  degli
impianti medesimi;  la  realizzazione  delle  opere  complementari  e
accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e
delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure  premiali
e di compensazione ambientale in favore degli  enti  locali  nel  cui
territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra  gli  enti
locali per garantire l'utilizzo convenzionale  o  obbligatorio  degli
impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei  rifiuti  nel  bacino
territoriale interessato, quale  modello  giuridico  con  l'efficacia
prevista dal comma 7 dell'articolo  200  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  6-quater. Nelle more del completamento degli  impianti  di  cui  al
comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
in considerazione delle perduranti imperative esigenze di  protezione
sanitaria  e  ambientale   nella   regione   Campania,   e'   vietata
l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no,  e
di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento. 
  6-quinquies. Essendo cessata  il  31  dicembre  2012  la  struttura
commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche  e
tutela delle acque nella regione Campania,  ai  sensi  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n.  3849,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  6  marzo  2010,  in
ragione  delle  competenze  residue  al   31   dicembre   2012,   non
precedentemente  trasferite  agli  enti  ordinariamente   competenti,
consistenti  prevalentemente  nel  contenzioso   di   natura   legale
derivante dalle precedenti  gestioni,  e'  assegnato  al  Commissario
delegato di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 4  agosto  2010,  n.  3891,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  prorogato   con
l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione
della precedente attivita' di  liquidazione  svolta,  il  compito  di
definire entro il termine del 31 dicembre 2013  il  valore  economico
del predetto contenzioso  e  gli  enti  legittimati  al  subentro,  e
comunque di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa in
corso. Alle attivita' di cui al precedente  periodo  si  procede  con
l'ausilio,   oltre   che   dell'Avvocatura   dello    Stato,    anche
dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze  di
natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo tino
al 31 dicembre 2013, il Commissario  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro,  ad  utilizzare
le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza»; 
  dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  11
febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
impianti geotermici pilota sono di competenza statale". 
  7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, e'  inserito
il seguente: 
  "7- quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e  successive
modificazioni"; 
b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II sono aggiunte,  in
   fine,  le  seguenti  parole:  ",  con  esclusione  degli  impianti
   geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del  decreto
   legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni"; 
c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte  II,  dopo
   le parole: "le risorse geotermiche"  sono  inserite  le  seguenti:
   "con  esclusione  degli  impianti   geotermici   pilota   di   cui
   all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio
   2010, n. 22, e successive modificazioni". 
  7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' sostituita dalla seguente: 
  "e-bis) l'esplorazione e  lo  sfruttamento  offshore  di  minerali,
compresi gli idrocarburi nonche'  quelli  previsti  dall'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni"». 
  Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 41-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce
da scavo). - 1. In relazione a  quanto  disposto  dall'articolo  266,
comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto  2012,  n.  161,  i  materiali  da  scavo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti
nel corso di attivita' e interventi autorizzati in  base  alle  norme
vigenti, sono sottoposti al regime di cui  all'articolo  184-bis  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive  modificazioni,  se
il produttore dimostra: 
  a) che e' certa la destinazione  all'utilizzo  direttamente  presso
uno o piu' siti o cicli produttivi determinati; 
b) che,   in   caso   di   destinazione   a   recuperi,   ripristini,
   rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo,
   non  sono  superati  i  valori  delle  concentrazioni  soglia   di
   contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B  della  tabella  1
   dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.  152  del
   2006,  con  riferimento   alle   caratteristiche   delle   matrici
   ambientali e alla  destinazione  d'uso  urbanistica  del  sito  di
   destinazione  e   i   materiali   non   costituiscono   fonte   di
   contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti
   salvi i valori di fondo naturale; 
  c)  che,  in  caso  di  destinazione  ad  un  successivo  ciclo  di
produzione,  l'utilizzo  non  determina  rischi  per  la  salute  ne'
variazioni qualitative o quantitative  delle  emissioni  rispetto  al
normale utilizzo delle materie prime; 
  d) che ai fini di cui alle  lettere  b)  e  c)  non  e'  necessario
sottoporre i materiali da  scavo  ad  alcun  preventivo  trattamento,
fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 
  2.  Il  proponente  o  il  produttore  attesta  il  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione  resa  all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,   n.   445,   precisando   le   quantita'   destinate
all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per  l'utilizzo,
che non possono comunque superare un anno dalla data  di  produzione,
salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad
essere utilizzato preveda un  termine  di  esecuzione  superiore.  Le
attivita' di  scavo  e  di  utilizzo  devono  essere  autorizzate  in
conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
La  modifica  dei  requisiti  e  delle  condizioni   indicati   nella
dichiarazione di cui al primo  periodo  e'  comunicata  entro  trenta
giorni al comune del luogo di produzione. 
