(Allegato) (parte 2)
  2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i  comuni,  le  province,  le
citta'  metropolitane  e  le  regioni  che  intendono  acquisire   la
proprieta' dei beni di cui al  comma  1  presentano  all'Agenzia  del
demanio, entro il termine perentorio del 30  novembre  2013,  con  le
modalita' tecniche da definire  a  cura  dell'Agenzia  medesima,  una
richiesta di  attribuzione  sottoscritta  dal  rappresentante  legale
dell'ente, che identifica il  bene,  ne  specifica  le  finalita'  di
utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale
utilizzo.  L'Agenzia  del  demanio,  verificata  la  sussistenza  dei
presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne  comunica  l'esito
all'ente interessato entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento  con
successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso  di  esito
negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i  motivi  ostativi
all'accoglimento  della  richiesta.   Entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione del motivato  provvedimento  di  rigetto,  l'ente  puo'
presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente  ad
elementi  e  documenti  idonei   a   superare   i   motivi   ostativi
rappresentati dall'Agenzia del demanio. 
  3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati  alle
amministrazioni  pubbliche,  l'Agenzia  del  demanio  interpella   le
amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro  il  termine
perentorio di trenta giorni, la  conferma  della  permanenza  o  meno
delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine  alle  modalita'
di futuro utilizzo  dell'immobile.  Qualora  le  amministrazioni  non
confermino,  entro  tale  termine,  la  permanenza   delle   esigenze
istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con  le
altre amministrazioni la verifica  in  ordine  alla  possibilita'  di
inserire il bene nei piani di razionalizzazione di  cui  all'articolo
2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, e successive modificazioni. Qualora  detta  verifica  dia  esito
negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze
statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene
con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del  demanio.
In caso di conferma delle  esigenze  di  cui  al  comma  2  da  parte
dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente
i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. 
  4.  Qualora  per  il  medesimo  immobile  pervengano  richieste  di
attribuzione da parte di piu' livelli  di  governo  territoriale,  il
bene e' attribuito, in forza dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di
radicamento sul territorio, in  via  prioritaria  ai  comuni  e  alle
citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni.
In  caso  di  beni  gia'  utilizzati,  essi   sono   prioritariamente
trasferiti agli enti utilizzatori. 
  5. Nei provvedimenti di  cui  ai  commi  2  e  3  si  prevede  che,
trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito  di  apposito
monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente  territoriale
non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino  nella
proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. 
  6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori,  oneri  e
pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni  e
degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di  fatto  e
di diritto in cui i beni si trovano, con  contestuale  immissione  di
ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data  di  sottoscrizione
dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi  2  e  3,
nel possesso giuridico  e  con  subentro  del  medesimo  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti  locali
che acquisiscono in proprieta'  beni  immobili  utilizzati  a  titolo
oneroso sono ridotte in misura  pari  alla  riduzione  delle  entrate
erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora  non
sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo  Stato
in forza della riduzione delle risorse, si  procede  al  recupero  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  a  valere  sui  tributi  spettanti
all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. 
  8.  Al  fine   di   soddisfare   le   esigenze   allocative   delle
amministrazioni  statali,  gli  enti   territoriali   continuano   ad
assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di  loro  proprieta'
fino al permanere delle esigenze medesime. 
  9. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  10. Alle  risorse  nette  derivanti  a  ciascun  ente  territoriale
dall'eventuale alienazione degli immobili  trasferiti  ai  sensi  del
presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di  quote  di  fondi
immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 9, comma 5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85. 
  11.  In   considerazione   dell'eccezionalita'   della   situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione  del
debito  pubblico,  al  fine  di  contribuire   alla   stabilizzazione
finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo  economico  e
alla  coesione  sociale,  e'  altresi'   destinato   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al  comma
5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  il
10  per  cento  delle  risorse   nette   derivanti   dall'alienazione
dell'originario  patrimonio  immobiliare   disponibile   degli   enti
territoriali, salvo che una percentuale uguale  o  maggiore  non  sia
destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.  Per
la parte non destinata al Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato, resta fermo quanto disposto  dal  comma  443  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28  maggio  2010,
n. 85, si applicano solo in quanto compatibili  con  quanto  previsto
dal presente articolo. 
  13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) il quinto periodo e' soppresso; 
  b) al sesto periodo, le parole: ", nonche' l'attribuzione agli Enti
territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e
per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo  28
maggio 2010, n. 85, limitatamente ai  beni  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento  ai
predetti fondi immobiliari" sono soppresse. 
  Art. 56-ter. - (Piani  di  azionariato).  -  1.  I  Ministri  dello
sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze  e
del lavoro e delle politiche sociali presentano al Parlamento,  entro
il  30  settembre  2013,  una  relazione  sulla   disciplina,   sulle
esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della
partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa
ed individuano le opportune misure,  normative  e  di  incentivazione
fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze  in
ambito nazionale e la collaborazione  dei  lavoratori  alla  gestione
delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione a  partire
dai piani di azionariato. 
  Art. 56-quater. - (Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede
nei servizi di investimento). - 1.  All'articolo  30,  comma  6,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:  "Ferma  restando
l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo  periodo
ai servizi di investimento di cui all'articolo 1,  comma  5,  lettere
c), c-bis) e d), per i contratti  sottoscritti  a  decorrere  dal  1°
settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi  di
investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)". 
  Art. 56-quinquies. - (Modifica all'articolo 112 del testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993). - 1.  All'articolo  112,
comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In  attesa
di  un  riordino  complessivo  degli  strumenti  di   intermediazione
finanziaria, e comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2014,  possono
continuare  a  svolgere  la  propria  attivita',  senza  obbligo   di
iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto  del  codice  civile,
esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le  cui  azioni  non  siano
negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto
qualsiasi forma esclusivamente  nei  confronti  dei  propri  soci,  a
condizione che: 
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; 
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non  sia
   superiore a quindici milioni di euro; 
c) l'importo  unitario  del  finanziamento  sia  di   ammontare   non
   superiore a 20.000 euro; 
  d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'  favorevoli  di
quelli presenti sul mercato"». 
 
