(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  8
  AGOSTO 2013, N. 91 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, alinea, primo periodo,  le  parole:  «dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, un responsabile  unico  della
realizzazione del Grande  Progetto  e  del  programma  straordinario,
denominato "direttore generale di progetto"»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto
e del programma  straordinario,  denominato  "direttore  generale  di
progetto", nonche' un vice direttore generale  vicario,  in  possesso
dei seguenti requisiti: appartenenza  al  personale  di  ruolo  delle
amministrazioni dello Stato di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata  competenza  ed
esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato  per
reati contro la pubblica amministrazione»; 
    al comma  1,  alinea,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,»  sono
inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto», le parole: «viene definito il compenso da corrispondersi al
"direttore generale di progetto"»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«viene definita l'indennita' complessiva per entrambe le  cariche  di
direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a
100.000 euro lordi annui» e dopo le parole: «23-ter» sono inserite le
seguenti: «, commi 1 e 2,»; 
    al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
    «f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo  stato
di  avanzamento  dei  lavori  e  su   eventuali   aggiornamenti   del
crono-programma; 
    f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarita'  e
l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche  al  fine
di prevenire il rischio di  infiltrazioni  mafiose,  nel  quadro  del
Protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la  prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina  del  direttore
generale di progetto: 
    a) cause di incompatibilita' sopraggiunte; 
    b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione
del progetto; 
    c) perdita dei requisiti necessari alla nomina»; 
    al comma 2, primo periodo,  dopo  le  parole:  «Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti:  «,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,»; 
    al comma 2, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «Nel
sito internet della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  vengono
pubblicate  e  aggiornate  le  seguenti  informazioni:  gli   estremi
dell'atto di conferimento  dell'incarico  al  direttore  generale  di
progetto e ai componenti della  apposita  struttura  di  supporto  al
direttore generale di progetto; il  curriculum  vitae  del  direttore
generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto
al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati,  relativi  ai
rapporti di consulenza e collaborazione prestati»; 
    al comma  2,  ultimo  periodo,  le  parole:  «l'attuazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione» e  le  parole:  «assunte
del» sono sostituite dalle seguenti: «assunte dal»; 
    al comma 3,  le  parole:  «soprintendenza  speciale  per  i  beni
archeologici   di   Pompei»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei,  Ercolano
e Stabia»; 
    al comma 5, terzo periodo, le parole: «dalla data di conversione»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione»; 
    al comma 5, quarto periodo, le parole: «dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti:
«dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    al comma 5, quinto  periodo,  le  parole:  «Nella  Conferenza  di
servizi» sono sostituite dalle seguenti: «Nel Comitato di gestione» e
le parole: «della Conferenza» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del
Comitato»; 
    al  comma  5,  sesto  periodo,  le  parole:  «all'interno   della
Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del Comitato
di gestione»; 
    al comma 5, ottavo periodo, dopo le parole: «Il medesimo  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti:
«di cui al comma 2»; 
    al comma 6, primo periodo, dopo  le  parole:  «approva  un  piano
strategico» sono inserite le seguenti: «del  tutto  congruente  e  in
completo accordo col Grande Progetto Pompei»; 
    al comma 6, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:  «Il
piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori  del  settore
turistico e culturale ai  fini  della  valutazione  delle  iniziative
necessarie al rilancio dell'area in oggetto»; 
    al comma 6, quarto periodo,  le  parole:  «puo'  prevedere»  sono
sostituite dalla seguente: «prevede»  e  dopo  le  parole:  «progetto
"Mille giovani per la cultura"» sono aggiunte le  seguenti:  «di  cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»; 
    al comma 6, ultimo periodo,  le  parole:  «Titolo  II  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «titolo II del libro III del codice di cui
al»; 
    al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
assicurarne la tracciabilita', qualsiasi donazione  o  erogazione  di
importo  superiore  a  1.000  euro  deve  essere  effettuata  tramite
bonifico bancario»; 
    al comma 9, lettera b), capoverso lettera d), le  parole:  «delle
citta' di Napoli» sono sostituite dalle seguenti:  «della  citta'  di
Napoli»; 
    al comma 10, secondo periodo, le parole:  «possono  essere»  sono
sostituite dalla seguente: «sono» e dopo le parole: «progetto  "Mille
giovani  per  la  cultura"»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «di   cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»; 