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle  autorita'  di
cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al  luogo
di produzione e di utilizzo, che i  materiali  da  scavo  sono  stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 
  4. L'utilizzo dei  materiali  da  scavo  come  sottoprodotto  resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il
trasporto di tali materiali e' accompagnato,  qualora  previsto,  dal
documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto  redatto
in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e
7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e  successive
modificazioni. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano  anche  ai
materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti  nel
campo di applicazione  del  comma  2-bis  dell'articolo  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dal  comma  2
dell'articolo 41 del presente decreto. 
  6. L'articolo 8-bis  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato. 
  7. L'articolo 1 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre  e
rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i  materiali  da
scavo integra, a tutti gli effetti,  le  corrispondenti  disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  Art. 41-ter. - (Norme ambientali per gli impianti  ad  inquinamento
scarsamente significativo). - 1. Alla parte I dell'allegato  IV  alla
parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
nonche' silos per i materiali vegetali"; 
  b) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
  "v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da
imprese agricole o  a  servizio  delle  stesse  con  potenza  termica
nominale, per corpo  essiccante,  uguale  o  inferiore  a  1  MW,  se
alimentati a bio-masse o a biodiesel o  a  gasolio  come  tale  o  in
emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a
metano o a gpl o a biogas"; 
  c) alla lettera z), la parola: "potenzialmente" e' soppressa; 
d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti: 
  "kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600  tonnellate  l'anno  di
uva nonche' stabilimenti di  produzione  di  aceto  o  altre  bevande
fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i
distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque
sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  di
fermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materie
prime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla
presente lettera. 
  kk-ter) Frantoi". 
  2. Alla  parte  II  dell'allegato  IV  alla  parte  V  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
  "v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati  o
a servizio di imprese agricole  non  ricompresi  nella  parte  I  del
presente allegato"; 
  b) dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente: 
  "oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre  bevande
fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato". 
  Art. 41-quater. - (Disciplina dell'utilizzo del pastazzo). - 1.  Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  adotta   entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, un decreto contenente  disposizioni
che consentano la produzione,  la  commercializzazione  e  l'uso  del
pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli  agrumi  ad  uso
agricolo  e  zootecnico,  sottraendolo  in   modo   definitivo   alla
disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  adottato
un decreto ai sensi  dell'articolo  184-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per  stabilire   i   criteri
qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel
corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in  altri  cicli
di produzione». 
 
  All'articolo 42: 
  al comma 1, alinea, le parole:  «dal  decreto  legislativo  decreto
legislativo 9 aprile 2008. n. 81  e  successive  modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81,»; 
  al comma 2, alinea, le parole: «All'articolo  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275,» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 32  del  regolamento  per  il  servizio
farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n.  1706,  e
successive modificazioni,»; 
  al comma 3, le parole: «non trovano  applicazione  le  disposizioni
concernenti l'obbligo della seguente certificazione» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «non  si  applicano  le  disposizioni   concernenti
l'obbligo della certificazione»; 
  dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. L'articolo 14  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  e
l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati. 
  7-ter. All'articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la  lettera
f) e' abrogata». 
  Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  42-bis.  -   (Ulteriore   soppressione   di   certificazione
sanitaria). -1. Al fine di  salvaguardare  la  salute  dei  cittadini
promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio
sanitario   nazionale   di   ulteriori   onerosi    accertamenti    e
certificazioni,  e'  soppresso  l'obbligo   di   certificazione   per
l'attivita' ludico-motoria e  amatoriale  previsto  dall'articolo  7,
comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto
del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 
  2. Rimane  l'obbligo  di  certificazione  presso  il  medico  o  il
pediatra di base per l'attivita'  sportiva  non  agonistica.  Sono  i
medici o pediatri di base annualmente a stabilire,  dopo  anamnesi  e
visita, se i pazienti  necessitano  di  ulteriori  accertamenti  come
l'elettrocardiogramma. 