  All'articolo 57: 
  al comma 1: 
  all'alinea, le parole: «Fondo FAR» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)»; 
  alla lettera e), le parole: «e assegni di  ricerca  post-doc»  sono
sostituite dalle seguenti: «e di assegni di ricerca»; 
  alla lettera f), le parole:  «nell'ottica  di  Horizon  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma europeo Horizon
2020»; 
  alla lettera i), le  parole:  «vincitori  di  grant  europei  o  di
progetti a carico dei  fondi  PRIN  o  FIRB»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «assegnatari di borse di  studio,  assegni  o  altre  forme
similari di sovvenzione  dell'Unione  europea,  ovvero  dei  progetti
finanziati a carico dei fondi per progetti di  ricerca  di  interesse
nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti  della  ricerca  di
base (FIRB)»; 
  dopo la lettera l) e' inserita la seguente: 
  «l-bis) al sostegno in favore  di  progetti  di  ricerca  in  campo
umanistico, artistico e musicale, con  particolare  riferimento  alla
digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti»; 
  al comma 2, le  parole:  «nel  Fondo  FAR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel FAR». 
  Dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente: 
  «Art. 57-bis. - (Modifica all'articolo comma  58,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228). - 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"nonche' quelli adottati ai sensi del medesimo  articolo  per  l'anno
scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui  al  primo
periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n.  448  del
1998". 
  2. Per l'attuazione del comma  1,  e'  autorizzata  una  spesa  nel
limite massimo di 1,1 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  2,2
milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si  provvede,  per
l'anno  2013,  mediante  corrispondente   riduzione   lineare   degli
stanziamenti di parte  corrente  iscritti,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Inziative  per  lo  sviluppo
del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della
missione  "Istruzione  scolastica"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e,  per
l'anno  2014,  mediante  utilizzo  dei  risparmi  di  spesa  di   cui
all'articolo 58, comma 5». 
 