    al comma 13, al terzo periodo, le parole: «puo'  prevedere»  sono
sostituite dalla seguente: «prevede»  e  dopo  le  parole:  «progetto
"Mille giovani per la cultura"» sono aggiunte le  seguenti:  «di  cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99»  e,
all'ultimo periodo, le parole: «Titolo II del» sono sostituite  dalle
seguenti: «titolo II del libro III del codice di cui al». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  anche  attraverso  l'utilizzo  di  appositi  portali   e
dispositivi mobili intelligenti»; 
    al comma 1, secondo periodo, la parola: «progetto» e'  sostituita
dalla seguente: «programma» e la parola: «alimentata»  e'  sostituita
dalla seguente: «integrata»; 
    al comma 1, il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
programma  prevede  l'implementazione   di   sistemi   integrati   di
conoscenza   attraverso   la   produzione   di   risorse    digitali,
digitalizzazione di immagini e riproduzioni del  patrimonio  medesimo
nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le
Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale
(AFAM), gli  Istituti  culturali  e  gli  altri  enti  e  istituzioni
culturali, nonche' con fondazioni  e  associazioni  interessate  alla
tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale  ivi  comprese
associazioni o fondazioni di  scopo  costituite  per  contribuire  al
programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da  parte  di
accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini»; 
    al comma 2, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «laureati  nelle
discipline afferenti al programma» sono inserite le seguenti:  «o  in
possesso  del  titolo  rilasciato  dalle  scuole   di   archivistica,
paleografia e diplomatica di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»; 
    al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al termine
del programma, e' rilasciato  a  coloro  che  lo  abbiano  portato  a
termine un apposito attestato di partecipazione, valutabile  ai  fini
di eventuali successive procedure selettive  del  Ministero  e  degli
Istituti da esso vigilati»; 
    nella  rubrica,  la  parola:  «progetto»  e'   sostituita   dalla
seguente: «programma». 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2-bis  (Modifiche  all'articolo  52  del  codice  dei   beni
culturali e del paesaggio). - 1. All'articolo 52 del codice dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  i
comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i  locali,  a
chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato
tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute
quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi  delle
convenzioni UNESCO di cui al medesimo  articolo  7-bis,  al  fine  di
assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto
della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo  41  della
Costituzione"; 
    b) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Esercizio  del
commercio  in  aree  di  valore  culturale  e  nei   locali   storici
tradizionali"». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  3-bis  (Forum  UNESCO  sulla  cultura  e   sulle   industrie
culturali). - 1. Per l'organizzazione  e  lo  svolgimento  del  Forum
UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali,  che  si  terra'  a
Firenze nel 2014,  e'  autorizzata  la  spesa  di  400.000  euro.  Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati  alle
attivita' culturali a valere sulle somme  individuate  dal  comma  83
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio. 
  Art. 3-ter (Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO).  -
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006,  n.  77,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c), dopo la parola: "realizzazione," e'  inserita
la seguente: "anche"; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    "d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani
inseriti nella  lista  del  'patrimonio  mondiale'  sotto  la  tutela
dell'UNESCO,  nonche'  alla   diffusione   della   loro   conoscenza;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si  attua
anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita'
culturali delle scuole". 
  Art. 3-quater (Autorizzazione  paesaggistica).  -  1.  All'articolo
146, comma 4, del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo   e'
sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio
di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e  non
oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo". 
  2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla leggi 9 agosto 2013, n.  98,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' prorogato  di
tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in  corso  di
efficacia alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto". 
  Art. 3-quinquies (Conseguimento della qualifica di restauratore). -
1. All'articolo 182 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies e' inserito il seguente: 
  "1-novies. I titoli di studio di cui alla  sezione  I,  tabella  1,
dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al  comma
1, relativamente ai settori di competenza, di  cui  alla  sezione  II
dell'allegato B, cui si  riferiscono  gli  insegnamenti  di  restauro
impartiti. Le posizioni di  inquadramento  di  cui  alla  sezione  I,
tabella  2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione   nell'elenco
relativamente  ai  settori  di  competenza  cui  si  riferiscono   le
attivita'   lavorative   svolte   a    seguito    dell'inquadramento.