  Art.  42-ter.  -  (Semplificazione   in   merito   alle   verifiche
dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  sull'accertamento
dell'invalidita'). -1. I soggetti per i quali e' gia' stata accertata
da parte degli uffici competenti  una  menomazione  o  una  patologia
stabilizzate  o  ingravescenti  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  2  agosto  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi  i  soggetti
affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di  Down,  che  hanno
ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di  accompagnamento  o  di
comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza
dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS). 
  2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento
del suo stato invalidante effettua  la  verifica  limitatamente  alle
situazioni incerte. 
  3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento
del  suo  stato  invalidante  non  perde  il  diritto   a   percepire
l'emolumento economico di cui e'  titolare  anche  se  i  verbali  di
visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto. 
  Art. 42-quater. - (Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33). - 1. Dopo il comma  14-bis  dell'articolo  7-ter
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  e'  inserito  il
seguente: 
  "14-ter. Ai fini della determinazione del diritto  e  della  misura
del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che  risultino,
alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilita', oppure  titolari
di prestazioni straordinarie a carico dei  fondi  di  solidarieta'  o
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano
validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione  di  esposizione
all'amianto rilasciati dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni  sul  lavoro,  ai  fini  del  conseguimento  dei
benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo  1992,
n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di  revoca  delle
certificazioni rilasciate sono privi di effetto,  salvo  il  caso  di
dolo  dell'interessato  accertato  in  via  giudiziale  con  sentenza
definitiva"». 
 
  All'articolo 43: 
  al comma 1, le parole: «Al secondo  comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al terzo comma» e le parole: «I Comuni,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «I comuni»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «l-bis. Il consenso  o  il  diniego  alla  donazione  degli  organi
confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni». 
 
  All'articolo 44: 
  al comma 1, le parole: «Relativamente alle  aree»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Relativamente al personale delle aree»; 
  al comma 2,  le  parole:  «fra  lo  Stato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tra lo Stato»; 
  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2012, n. 189, le parole: "Fatta eccezione per i medicinali
per i quali e' stata presentata domanda  ai  sensi  del  comma  3,  i
medicinali" sono sostituite dalle seguenti: "I medicinali". 
  4-ter. Dopo il  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti: 
  "5-bis. L'AIFA  valuta,  ai  fini  della  classificazione  e  della
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale, i  farmaci
di cui al comma 3, per  i  quali  e'  stata  presentata  la  relativa
domanda di  classificazione  di  cui  al  comma  1,  corredata  della
necessaria documentazione, in via prioritaria  e  dando  agli  stessi
precedenza  rispetto  ai   procedimenti   pendenti   alla   data   di
presentazione della domanda di classificazione  di  cui  al  presente
comma, anche attraverso la fissazione di sedute  straordinarie  delle
competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui  al  comma  4,
primo periodo, e' ridotto a cento giorni. 
  5-ter. In caso di mancata presentazione  entro  trenta  giorni  dal
rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di   un
medicinale di cui al comma 3,  l'AIFA  sollecita  l'azienda  titolare
della  relativa  autorizzazione   all'immissione   in   commercio   a
presentare la domanda di classificazione di cui al comma  1  entro  i
successivi trenta giorni. Decorso  inutilmente  tale  termine,  viene
data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA  e  viene  meno  la
collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5". 
  4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina  organica  in
materia di condizioni assicurative per gli esercenti  le  professioni
sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura  assicurativa
anche   per   i   giovani   esercenti   le   professioni   sanitarie,
incentivandone l'occupazione,  nonche'  di  consentire  alle  imprese
assicuratrici e agli esercenti  stessi  di  adeguarsi  alla  predetta
disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e' sostituito dal seguente: 
  "5.1. Limitatamente agli esercenti le  professioni  sanitarie,  gli
obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5". 
  4-quinquies. All'articolo 37  del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis.  Nei  casi  di   modificazioni   apportate   al   foglietto
illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico  delle  scorte,
subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un
foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato"»; 
  alla rubrica, dopo  le  parole:  «produzione  di  medicinali»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' disposizioni  per  la  classificazione
dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica». 
  Dopo l'articolo 45 e' inserito il seguente: 
  «Art. 45-bis. - (Abilitazione all'uso di macchine agricole).  -  1.
Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e  le  condizioni
considerate equivalenti alla specifica abilitazione". 