  All'articolo 58: 
  al  comma  2,  le  parole:  «Fondo  per  il   funzionamento   delle
universita' statali» sono sostituite dalle seguenti:  «Fondo  per  il
finanziamento ordinario  delle  universita'  statali»  e  le  parole:
«Fondo  ordinario  degli  enti  di  ricerca»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca»; 
  al comma 3, le parole:  «Si  prescinde  dal  parere  dell'anzidetta
commissione» sono sostituite dalle seguenti:  «Non  e'  richiesto  il
parere della commissione di cui al terzo periodo»; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte
le seguenti: "nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati
ad attivita' di ricerca"»; 
  al comma 6, le parole: «ulteriori  risparmi  di  spesa  rispetto  a
quelli indicati al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi
di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente
articolo» e dopo le parole: «del presente  decreto»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
  dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Il  Consiglio  per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
agricoltura,  per  le  eccezionali  e  straordinarie  esigenze  delle
aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole,
nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto  dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di
utilizzo di tipologie di  lavoro  flessibile,  puo'  assumere  operai
agricoli  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  dal  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro   per   gli   operai   agricoli   e
florovivaisti e dai contratti integrativi  provinciali.  L'assunzione
puo' avvenire solo  per  l'esecuzione  di  lavori  di  breve  durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali
e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia
di contratto». 
  L'articolo 59 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 59. - (Piano nazionale per  il  sostegno  al  merito  e  alla
mobilita' degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi).  -  1.
Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli  studenti  e  di
incentivare la mobilita'  nel  sistema  universitario,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  bandisce,  entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, borse  di  mobilita'  a  favore  di
studenti che,  avendo  conseguito  risultati  scolastici  eccellenti,
intendono iscriversi per  l'anno  accademico  2013/2014  a  corsi  di
laurea ovvero a corsi di laurea  magistrale  a  ciclo  unico,  presso
universita' statali o non  statali  italiane,  con  esclusione  delle
universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da  quella
di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine. 
  2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilita',  nonche'
le modalita' per  la  presentazione  telematica  delle  domande  e  i
criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra
i candidati. L'importo delle borse puo' essere differenziato  tenendo
conto della distanza tra il luogo di residenza dello  studente  e  la
sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla
base dei seguenti criteri: 
a) possesso  di  un  diploma  di  istruzione   secondaria   superiore
   conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione
   all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100; 
b) condizioni  economiche  dello  studente  individuate  sulla   base
   dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui  al
   decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   109,   e   successive
   modificazioni. 
  4. Le  borse  di  mobilita'  sono  attribuite  sulla  base  di  una
graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai
sensi del comma 3, fino  ad  esaurimento  delle  risorse  di  cui  al
presente articolo. In  caso  di  parita'  di  punteggio,  prevale  il
candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di cui  alla
lettera b) del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito di  cui
alla  lettera  a)  del  medesimo  comma  3.  La  comunicazione  della
graduatoria  e  l'assegnazione  delle  borse  sono   effettuate   dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al
comma 2 e comunque non  oltre  il  30  settembre  2013.  La  predetta
assegnazione diviene efficace  all'atto  dell'immatricolazione  dello
studente presso un'universita' situata in una regione  differente  da
quella di residenza dello stesso  e  della  famiglia  d'origine,  con
esclusione delle universita' telematiche. 
  5. Per gli anni accademici successivi al primo,  gli  studenti  che
hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma  1
possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,  ferma
restando la permanenza del requisito della residenza  fuori  sede,  a
condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito: 
a) aver acquisito almeno  il  90  per  cento  dei  crediti  formativi
   universitari previsti dal piano  di  studi  in  base  all'anno  di
   iscrizione; 
b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30; 
c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30. 
  6. Le borse di mobilita' sono cumulabili con  le  borse  di  studio
assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
  7.  All'atto  dell'effettiva  immatricolazione,  la   somma   viene
assegnata dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca all'universita' presso la quale lo studente  beneficiario  e'
iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente. 
  8. Ai fini del presente articolo  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di
euro per l'anno 2015, da iscrivere nel  Fondo  per  il  sostegno  dei
giovani  e  per  favorire  la  mobilita'  degli  studenti,   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  2003,  n.   170,   per
l'erogazione delle borse di mobilita'. 
  9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate  nel  limite  di  17
milioni di euro negli anni 2011 e 2012  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  sono  mantenute  nel  conto  dei  residui  per  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a  euro  5  milioni  per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per  l'anno  2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente  comma  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  che  si
rendono disponibili per effetto dell'articolo 58. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la  mobilita'
degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi,  che
definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione
dei beneficiari.  Il  suddetto  Piano  e'  triennale  e  puo'  essere
aggiornato annualmente anche in relazione alle  risorse  disponibili.
Le risorse stanziate per  l'attuazione  del  Piano  sono  determinate
annualmente con la legge di stabilita'». 
 
  All'articolo 60: 
  al comma 1 e' premesso il seguente: 
  «01. La quota  del  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita' destinata alla promozione e al  sostegno  dell'incremento
qualitativo  delle  attivita'  delle   universita'   statali   e   al
miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
e successive modificazioni, e' determinata in misura non inferiore al
16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20
per cento per l'anno 2016,  con  successivi  incrementi  annuali  non
inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30  per  cento.  Di
tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le universita' sulla
base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualita'  della
ricerca  (VQR)  e  un  quinto  sulla  base  della  valutazione  delle
politiche  di  reclutamento,  effettuate   a   cadenza   quinquennale
dall'Agenzia nazionale per la valutazione  dell'universita'  e  della
ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma non puo' determinare la riduzione della quota del Fondo per  il
finanziamento ordinario spettante a ciascuna universita' e a  ciascun
anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente»; 
  al comma 1, le parole: «e della legge 7 agosto 1990, n. 245,»  sono
sostituite dalle seguenti: «e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,»; 
  al comma  2,  le  parole:  «della  attivita'  amministrative»  sono
sostituite dalle seguenti:  «delle  attivita'  amministrative»  e  le
parole: «(ANVUR) e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:  «e
della ricerca (ANVUR)»; 
  il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il  sistema
di finanziamento per il  funzionamento  dell'ANVUR  e  di  consentire
un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse iscritte a
tale scopo nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari  a  1
milione di euro annui a decorrere dal 2014,  si  provvede,  quanto  a
500.000 euro annui a  decorrere  dal  2014,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24  dicembre
1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a  decorrere  dal  2014,
mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di
ricerca di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204. Le ulteriori  risorse  eventualmente  attribuite
all'ANVUR a valere sui predetti  fondi  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 7, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno
degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di  euro  per
ciascun fondo. 
  3-bis. Al fine di semplificare  le  procedure  di  valutazione  che
richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma  4,  lettera
d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio  2010,  n.  76,  le  parole:  "in  numero  non  superiore
complessivamente a cinquanta unita'" sono sostituite dalle  seguenti:
"nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  nel  bilancio
dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica". 
  3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo  quanto
previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica». 
 