L'esperienza  professionale  di  cui  alla  sezione  I,  tabella   3,
dell'allegato B consente l'iscrizione  nell'elenco  relativamente  al
settore di competenza cui si riferiscono  le  attivita'  di  restauro
svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno  due
anni"». 
  All'articolo 4: 
      
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  All'articolo  15  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Non e' considerata pubblica la  recitazione  di  opere  letterarie
effettuata, senza scopo di lucro, all'interno  di  musei,  archivi  e
biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale  e  di
valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di
intesa tra la  SIAE  e  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo"»; 
    il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei
finanziamenti  della  ricerca  scientifica   adottano,   nella   loro
autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto
ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o  superiore
al 50 per cento con fondi pubblici, quando  documentati  in  articoli
pubblicati su periodici a carattere scientifico  che  abbiano  almeno
due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda  di
progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno  concorso
alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: 
    a) tramite la pubblicazione da  parte  dell'editore,  al  momento
della  prima  pubblicazione,  in  modo  tale   che   l'articolo   sia
accessibile  a  titolo  gratuito  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
individualmente; 
    b) tramite la ripubblicazione senza  fini  di  lucro  in  archivi
elettronici  istituzionali  o   disciplinari,   secondo   le   stesse
modalita', entro diciotto  mesi  dalla  prima  pubblicazione  per  le
pubblicazioni delle aree disciplinari  scientifico-tecnico-mediche  e
ventiquattro mesi  per  le  aree  disciplinari  umanistiche  e  delle
scienze sociali. 
  2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i  diritti
sui risultati delle attivita'  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione
godono  di  protezione  ai  sensi  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»; 
    al comma 3, le parole: «la piena integrazione,  interoperabilita'
e non duplicazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'unificazione»; 
    al comma 4, le parole: «nella presente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «nel presente articolo»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge  27  luglio  2011,  n.
128, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    "g-bis)  libri  venduti  a  centri   di   formazione   legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalita'  scientifiche  o  di
ricerca,  biblioteche,  archivi   e   musei   pubblici,   istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'". 
  4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo  2  della  legge  27
luglio 2011, n. 128, e' abrogata. 
  4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12  novembre  2011,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole: "90 milioni di euro,  per  l'anno
2013," sono sostituite dalle seguenti: "91,3  milioni  di  euro,  per
l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni
culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17
ottobre 1996, n. 534,"; 
    b) al quarto periodo, dopo  le  parole:  "carattere  finanziario"
sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  ad  esclusione  delle  risorse  da
destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo  cui  si
provvede  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo". 
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma  4-quater,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-bis (Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili). -
1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio,  nelle  aree  pubbliche
aventi  particolare  valore  archeologico,   storico,   artistico   e
paesaggistico,  di  attivita'  commerciali  e  artigianali  in  forma
ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi  altra  attivita'  non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento alla necessita' di assicurare il  decoro  dei
complessi monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale
interessati da flussi turistici  particolarmente  rilevanti,  nonche'
delle aree a essi contermini,  le  Direzioni  regionali  per  i  beni
culturali e paesaggistici  e  le  soprintendenze,  sentiti  gli  enti
locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli  usi  da
ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di  tutela  e  di
valorizzazione, comprese le forme di  uso  pubblico  non  soggette  a
concessione di uso individuale, quali le  attivita'  ambulanti  senza
posteggio,  nonche',  ove  se  ne  riscontri  la  necessita',   l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio  di
concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico". 
  Art. 4-ter (Riconoscimento  del  valore  storico  e  culturale  del
carnevale). - 1. E' riconosciuto il valore storico e culturale  nella
tradizione italiana del carnevale e delle attivita' e  manifestazioni
ad esso collegate, nonche' delle altre antiche tradizioni popolari  e
di ingegno italiane. Ne sono favorite la  tutela  e  lo  sviluppo  in
accordo con gli enti locali». 