  2.   Il   termine   per   l'entrata    in    vigore    dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  60  del  12
marzo 2012, tra il Governo, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle  attrezzature
di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione  degli
operatori,  nonche'  le  modalita'  per  il  riconoscimento  di  tale
abilitazione, i soggetti formatori, la  durata,  gli  indirizzi  e  i
requisiti  minimi  di  validita'  della  formazione,  in   attuazione
dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni, e' differito al 22 marzo 2015». 
 
  All'articolo 46: 
  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.  Al  fine  di  promuovere  l'adeguata  presentazione  delle
iniziative e delle esperienze della  cooperazione  italiana  all'Expo
Milano 2015 nonche' la valorizzazione delle esperienze innovative nel
campo del diritto all'alimentazione, della  sovranita'  alimentare  e
dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, e' assegnato  al
Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014 e  2015,  specificamente  destinato
alle attivita' di organizzazione logistica e comunicazione  attinenti
alla partecipazione all'Expo Milano 2015. 
  1-ter. Al fine di  garantire  la  trasparenza  nell'utilizzo  delle
risorse pubbliche, il comune di Milano, nonche'  gli  enti  coinvolti
nella realizzazione dell'evento,  sono  obbligati  a  pubblicare  nel
proprio   sito   internet   ufficiale   le   spese   sostenute    per
l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015. 
  1-quater. Il comune di Milano puo', senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del  gettito
derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella citta' di
Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015,  al  programma  di
azioni  finalizzato  alla  realizzazione  dell'evento   "Expo   2015"
denominato  "City  Operations",  approvato  con  deliberazione  della
Giunta comunale di Milano. 
  1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui  al  comma  1-
quater del presente articolo e le relative spese, finanziate  con  le
entrate di cui al medesimo comma 1-quater,  non  sono  sottoposte  ai
limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  1-sexies. I comuni della provincia  di  Milano,  e  successivamente
ricompresi  nell'istituenda  area  metropolitana,  possono  istituire
l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi  dell'articolo  4   del   decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  successive  modificazioni.  Ai
medesimi comuni sono estese le facolta' previste  per  il  comune  di
Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo,  sulla
base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali». 
  Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 46-bis. - (Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999). - 1.
Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di  assicurare
la realizzazione delle iniziative in  campo  agroalimentare  connesse
all'evento Expo Milano 2015 nonche' per la partecipazione  all'evento
medesimo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2013  e  2014  a  favore  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
  Art. 46-ter. - (Disposizioni in favore dell'Esposizione  Universale
di Milano del 2015). - 1. Al fine dello svolgimento  delle  attivita'
di propria competenza, la societa' Expo 2015  s.p.a.  puo'  avvalersi
della struttura organizzativa di Consip spa, nella  sua  qualita'  di
centrale di committenza ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  34,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante
preventiva stipula  di  apposita  convenzione  che  preveda  il  mero
rimborso delle relative spese  a  carico  della  societa'  Expo  2015
s.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Fermo restando il  conseguimento  complessivo  dei  risparmi  di
spesa previsti a legislazione vigente, le  societa'  in  house  degli
enti locali soci di Expo 2015  s.p.a.  possono  procedere,  anche  in
deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente  in
materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo  determinato
necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali  essenziali
e altre  opere,  nonche'  per  la  prestazione  di  servizi  e  altre
attivita',  tutte  strettamente  connesse   all'evento,   fino   alla
conclusione delle medesime e comunque con  durata  non  oltre  il  31
dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere. 
  3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra  il  Governo  della
Repubblica italiana e il Bureau International des  Expositions  sulle
misure necessarie per facilitare  la  partecipazione  all'Esposizione
Universale di Milano  del  2015,  fatto  a  Roma  l'11  luglio  2012,
ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si  interpreta
nel senso che le disposizioni dell'articolo  17,  quinto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si
applicano   anche   alle    prestazioni    di    servizi    attinenti
all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione I, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione  Universale  di  Milano
del 2015 si  applica,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
l'aliquota ridotta del 10 per cento. 
  5. Al fine di garantire la  tempestiva  realizzazione  delle  opere
Expo indispensabili per l'Evento,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico  di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati,  fino  alla
concorrenza  del  contributo  in  conto  impianti  dovuto  dai   soci
inadempienti, i finanziamenti  statali  relativi  ad  opere  connesse
all'Evento,  gia'  incluse  in  apposito  allegato  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre  2008,  e  successive
modificazioni, il cui progetto definitivo non e' stato approvato  dal
CIPE alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto». 