  All'articolo 61: 
  al comma 1: 
  l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli  oneri  derivanti  dagli
articoli 2, comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22,  comma  3,  23,
32, comma 7-ter, 42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis e 56,  pari  a  41,1
milioni di euro per l'anno 2013, a 104,7 milioni di euro  per  l'anno
2014, a 62,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 75,4 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro  per
l'anno 2020, a 46,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40,4  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:»; 
  la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a  1,5  milioni
di euro per l'anno  2014,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65  milioni  di
euro  per  l'anno  2013,  l'accantonamento   relativo   al   medesimo
Ministero,  quanto  a  2   milioni   di   euro   per   l'anno   2013,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri»; 
  la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) quanto a 20,75  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; 
  dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
  «d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  3,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013  e  2014,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
  alla lettera e): 
  al secondo periodo, dopo le parole:  «Agenzia  delle  dogane»  sono
inserite le seguenti: «e dei monopoli»; 
  al terzo periodo, le parole: «Agli aumenti disposti ai sensi  della
presente lettera non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo
periodo, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662;  inoltre,»  sono
soppresse. 
 
  All'articolo 63: 
  al comma 3: 
  alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da non
piu' di tre anni al momento di presentazione della  domanda,  nonche'
magistrati onorari, che non esercitino piu' ma che abbiano esercitato
con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni»; 
  la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) i professori universitari in  materie  giuridiche  di  prima  e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu'  di  tre
anni al momento di presentazione della domanda»; 
  la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu'  di  tre
anni al momento di presentazione della domanda»; 
  la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento di
presentazione della domanda». 
 
  All'articolo 64: 
  al comma 1: 
  all'alinea, la parola: «richiesti» e'  sostituita  dalla  seguente:
«necessari»; 
  alla lettera f),  le  parole:  «dai  rispettivi  ordinamenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli ordinamenti delle amministrazioni o
delle professioni di provenienza»; 
  al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «delle  lingua»   sono
sostituite dalle seguenti: «delle lingue». 
 
  All'articolo 65: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  sentiti  il
Consiglio superiore della magistratura  e  i  consigli  degli  ordini
distrettuali, e' determinata la pianta organica  ad  esaurimento  dei
giudici ausiliari, con l'indicazione  dei  posti  disponibili  presso
ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata  tenendo
conto delle pendenze e  delle  scoperture  di  organico  in  ciascuna
Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti  complessivamente
non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte»; 
  al comma 2: 
  al  primo  periodo,  le  parole:  «Con  il  medesimo  decreto  sono
determinate» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto  di  cui
al comma 1 sono determinati»; 
  il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A parita'  di  titoli
sono  prioritariamente  nominati  coloro  che   hanno   minore   eta'
anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo»; 
  al comma 3, le parole: «in pianta organica» sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella pianta organica». 
 
  All'articolo 67: 
  al comma 1, le parole: «La nomina a giudice ausiliario  ha  durata»
sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice  ausiliario  e'  nominato
per la durata» e le parole: «e puo' essere prorogata» sono sostituite
dalle seguenti: «, prorogabili». 
 
  All'articolo 68: 
  al comma 3, le parole: «degli standard produttivi» sono  sostituite
dalle seguenti: «dei parametri di operosita'». 
 
  All'articolo 69: 
  al comma 3, le parole:  «difendere  anche»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «difendere le parti di procedimenti trattati  dinanzi  agli
uffici giudiziari del medesimo distretto neppure»; 
  al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  divieto
si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato». 
 
  All'articolo 71: 
  al comma 2,  le  parole:  «dalla  nomina,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla data della nomina,», le parole: «ha  definito»  sono
sostituite dalle seguenti: «abbia definito» e la parola: «propone» e'
sostituita dalle seguenti: «e propone». 
 