  All'articolo 5, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  l'anno  2014
per  il  restauro  del  Mausoleo  di  Augusto  in   occasione   delle
celebrazioni del bimillenario della morte  dell'imperatore  Ottaviano
Augusto. 
  3-bis. E' autorizzata la spesa di 8  milioni  di  euro,  di  cui  1
milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fare  fronte
ad interventi di  particolare  rilevanza,  individuati  con  apposito
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al
fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica: 
    a) di tutela di beni culturali che  presentano  gravi  rischi  di
deterioramento; 
    b) di celebrazione di particolari ricorrenze. 
  4. Il decreto di cui al comma  3-bis  e'  adottato,  previo  parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto». 
  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 5-bis (Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma).  -
1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per  ciascuno  degli  anni
2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro  di  studi  per  la
ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma. 
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  destinato  a  sostenere  le
attivita'  di  ricerca  storica,  filologica  e  bibliografica  sulla
cultura umanistica italiana del Centro  Pio  Rajna,  con  particolare
attenzione alle iniziative mirate  allo  sviluppo  della  ricerca  su
Dante e sulla sua opera, in occasione del  settimo  centenario  della
morte del poeta, che cadra' nel 2021,  nonche'  all'informatizzazione
della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana
(BiGLI), pubblicata dal Centro  Pio  Rajna,  in  modo  da  garantirne
l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro. 
  3. Il Centro Pio Rajna trasmette  al  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  al  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministro degli  affari  esteri,
entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  una  relazione  sull'attivita'
svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei  contributi  pubblici
ricevuti, con  specifico  riferimento  ai  contributi  statali  e  al
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 
  4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro  degli  affari  esteri
trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  Art. 5-ter (Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del
Museo tattile  statale  "Omero").  -  1.  Al  fine  di  garantire  il
funzionamento del Museo tattile statale  "Omero",  istituito  con  la
legge 25 novembre 1999, n. 452, e' autorizzata la  spesa  di  500.000
euro annui per il triennio 2013-2015. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
ai sensi dell'articolo 15. 
  Art. 5-quater (Interventi urgenti di  tutela  dei  siti  patrimonio
dell'UNESCO in provincia di Ragusa). - 1. E' autorizzata la spesa  di
100.000 euro per ciascuno degli anni  2013,  2014  e  2015  per  fare
fronte a interventi urgenti di tutela dei siti inseriti  nella  lista
del "patrimonio mondiale" sotto la tutela dell'UNESCO in provincia di
Ragusa. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
ai sensi dell'articolo 15». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole: «arte contemporanea» sono sostituite dalle
seguenti: «arte, musica,  danza  e  teatro  contemporanei»,  dopo  le
parole: «i beni immobili di proprieta' dello Stato,» sono inserite le
seguenti: «con particolare riferimento alle caserme dismesse  e  alle
scuole militari inutilizzate,» e dopo le parole: «giovani artisti» la
parola: «contemporanei» e' soppressa; 
      
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora l'attivita' dei giovani artisti di cui al  comma  1
riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici  pubblici
e preveda l'esecuzione di opere d'arte  di  pittura  e  scultura,  di
decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di  una  parte
della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1  della  legge  29
luglio 1949, n. 717»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o  concessi
per un periodo non inferiore  a  dieci  anni  ad  un  canone  mensile
simbolico non  superiore  ad  euro  150  con  oneri  di  manutenzione
ordinaria a carico del locatario o  concessionario.  Tali  beni  sono
locati  o  concessi  esclusivamente  a  cooperative  di  artisti   ed
associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall'ente
gestore che predispone un bando pubblico  ai  fini  dell'assegnazione
dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I  soggetti  collettivi
beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati
dispongano di un adeguato progetto  artistico-culturale.  L'eventuale
sub-concessione   o   sub-locazione   deve   essere   preventivamente
autorizzata dall'ente gestore.  Le  entrate  derivanti  dal  presente
comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione  di  euro
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo
e' destinato all'erogazione di contributi a fondo  perduto  a  favore
delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che  compiano
opere  di  manutenzione  straordinaria,  in  proporzione  alle  spese
sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
individuati i criteri  di  assegnazione  dei  contributi  di  cui  al
periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del  fondo
di cui al presente comma»; 
    al comma 3, le parole: «Con decreto del»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con successivo decreto del», dopo le parole: «Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del  turismo,»  sono  inserite  le
seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,»  e  dopo  la
parola: «articolo,» e' inserita la seguente: «anche»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  tra  i  beni
immobili individuati ai  sensi  del  medesimo  comma  possono  essere
inseriti anche i beni confiscati  alla  criminalita'  organizzata  ai
sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  2  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione    della    parte    corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le  attivita'  della
Fondazione MAXXI, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2014, incrementando  il  fondo  di  gestione  di  cui
all'articolo 25,  comma  1,  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.