 
  All'articolo 47: 
  al comma 1, lettera  a),  le  parole:  «dell'Autorita'  di  Governo
delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' di  Governo
delegata». 
  Dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
  «Art. 47-bis. - (Misure per  garantire  la  piena  funzionalita'  e
semplificare l'attivita' della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. All'articolo 27 della legge 7 agosto  1990,  n.
241,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) al comma 2: 
  1) le parole: "e' composta da dodici membri" sono sostituite  dalle
seguenti: "e' composta da dieci membri"; 
  2) dopo le parole: "quattro scelti fra il  personale  di  cui  alla
legge 2 aprile 1979, n. 97," sono inserite  le  seguenti:  "anche  in
quiescenza,"; 
  3) le parole: "due fra i professori di ruolo" sono sostituite dalle
seguenti: "e uno scelto fra i professori di ruolo"; 
  4) le parole: "e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti
pubblici" sono soppresse; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei   presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la
decadenza". 
  2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  come  da  ultimo  modificato  dal  presente  articolo,   e'
ricostituita entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Fino  alla  data  di
nuova  costituzione,  la  Commissione  continua   a   operare   nella
precedente composizione. 
  3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  2006,  n.
184, e' soppresso». 
 
  All'articolo 48: 
  al comma 1: 
  le parole: «Al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'
apportata la seguente modificazione: a) dopo l'articolo  537-bis,  e'
inserito il seguente:» sono sostituite dalle seguenti:  «Al  capo  II
del titolo II del libro terzo del codice  dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  dopo  l'articolo
537-bis e' aggiunto il seguente:»; 
  alla lettera a), capoverso «Art. 537-ter»: 
  al comma 1, le parole: «ovvero contrattuale,» sono soppresse; 
  al comma  2,  dopo  le  parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,» sono inserite le seguenti: «previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti,»; 
  al comma 3, le parole: «I proventi derivanti dalle attivita' di cui
al comma 1, sono versati» sono sostituite dalle seguenti:  «Le  somme
percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui
al comma 1 sono versate» e la  parola:  «riassegnati»  e'  sostituita
dalla seguente: «riassegnate». 
 
  All'articolo 49: 
  al comma 1 e' premesso il seguente: 
  «01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le  parole:  "entro  il  31  dicembre  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, si interpreta nel senso  che  le  previsioni  e  i  termini  ivi
previsti  non  si  applicano  alle  societa'  quotate  e  alle   loro
controllate»; 
  dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 8, lettera d), le parole: "rilevati dai modelli CE"  sono
   sostituite  dalle  seguenti:  'trasmessi  nell'ambito  del   nuovo
   sistema informativo sanitario ai sensi del  decreto  del  Ministro
   della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
   n. 2 del 4 gennaio 2005"; 
  b) al comma 14, dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:
"Qualora nell'anno 2011 talune strutture  private  accreditate  siano
rimaste inoperative a causa  di  eventi  sismici  o  per  effetto  di
situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione  della
spesa possono tenere conto degli  atti  di  programmazione  regionale
riferiti alle predette  strutture  rimaste  inoperative,  purche'  la
regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre
aree della spesa sanitaria, il  rispetto  dell'obiettivo  finanziario
previsto dal presente comma"»; 
  la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga e differimento di
termini in  materia  di  spending  review  e  ulteriori  disposizioni
urgenti per l'equilibrio del settore sanitario». 