  All'articolo 73: 
  al comma 1: 
  al primo periodo, le parole: «un punteggio di laurea non  inferiore
a 102/110» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero  un  punteggio  di
laurea non inferiore a 105/110»,  le  parole:  «ventotto  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta anni» e le parole: «i tribunali  e
le Corti di appello» sono sostituite dalle  seguenti:  «le  Corti  di
appello,  i  tribunali  ordinari,  gli  uffici  e  i   tribunali   di
sorveglianza e i tribunali per i minorenni»; 
  al quarto periodo, le parole: «la  Regione  Autonoma  del  Trentino
Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome  di
Trento e di Bolzano» e le parole: «Tribunale Regionale  di  Giustizia
amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto Adige»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Tribunale   Regionale   di   Giustizia
amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»; 
  al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «A  parita'
dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai
corsi  di  perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi  alla
laurea»; 
  al comma 3, al secondo periodo, le parole: «a uno o piu' magistrati
dell'ufficio incaricati della trattazione  di  affari  in  specifiche
materie» sono soppresse e, al terzo periodo,  le  parole:  «Tribunale
Regionale di Giustizia amministrativa per  la  Regione  Autonoma  del
Trentino Alto  Adige»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Tribunale
Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma
di Bolzano»; 
  al comma 4: 
  dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Per l'acquisto  di
dotazioni strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto
periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro»; 
  al settimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 15 della  legge
27 aprile 1982 n. 186» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  al
capo II del  titolo  II  della  legge  27  aprile  1982,  n.  186,  e
successive modificazioni,» e le parole:  «comma  5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quinto comma»; 
  al comma 5: 
  al secondo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata  da
parte della Scuola superiore della magistratura»; 
  al terzo periodo, la parola: «teorico-pratico» e' sostituita  dalla
seguente: «teorico-pratica» e  le  parole:  «Tribunale  Regionale  di
Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma  del  Trentino  Alto
Adige»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Tribunale  Regionale  di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano»; 
  dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. L'attivita' di  formazione  degli  ammessi  allo  stage  e'
condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli  avvocati
e con le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni  legali,
secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio,  qualora  gli
stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense
o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali»; 
  il comma 12 e' soppresso; 
  al comma 15, le parole: «di giudice onorario» sono sostituite dalle
seguenti: «a giudice onorario» e  le  parole:  «di  vice  procuratore
onorario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  vice   procuratore
onorario»; 
  al comma 16, alinea, la  parola:  «aggiunto»  e'  sostituita  dalla
seguente: «inserito». 
  La rubrica del capo III e' sostituita  dalla  seguente:  «Modifiche
all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione». 
  L'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 74. - (Magistrati destinati all'ufficio del massimario e  del
ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di  studio)
-1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di  cui  al  regio
decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) le  parole:  "trentasette  magistrati  destinati  all'ufficio  del
   massimario  e  del  ruolo"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
   "sessantasette magistrati destinati all'ufficio del  massimario  e
   del ruolo, anche con compiti di assistente di studio"; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto  delle
esigenze dell'ufficio, osservati i criteri  stabiliti  dal  Consiglio
superiore della magistratura, anno per anno  puo'  destinare  fino  a
trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle
sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati
con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere  di
consiglio  della  sezione  della  Corte  cui  sono  destinati,  senza
possibilita' di prendere parte alla deliberazione o di  esprimere  il
voto sulla decisione". 
  2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come  da
ultimo modificato dal comma 1 del  presente  articolo,  e  fino  allo
scadere del quinto anno successivo alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Primo  Presidente
della Corte di cassazione,  al  fine  di  garantire  la  piu'  celere
definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno  la  meta'  dei
magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non piu'
di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  il  Consiglio  superiore
della magistratura stabilisce  i  criteri  per  la  destinazione  dei
magistrati addetti  all'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  alle
sezioni della Corte  di  cassazione  con  compiti  di  assistente  di
studio. 
  4.  Con  cadenza  annuale  il  Primo  Presidente  della  Corte   di
cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura  e,  per
le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi  relativi
alla  giustizia,  il  Ministero  della   giustizia   del   numero   e
dell'attivita'  svolta  dai  magistrati   addetti   all'ufficio   del
massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti
di assistente di studio. 
  5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato  2  e'
sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto. 
  6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta
organica per la Corte di cassazione ai sensi  del  presente  articolo
devono essere conclusi entro il termine di centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  7. Con decreto del Ministro della giustizia, da  adottare,  sentito
il Consiglio superiore della magistratura, entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono determinate le piante organiche  degli  uffici
giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo». 
 
  All'articolo 75: 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi dinanzi alla Corte di cassazione  nei  quali  il  decreto  di
fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera  di  consiglio  sia
adottato a partire dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto». 
 