All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione    della    parte    corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  nei  limiti  della
relativa spesa»; 
    la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Disposizioni  urgenti
per la realizzazione di centri di produzione  artistica,  nonche'  di
musica, danza e teatro contemporanei». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, dopo le parole: «e  successive  modificazioni,»  sono
inserite le seguenti: «ed alle imprese organizzatrici  e  produttrici
di spettacoli di musica dal vivo,» e  le  parole:  «credito  imposta»
sono sostituite dalle seguenti: «credito d'imposta»; 
    al comma 2, dopo le parole: «per  opere  prime  o  seconde»  sono
inserite le seguenti: «, a esclusione delle demo autoprodotte,»; 
    al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nel  caso
di gruppi di artisti, il gruppo puo' usufruire del credito  d'imposta
solo se nella stessa annualita' piu' della meta' dei  componenti  non
ne abbiano gia' usufruito»; 
    al comma  4,  le  parole:  «sottoposte  a  controllo,  diretto  o
indiretto,» sono sostituite dalla seguente: «controllate»; 
    al comma 6, le parole: «dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  68,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200  partecipanti
e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,  la  licenza
e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio  attivita'  di
cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive o ufficio analogo"; 
    b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si  svolgono
entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita  dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19
della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico  per  le
attivita' produttive o ufficio analogo"; 
    c) all'articolo 71, dopo la parola:  "licenze  sono  inserite  le
seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attivita'"»; 
    nella rubrica,  dopo  le  parole:  «compositori  emergenti»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' degli eventi di spettacolo dal  vivo
di portata minore». 
    L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   8   (Disposizioni   urgenti    concernenti    il    settore
cinematografico e audiovisivo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330  a
337,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,   e   successive
modificazioni, sono rese permanenti. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al comma  1  si
estende  ai  produttori  indipendenti  di  opere  audiovisive,   come
definiti nel comma 5. 
  3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2  e'  concesso  nel  limite
massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a  decorrere  dal
2014. 
  4. Le disposizioni applicative dei commi  1  e  2,  nonche'  quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui  al  comma  3  anche  con  riferimento  ai  limiti  da  assegnare
rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di  cui
al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo,  per  produttori
indipendenti di opere  audiovisive  si  intendono  gli  operatori  di
comunicazione che svolgono attivita' di produzioni  audiovisive,  che
non sono controllati da o collegati a  emittenti,  anche  analogiche,
che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90  per  cento
della propria produzione ad  una  sola  emittente,  e  che  detengano
diritti relativi alle opere sulle quali sono  richiesti  i  benefici,
secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di  cui
al comma 4. 
  6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari  a
65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a  decorrere
dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  7. L'efficacia del  presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  provvede  a  richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. 
  8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6  maggio
1940, n. 635, e' abrogato. 