  Al capo I del  titolo  II,  dopo  l'articolo  49  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art.  49-bis.  -  (Misure  per  il  rafforzamento  della  spending
review). - 1. AI  fine  di  coordinare  l'azione  del  Governo  e  le
politiche volte all'analisi e al  riordino  della  spesa  pubblica  e
migliorare la qualita' dei servizi pubblici offerti, e' istituito  un
Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,
dal Ministro  dell'interno,  dal  Ministro  per  i  rapporti  con  il
Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo, dal Ministro
per  la  pubblica  amministrazione  e  la   semplificazione   e   dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  con  funzioni
di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio
dei   ministri   puo'   invitare   alle   riunioni    del    Comitato
interministeriale  altri  Ministri,  in  ragione   della   rispettiva
competenza in ordine alle materie da  trattare.  Il  Comitato  svolge
attivita'  di  indirizzo   e   di   coordinamento   in   materia   di
razionalizzazione  e  revisione  della  spesa  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, degli enti pubblici, nonche' delle societa' controllate
direttamente o indirettamente da amministrazioni  pubbliche  che  non
emettono strumenti finanziari quotati in mercati  regolamentati,  con
particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della
disciplina dei trasferimenti  alle  imprese,  alla  razionalizzazione
delle attivita' e dei servizi  offerti,  al  ridimensionamento  delle
strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi,
all'ottimizzazione dell'uso  degli  immobili  e  alle  altre  materie
individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del  23
luglio 2012, o da ulteriori direttive del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
  2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del  coordinamento
della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  puo'  nominare
con proprio decreto un Commissario straordinario, con il  compito  di
formulare indirizzi e proposte, anche di carattere  normativo,  nelle
materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo. 
  3. Il Commissario straordinario opera  in  piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto  tra  persone,
anche estranee alla pubblica amministrazione,  dotate  di  comprovata
esperienza e capacita'  in  materia  economica  e  di  organizzazione
amministrativa. 
  4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 2 stabilisce: 
  a) la durata dell'incarico, che non puo' comunque  eccedere  i  tre
anni; 
  b) l'indennita' del Commissario straordinario, nei limiti di quanto
previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214; 
  c) le risorse umane e strumentali  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo' avvalersi
nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  5. 11 Commissario straordinario ha  diritto  di  corrispondere  con
tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di  chiedere  ad
essi,  oltre  a  informazioni  e  documenti,  la  collaborazione  per
l'adempimento delle sue  funzioni.  In  particolare,  il  Commissario
straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o  alimentate.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario  puo'
disporre  lo  svolgimento   di   ispezioni   e   verifiche   a   cura
dell'Ispettorato per la funzione pubblica e  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
68, la collaborazione della Guardia di finanza. 
  6. Entro venti giorni dalla nomina,  il  Commissario  straordinario
presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma
di  lavoro  recante  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi   metodologici
dell'attivita'  di  revisione  della  spesa   pubblica.   Nel   corso
dell'incarico il Commissario straordinario, anche  su  richiesta  del
Comitato   interministeriale,   puo'   presentare   aggiornamenti   e
integrazioni del programma ai fini della loro approvazione  da  parte
del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali  aggiornamenti  e
integrazioni sono trasmessi alle Camere. 
  7. Il Commissario straordinario,  se  richiesto,  svolge  audizioni
presso le competenti Commissioni parlamentari. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo
di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro  per  l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio
2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio  2012,  n.
94, sono abrogati. 
  Art. 49-ter. - (Semplificazioni per i contratti pubblici). - 1. Per
i contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture  sottoscritti
dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, la documentazione comprovante il possesso dei  requisiti  di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e'
acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163. 
  Art.  49-quater.  -  (Anticipazione   di   liquidita'   in   favore
dell'Associazione italiana della Croce Rossa) - 1. Nelle  more  dello
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana  della
Croce Rossa (CRI) puo' presentare al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 settembre 2013, con  certificazione
congiunta del presidente e  del  direttore  generale,  un'istanza  di
accesso ad anticipazione di liquidita', per l'anno 2014,  nel  limite
massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione e'  concessa,  previa
presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre  2012  anche  a
carico di singoli comitati territoriali, a valere sulla  sezione  per
assicurare la liquidita' dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di  cui  all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  2. All'erogazione della somma di cui  al  comma  1  si  provvede  a
seguito: 
  a) della predisposizione, da parte dell'ente, di  misure  idonee  e
congrue di  copertura  annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di
liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito  tavolo
tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato; 
  b) della sottoscrizione di  apposito  contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel
quale sono definite le modalita'  di  erogazione  e  di  restituzione
delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore  a
trenta anni, prevedendo altresi',  qualora  l'ente  non  adempia  nei
termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia  le  modalita'
di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.  Il  tasso
di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato  dei
buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. 