  All'articolo 76: 
  al comma 1: 
  all'alinea, le parole: «Al codice» sono sostituite dalle  seguenti:
«Nel titolo V del libro quarto del codice»; 
  al capoverso «791-bis»: 
  le  parole:  «791-bis»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Art.
791-bis.»; 
  al primo comma: 
  al primo periodo, le parole: «la nomina di un notaio  avente»  sono
sostituite dalle seguenti: «la nomina  di  un  notaio  ovvero  di  un
avvocato aventi»; 
  dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le  sottoscrizioni
apposte in calce al ricorso possono  essere  autenticate,  quando  le
parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato»; 
  al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «del
presente codice»; 
  al  quarto  periodo,  la  parola:  «notaio»  e'  sostituita   dalle
seguenti: «professionista incaricato»; 
  al secondo comma, la parola: «notaio» e' sostituita dalle seguenti:
«professionista incaricato»; 
  al terzo comma: 
  al primo periodo, le parole:  «notaio  designato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «professionista incaricato»; 
  al secondo periodo, le parole: «Libro III, Titolo II, Capo IV» sono
sostituite dalle seguenti: «Libro terzo, Titolo II, Capo IV,  Sezione
III, § 3-bis»; 
  al terzo periodo, la parola: «notaio» e' sostituita dalle seguenti:
«professionista incaricato»; 
  al quarto comma,  le  parole:  «Libro  IV»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Libro quarto» e la parola: «notaio»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «professionista incaricato»; 
  al quinto comma, le parole: «quinto comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarto comma» e la parola: «notaio», ovunque  ricorre,  e'
sostituita dalle seguenti: «professionista incaricato»; 
  alla  rubrica,  le  parole:  «al  notaio»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «a un professionista». 
 
  All'articolo 77: 
  al comma 1, lettera a), capoverso «185-bis»: 
  le  parole:  «185-bis.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Art.
185-bis.»; 
  al primo periodo, le  parole:  «deve  formulare  alle  parti»  sono
sostituite dalle seguenti: «formula alle parti ove  possibile,  avuto
riguardo alla natura del giudizio, al  valore  della  controversia  e
all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,»; 
  il secondo periodo e' soppresso; 
  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La  proposta  di
conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o  astensione
del giudice». 
 
  All'articolo 78: 
  al comma 1, lettera a), la parola: «udienza»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «l'udienza». 
  Gli articoli 79 e 80 sono soppressi. 
 
  All'articolo 82: 
  al comma 1, lettera b), le parole: «Con il decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «Con decreto motivato», le parole: «di cui  al  primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «che fissa il termine di cui
al primo periodo» e le parole: «, e si applica» sono sostituite dalle
seguenti: «; si applica»; 
  al comma 2, dopo le  parole:  «settimo  comma,»  sono  inserite  le
seguenti: «primo periodo, del»; 
  al comma 3, capoverso: 
  al  primo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  sesto  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «che fissa il  termine  di  cui  al  sesto
comma»; 
  all'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente segno: «"»; 
  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti  alle  cooperative
di  lavoro,  in  relazione  alla  loro  finalita'  mutualistica,   il
privilegio di  cui  all'articolo  2751-bis,  numero  5),  del  codice
civile, spettante  per  corrispettivi  dei  servizi  prestati  e  dei
manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le  medesime  cooperative
abbiano  superato  positivamente  o  abbiano  comunque  richiesto  la
revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220». 
 
  All'articolo 83: 
  al comma 1, le parole: «di regola magistrati  in  pensione,  ovvero
magistrati in servizio» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  regola
prioritariamente magistrati in pensione, e solo  in  seconda  istanza
magistrati in servizio». 
 