  9. In riferimento al programma promosso dalla  Commissione  europea
per il periodo 2014-2020 denominato "Europa creativa", finalizzato  a
sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al
credito degli operatori e a proteggere  e  promuovere  la  diversita'
culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  un  tavolo  tecnico
operativo, con il  coinvolgimento  diretto  dei  soggetti  potenziali
destinatari del programma. La composizione  del  suddetto  tavolo  e'
definita  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, terzo  periodo,  le  parole:  «le  assegnazioni  sono
disposte» sono sostituite dalle seguenti: «i pagamenti a  saldo  sono
disposti»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il decreto di  cui  al  comma  1  puo'  destinare  graduali
incentivi in favore di  esercenti  attivita'  circensi  e  spettacoli
viaggianti senza animali, nonche' esercenti  di  circo  contemporaneo
nell'ambito delle risorse ad essi assegnate»; 
    al  comma  4,  al  primo  periodo,  le  parole:  «comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e dopo il  secondo  periodo
sono  inseriti  i  seguenti:  «I  beneficiari  di   contributi   gia'
deliberati entro la data di entrata in vigore  del  presente  decreto
completano l'invio all'ente gestore della  documentazione  necessaria
per la liquidazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2013.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le ulteriori disposizioni e modalita' tecniche  di  soppressione  dei
fondi speciali di cui al presente comma»; 
    al comma 7, le parole da: «mediante» fino  alla  fine  del  comma
sono sostituite dalle seguenti:  «mediante  corrispondente  riduzione
della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, alinea, le parole: «un piano di risanamento idoneo ad
assicurare gli equilibri  strutturali  del  bilancio,  sia  sotto  il
profilo  patrimoniale  che   economico-finanziario,   entro   i   tre
successivi esercizi finanziari» sono sostituite dalle  seguenti:  «un
piano di risanamento che intervenga su  tutte  le  voci  di  bilancio
strutturalmente non compatibili con  la  inderogabile  necessita'  di
assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso,  sia  sotto
il  profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,  entro  i  tre
successivi esercizi finanziari»; 
    al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «degli  eventuali
interessi di mora» sono inserite le seguenti: «, previa verifica  che
nei  rapporti  con  gli  istituti  bancari  gli  stessi  non  abbiano
applicato  nel  corso  degli  anni   interessi   anatocistici   sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa»; 
    al comma 1, lettera c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e una razionalizzazione del personale artistico»; 
    al comma 1, lettera f),  dopo  le  parole:  «l'individuazione  di
soluzioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  compatibili  con   gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,»; 
    al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) l'obbligo per la fondazione,  nella  persona  del  legale
rappresentante, di verificare che nel  corso  degli  anni  non  siano
stati corrisposti interessi anatocistici agli  istituti  bancari  che
hanno concesso affidamenti»; 
    al comma 3, alinea, le parole: «un commissario straordinario  del
Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente  articolo,  le
seguenti funzioni:» sono sostituite dalle seguenti:  «un  commissario
straordinario  del  Governo  che  abbia  comprovata   esperienza   di
risanamento nel settore artistico-culturale. Il  commissario  svolge,
con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:»; 
    al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) riceve i piani di risanamento con  allegato  quanto  previsto
dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle  fondazioni  ai  sensi
del comma 1  del  presente  articolo,  ne  valuta,  d'intesa  con  le
fondazioni, le eventuali modifiche e  integrazioni,  anche  definendo
criteri e modalita' per la rinegoziazione e la  ristrutturazione  del
debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica
della  loro  adeguatezza  e  sostenibilita',   all'approvazione   del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti
sulle previsioni di cui alle  lettere  c)  e  g)  del  comma  1  sono
rinegoziate  dalla   fondazione   con   le   associazioni   sindacali
maggiormente rappresentative»; 
    al comma 13, al primo periodo, dopo le parole: «Per il personale»
e' inserita la seguente: «eventualmente» e, al secondo periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica»; 
    al  comma  15,  alinea,  le  parole:  «31  dicembre  2013»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»; 
    al comma 15, lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
  «2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri
designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati  che,
anche in associazione fra loro, versino almeno il  5  per  cento  del
contributo  erogato  dallo  Stato.  Il  numero  dei  componenti   del
consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti,
con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri  designati  dai
fondatori pubblici»; 
    al comma 15, lettera a), il numero 4) e' soppresso; 
    al comma 16, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «La
decorrenza puo' comunque essere anticipata in caso di  rinnovo  degli
organi in scadenza»; 
    al comma 19,  decimo  periodo,  dopo  le  parole:  «con  apposita
delibera dell'organo di indirizzo» sono inserite le seguenti:  «,  da
adottare entro il  30  settembre  2014»,  le  parole:  «all'attivita'
effettivamente   realizzata»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«all'attivita' da realizzare nel triennio successivo» e le parole: «,
previa verifica dell'organo di controllo» sono soppresse; 
    al comma 19, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    al  comma  20,  lettera  a),  le  parole:  «di  cui  al   periodo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'alinea»; 
    al comma 20, lettera b), le parole: «di  cui  al  primo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'alinea»; 
    al comma 20, lettera c), le parole: «di  cui  al  primo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'alinea» e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo  per  quelli
atti a realizzare segnatamente  in  un  arco  circoscritto  di  tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune
e ad attrarre turismo culturale»; 
    dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
  «20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per  cento  del
Fondo   unico   per   lo   spettacolo   destinato   alle   fondazioni
lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano  raggiunto
il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti»; 
    al comma 21, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo,» sono inserite le  seguenti:
«da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,». 