  Art. 49-quinquies. -  (Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti
locali). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 243-bis, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
presente   comma   risulti   gia'   presentata    dalla    precedente
amministrazione, ordinaria o  commissariale,  e  non  risulti  ancora
intervenuta la delibera della Corte dei conti di  approvazione  o  di
diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in
carica  ha  facolta'  di  rimodulare  il   piano   di   riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi  alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo  4-bis,  comma  2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"; 
  b)   all'articolo   243-quater,   comma   2,   le    parole:    "la
sottocommissione di cui al comma 1" sono sostituite  dalle  seguenti:
"la commissione di cui all'articolo 155"». 
  Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: 
  «Art. 50-bis. - (Semplificazione  delle  comunicazioni  telematiche
all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA).  -
I. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA
possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati
analitici delle fatture di acquisto e cessione  di  beni  e  servizi,
incluse le relative rettifiche  in  aumento  e  in  diminuzione.  Gli
stessi  soggetti  trasmettono  l'ammontare  dei  corrispettivi  delle
operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli
appositi registri. Sono esclusi dalla  segnalazione  i  corrispettivi
relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate  dallo
Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi
di diritto pubblico, nonche' dai soggetti che applicano  la  dispensa
dagli  adempimenti  di  cui  all'articolo  36-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni. 
  2.  Le  informazioni   di   cui   al   comma   1   sono   trasmesse
quotidianamente. 
  3.  L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo   e'
informata  al  principio  della   massima   semplificazione   per   i
contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di
attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio  dei
dati di cui al comma 1 in via telematica  all'Agenzia  delle  entrate
non si applicano le seguenti disposizioni: 
a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
   con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,   e
   successive modificazioni; 
b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.
   40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.
   73, e successive modificazioni; 
c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
   ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
d) l'articolo 20, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; 
e) l'articolo  1,  comma  1,  lettera   c),   ultimo   periodo,   del
   decreto-legge  29  dicembre  1983,   n.   746,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,  e  successive
   modificazioni; 
f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti,  del  decreto-legge  4  luglio
   2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto
   2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1,
   del presente decreto. 
  4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3,  alinea,  secondo
periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) al primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi  ricevute"
   sono soppresse; 
b) al secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi  di
cui al comma 1 dello stesso  articolo  7-ter,  ricevute  da  soggetti
passivi stabiliti in un altro  Stato  membro  della  Comunita'"  sono
soppresse; 
c) al terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse. 
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, e' emanato un regolamento  che  ridefinisce
le  informazioni  da   annotare   nei   registri   tenuti   ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi in materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto, allo scopo di allineare  il  contenuto  dei  medesimi  alle
segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo,  e  abroga,  in
tutto o  in  parte,  gli  obblighi  di  trasmissione  di  dati  e  di
dichiarazione contenenti informazioni gia' ricomprese nelle  medesime
segnalazioni. 
  6.  Le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  articolo  sono
adottate con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
avente natura non regolamentare,  da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5». 
 
  All'articolo 51: 
  la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Soppressione dell'obbligo
di presentazione mensile del modello 770». 
  Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
  «Art. 51-bis.  -  (Ampliamento  dell'assistenza  fiscale)  -  1.  A
decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi  di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  in  assenza  di  un  sostituto
d'imposta  tenuto  a  effettuare  il  conguaglio,  possono   comunque
adempiere agli obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  presentando
l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della  destinazione  del
cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate dall'articolo
13, comma 1, lettera b),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  e   successive
modificazioni, ai soggetti di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti  che
possono prestare l'assistenza fiscale  ai  sensi  delle  disposizioni
contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un
debito,  il  soggetto  che  presta  l'assistenza  fiscale   trasmette
telematicamente  la  delega  di  versamento  utilizzando  i   servizi
telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero,  entro
il decimo giorno antecedente la scadenza del  termine  di  pagamento,
consegna la  delega  di  versamento  compilata  al  contribuente  che
effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'articolo 19  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai
sensi del comma 1,  i  rimborsi  sono  eseguiti  dall'amministrazione
finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. 
  4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma  1  possono
essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle
stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  termini  e
le modalita'  applicative  delle  disposizioni  recate  dal  presente
comma». 