  All'articolo 84: 
  al comma 1: 
  alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
  «0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "a) mediazione: l'attivita',  comunque  denominata,  svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una
controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa"; 
  0b) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. La domanda di mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso
un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa
controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo
territorialmente competente presso il quale e'  stata  presentata  la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha  riguardo
alla data del deposito dell'istanza"»; 
  la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
informare   l'assistito   della   possibilita'   di   avvalersi   del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
provvede ai sensi dell'articolo 5,  comma  1-bis,  informa  la  parte
della facolta' di chiedere la mediazione"»; 
  alla lettera b): 
  il capoverso «1» e' rinumerato come capoverso «1-bis»; 
  al medesimo capoverso «1»: 
  al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «medica»  sono  inserite  le
seguenti: «e sanitaria» e dopo le parole: «e' tenuto»  sono  inserite
le seguenti: «, assistito dall'avvocato,»; 
  dopo il secondo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  «La  presente
disposizione ha efficacia per i quattro  anni  successivi  alla  data
della sua entrata in vigore. Al termine di due  anni  dalla  medesima
data di entrata in vigore e' attivato  su  iniziativa  del  Ministero
della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione»; 
  la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo  quanto  disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di  giudizio  di  appello,
valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il
comportamento  delle   parti,   puo'   disporre   l'esperimento   del
procedimento  di  mediazione;  in   tal   caso,   l'esperimento   del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di  cui
al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di  precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista,  prima
della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la
mediazione non e' gia' stata avviata,  assegna  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione"»; 
  dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
  «c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Quando l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale  la  condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo"»; 
  la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: 
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla
   pronuncia  sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione   della
   provvisoria esecuzione; 
b) nei procedimenti per convalida  di  licenza  o  sfratto,  fino  al
   mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
   civile; 
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva  ai  fini  della
   composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di
   procedura civile; 
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti
   di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di  procedura
   civile; 
e) nei  procedimenti  di  opposizione  o  incidentali  di  cognizione
   relativi all'esecuzione forzata; 
f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
  g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"»; 
  la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo  quanto  disposto
dai  commi  3  e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto  ovvero  l'atto
costitutivo  dell'ente  prevedono  una  clausola  di   mediazione   o
conciliazione e il tentativo  non  risulta  esperito,  il  giudice  o
l'arbitro, su  eccezione  di  parte,  proposta  nella  prima  difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione e fissa la  successiva  udienza  dopo  la
scadenza del termine di cui  all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la  mediazione
o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma  non  conclusi.  La
domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla  clausola,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti  ad  un  altro
organismo  iscritto,  fermo  il  rispetto   del   criterio   di   cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti  possono  concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o  all'atto  costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto"»; 
  alla lettera f), le parole da: «al comma 2» fino  alla  fine  della
lettera sono soppresse; 
  dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
  «f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il termine di cui al comma 1 decorre  dalla  data  di  deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il
giudice dispone il rinvio della  causa  ai  sensi  del  sesto  o  del
settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale"»; 
  alla lettera g): 
  all'alinea, la parola: «sostituto» e'  sostituita  dalla  seguente:
«sostituito»; 
  al capoverso, le parole:  «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1-bis e 2» ; 
  la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
  «h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole:  "non  oltre
quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta"  e  dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  "Al  primo  incontro  e
agli incontri successivi, fino al termine della procedura,  le  parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante  il  primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'
di svolgimento della mediazione. Il mediatore,  sempre  nello  stesso
primo incontro, invita poi le parti e i loro  avvocati  a  esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo svolgimento"»; 
  alla lettera i), il capoverso  «5»  e'  rinumerato  come  capoverso
«4-bis»; 
  la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
  «l) all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Se e' raggiunto  un  accordo  amichevole,  il  mediatore  forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una
proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
di cui all'articolo 13"»; 
  la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
  «m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti:  "Ove  tutte  le  parti  aderenti  alla  mediazione   siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle
parti e  dagli  stessi  avvocati  costituisce  titolo  esecutivo  per
l'espropriazione  forzata,  l'esecuzione  per  consegna  e  rilascio,
l'esecuzione  degli  obblighi  di  fare  e  non  fare,  nonche'   per
l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale.  Gli  avvocati   attestano   e
certificano la  conformita'  dell'accordo  alle  norme  imperative  e
all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi  l'accordo  allegato  al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente
del tribunale, previo accertamento della regolarita'  formale  e  del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"»; 
  la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
  «n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13. - (Spese processuali). - 1. Quando il  provvedimento  che
definisce il giudizio  corrisponde  interamente  al  contenuto  della
proposta, il giudice esclude la  ripetizione  delle  spese  sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la  proposta,  riferibili  al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la  condanna  al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative  allo
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente  al  contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma si applicano altresi' alle spese per  l'indennita'  corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo
8, comma 4. 
  2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la
ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per
l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente. 
  3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e  2  non  si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri"»; 
  alla lettera o),  capoverso  «4-bis»  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Gli avvocati iscritti ad organismi  di  mediazione
devono essere  adeguatamente  formati  in  materia  di  mediazione  e
mantenere la  propria  preparazione  con  percorsi  di  aggiornamento
teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di  quanto  previsto
dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione
della presente disposizione non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»; 
  la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
  «p) all'articolo 17: 
  1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Fermo restando quanto previsto dai  commi  5-bis  e  5-ter  del
presente articolo, con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,
sono determinati: 
  a) l'ammontare minimo e massimo  delle  indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti; 
  b) i criteri per  l'approvazione  delle  tabelle  delle  indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
  c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non  superiori
al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; 
  d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui
la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi  dell'articolo
5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo
5, comma 2"; 
  2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  "5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  del  presente  decreto,
all'organismo non e' dovuta alcuna  indennita'  dalla  parte  che  si
trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese  dello
Stato,  ai  sensi  dell'articolo  76  (L)  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte
e' tenuta a  depositare  presso  l'organismo  apposita  dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  la  cui  sottoscrizione  puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena
di inammissibilita', se l'organismo lo  richiede,  la  documentazione
necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 
  5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito  del  primo  incontro,
nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione"». 
  Al capo VIII del titolo III, dopo l'articolo  84  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 84-bis. - (Modifica all'articolo 2643 del codice  civile).  -
1. All'articolo 2643  del  codice  civile,  dopo  il  numero  12)  e'
inserito il seguente: 
  "12-bis) gli accordi di mediazione che accertano  l'usucapione  con
la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico
ufficiale a cio' autorizzato". 
  Art.  84-ter.  -  (Compensi  per  gli  amministratori  di  societa'
controllate  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  All'articolo
23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  aggiunti,
in fine, i seguenti commi: 
  "5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente controllate
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   che   emettono
esclusivamente strumenti finanziari, diversi  dalle  azioni,  quotati
nei  mercati  regolamentati  nonche'  nelle  societa'  dalle   stesse
controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo  comma,  del
codice civile per  l'amministratore  delegato  e  il  presidente  del
consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito  e  corrisposto
in misura  superiore  al  75  per  cento  del  trattamento  economico
complessivo a  qualsiasi  titolo  determinato,  compreso  quello  per
eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel corso  del
mandato antecedente al rinnovo. 
  5-quinquies.   Nelle   societa'   direttamente   o   indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  emettono
titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo
degli  organi  di  amministrazione  e'  sottoposta   all'approvazione
dell'assemblea  degli  azionisti   una   proposta   in   materia   di
remunerazione degli amministratori con deleghe di  dette  societa'  e
delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater.
In  tale  sede,  l'azionista  di  controllo  pubblico  e'  tenuto  ad
esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo. 
  5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si
applicano  limitatamente   al   primo   rinnovo   dei   consigli   di
amministrazione successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione ovvero,  qualora  si  sia  gia'  provveduto  al
rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da  determinare  in
via  definitiva.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   5-quater   e
5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione  siano  state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore  delegato  o  del
presidente del consiglio di  amministrazione  almeno  pari  a  quelle
previste nei medesimi commi"». 
 
  All'articolo 85: 
  al comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «copertura  finanziaria,
del» sono sostituite dalle seguenti: «copertura finanziaria del»; 
  al comma 4, le parole: «del presente  provvedimento  non  derivano»
sono sostituite dalle  seguenti:  «del  presente  titolo  non  devono
derivare». 
 
Prima dell'allegato A e' inserita la seguente tabella: 
 
 
                                                           «Tabella 1 
                                        (Articolo 18, comma 8-quater) 
    

---------------------------------------------------------------------
                    REGIONI                  |
---------------------------------------------------------------------
  ABRUZZO                                    |       4.000.000
---------------------------------------------------------------------
  BASILICATA                                 |       2.000.000
---------------------------------------------------------------------
  CALABRIA                                   |      13.000.000
---------------------------------------------------------------------
  CAMPANIA                                   |      18.000.000
---------------------------------------------------------------------
  EMILIA-ROMAGNA                             |       7.000.000
---------------------------------------------------------------------
  FRIULI VENEZIA GIULIA                      |       2.500.000
---------------------------------------------------------------------
  LAZIO                                      |      14.000.000
---------------------------------------------------------------------
  LIGURIA                                    |       4.000.000
---------------------------------------------------------------------
  LOMBARDIA                                  |      15.000.000
---------------------------------------------------------------------
  MARCHE                                     |       3.000.000
---------------------------------------------------------------------
  MOLISE                                     |       2.000.000
---------------------------------------------------------------------
  PIEMONTE                                   |       9.000.000
---------------------------------------------------------------------
  PUGLIA                                     |      12.000.000
---------------------------------------------------------------------
  SARDEGNA                                   |       5.000.000
---------------------------------------------------------------------
  SICILIA                                    |      16.000.000
---------------------------------------------------------------------
  TOSCANA                                    |      10.000.000
---------------------------------------------------------------------
  UMBRIA                                     |       2.500.000
---------------------------------------------------------------------
  VALLE D'AOSTA                              |       1.000.000
---------------------------------------------------------------------
  VENETO                                     |      10.000.000
---------------------------------------------------------------------
                        TOTALE NAZIONALE ... |     150.000.000
---------------------------------------------------------------------
».

    
 
 
 
L'allegato A e' sostituito dal seguente: 
 
 
                                                          «Allegato A 
                                               (Articolo 74, comma 5) 
 
                                                          "ALLEGATO 2 
                                                (Articolo 1, comma 5) 
 
         PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
    

---------------------------------------------------------------------
                 Funzione                         |    Organico
---------------------------------------------------------------------
Primo Presidente della Corte di cassazione        |        1
---------------------------------------------------------------------
Presidente aggiunto della Corte di cassazione     |        1
---------------------------------------------------------------------
Presidente di sezione della Corte di cassazione   |       54
---------------------------------------------------------------------
Consigliere della Corte di cassazione             |      303
---------------------------------------------------------------------
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio     |
del massimario e del ruolo                        |       67
---------------------------------------------------------------------
"».