  All'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:
«, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  e  la  parola:
«cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «diecimila». 
  All'articolo 13: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Allo scopo di assicurare il  regolare,  efficace  e  tempestivo
svolgimento delle attivita' di  valutazione  tecnica  previste  dalla
normativa vigente, le disposizioni dell'articolo  68,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e  dell'art.  12,  comma  20,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non  si  applicano  nei  confronti
degli  organismi  operanti  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e  delle  attivita'
culturali, nonche' nei confronti  dei  nuclei  di  valutazione  degli
investimenti pubblici.  Ai  componenti  degli  organismi  di  cui  al
precedente periodo non spetta alcun compenso, indennita', gettone  di
presenza o rimborso spese  per  la  partecipazione  ai  lavori  degli
organismi stessi. I predetti organismi sono  ricostituiti  anche  ove
siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo.
In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata  prevista  dalle
disposizioni  che  ne  prevedono  l'istituzione  e  ne  regolano   il
funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui  al
presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10  per
cento»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «2-bis. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  continua  ad
avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica  di  cui  al
regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive  modificazioni,  e
al regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524,  che
ha il compito di esaminare  i  tipi  delle  nuove  monete  metalliche
nazionali, con esclusione del lato comune  delle  monete  euro  ed  i
relativi conii e di pronunziarsi su ogni  altro  argomento  affine  o
attinente alla monetazione. Per la  partecipazione  alla  Commissione
sono esclusi compensi e indennita' a  qualsiasi  titolo,  incluso  il
rimborso spese». 
  All'articolo 15: 
    al comma 2: 
    all'alinea, le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di  euro
per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 7,
per» sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  5,  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014,
agli articoli 5-ter e 5-quater, pari  a  600.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7,  pari  a»,  le  parole:
«all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e  90  milioni
di euro  a  decorrere  dal  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014 e 110  milioni
di euro a decorrere dal 2015», le parole: «comma 7 pari a 3  milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, pari a 3 milioni di euro» e
le parole: «all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro  per
il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a
decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «,  all'articolo
14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2015, a  11,5  milioni
di euro per il 2016 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017,»; 
    dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) per le finalita' di cui agli articoli 5-ter  e  5-quater,
quanto a  600.000  euro  per  l'anno  2013,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e speciali''  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo  Ministero  e,  quanto  a  euro
600.000 per ciascuno degli  anni  2014  e  2015,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b), limitatamente alla parte corrente,  del  decreto-legge  31  marzo
2011, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2011, n. 75»; 
    dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
    «e-bis) per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e  3-bis,
quanto a 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante  ulteriore
incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma  2,
che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a  8  milioni  di
euro per l'anno 2014; 
    e-ter) per le finalita'  di  cui  all'articolo  8,  quanto  a  20
milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante  ulteriore  incremento
delle aliquote di  accisa  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  che
garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di  euro
a decorrere dal 2014»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le disposizioni di  cui  all'articolo  6  si  applicano,  a
decorrere dall'anno 2014,  nel  limite  di  spesa  complessivo  di  2
milioni di euro, ivi incluse le spese di  manutenzione  straordinaria
degli immobili e le eventuali minori entrate per  il  bilancio  dello
Stato».