 
  All'articolo 52: 
  al comma 1: 
  alla lettera a), numero 1): 
  al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola:  «assolvere  »  e'
sostituita dalla seguente: «eseguire»; 
  al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: «valutazione della
solvibilita'  del  contribuente»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«solvibilita' del contribuente, valutata»; 
  alla lettera d), numero l), capoverso, le parole:  «comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; 
  alla lettera f), alinea, la parola: «inserito» e' sostituita  dalla
seguente: «aggiunto»; 
  alla lettera g), capoverso, all'alinea, le parole: «dell'  articolo
563» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 499»  e  dopo  la
lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico  paniere
di beni definiti "beni essenziali"  e  individuato  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia  delle
entrate e con l'Istituto nazionale di statistica»; 
  alla lettera h), le  parole:  «"comma  1"»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «"comma 1,"»; 
  alla lettera i): 
  al numero 2), capoverso  «b)»,  le  parole:  «che  relazioni  sulle
caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale puo' essere
anche assegnata  la  funzione  di  custodia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del
bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di  custode  del
bene»; 
  al numero 3), alinea, la parola:  «inserito»  e'  sostituita  dalla
seguente: «aggiunto»; 
  dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: 
  «m-bis) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili  registrati
e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al  debitore
o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una  comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del  pagamento  delle
somme dovute entro il termine di trenta  giorni,  sara'  eseguito  il
fermo,  senza  necessita'  di   ulteriore   comunicazione,   mediante
iscrizione del provvedimento che lo dispone nei  registri  mobiliari,
salvo  che  il  debitore  o  i  coobbligati,  nel  predetto  termine,
dimostrino  all'agente  della  riscossione  che  il  bene  mobile  e'
strumentale all'attivita' di impresa o della professione"»; 
  al comma 2, la parola: «quinques»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«quinquies»; 
  al comma 3, le parole: «dalla data di conversione» sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione»; 
  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione  del  presente  decreto,  il  Governo  riferisce  alle
Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle  misure
di cui al presente articolo, ai  fini  di  una  puntuale  valutazione
della loro efficacia, con particolare  riferimento:  all'introduzione
di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili
diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120
del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i  debiti;
all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa
venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti». 
 
  All'articolo 54: 
  dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento  del
servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere,
senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)  del
comma 1 del predetto  articolo  208,  che  rivesta  la  qualifica  di
societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi di  tesoreria
gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad
una societa' per azioni che sia controllata dal  tesoriere  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del  codice  civile.
Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o  processi  del
servizio di tesoreria garantisce che il servizio  sia  in  ogni  caso
erogato all'ente locale nelle modalita' previste dalla convenzione, e
mantiene la responsabilita'  per  gli  atti  posti  in  essere  dalla
societa' delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole
fasi o processi del servizio puo' generare alcun  aggravio  di  costi
per l'ente». 
  Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 54-bis. - (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190) - 1.
All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
"d) esprime  parere  obbligatorio  sugli  atti  di  direttiva  e   di
   indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro  per  la  pubblica
   amministrazione e la semplificazione in materia di conformita'  di
   atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
   di  comportamento  e  ai  contratti,  collettivi  e   individuali,
   regolanti il rapporto di lavoro pubblico"; 
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e  danno
   tempestiva comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione  sui  detti
   siti alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
   della funzione pubblica". 
  Art. 54-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.
39) - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8  aprile  2013,  n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2,  dopo  la  parola:  "segnalazione"  sono  inserite  le
   seguenti:  "della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
   Dipartimento della funzione pubblica"; 
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori
sulle   direttive   e   le   circolari    ministeriali    concernenti
l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e  la  loro
applicazione  alle  diverse  fattispecie  di  inconferibilita'  degli
incarichi e di incompatibilita'"». 
 
  All'articolo 56: 
  al comma 1, capoverso, secondo  periodo,  le  parole:  «quella  del
sesto periodo» sono sostituite dalle  seguenti:  «quella  di  cui  al
sesto periodo»; 
  al comma 2, le parole: «e 495, della legge» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e 495 dell'articolo 1 della legge». 
  Al capo II del titolo  II,  dopo  l'articolo  56  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 56-bis. - (Semplificazione  delle  procedure  in  materia  di
trasferimenti  di  immobili  agli  enti  territoriali).   -   1.   Il
trasferimento  in  proprieta',  a  titolo  non  oneroso,  a   comuni,
province, citta' metropolitane e regioni dei  beni  immobili  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettera  e),  e  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e'
disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento  i
beni  in  uso  per  finalita'  dello  Stato  o  per  quelle  di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure
volte a consentirne l'uso per le medesime finalita',  nonche'  quelli
per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione
di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni.