(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  15
                        OTTOBRE 2013, N. 120 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  anche
tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul  territorio
nazionale di donne straniere  in  stato  di  gravidanza,  nonche'  di
quelle concernenti i  comuni  maggiormente  esposti  all'afflusso  di
stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al fine  di  assicurare  la  trasparenza  nell'uso  delle
risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014  il  Ministro  dell'interno
presenta una  relazione  alle  Camere  per  illustrare  lo  stato  di
utilizzo e gli effettivi impieghi  sia  delle  risorse  assegnate  ai
sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle  assegnate  ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.
119»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Per le medesime esigenze di  cui  al  comma  2,  i  fondi
destinati  all'adeguamento   dei   centri   di   identificazione   ed
espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili
demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011,
n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto  2011,  n.
129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e
di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli.  La  nullita'
e' rilevabile  d'ufficio  e  gli  atti  non  determinano  obbligo  di
accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato,  ne'  sospendono
l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati. 
    4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre  di
ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo  periodo,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare,
a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo
destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi  del
presente comma"». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: «120  milioni  di  euro,  ripartito»  sono
sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro, di cui 5 milioni  di
euro ad incremento, per l'anno  2013,  del  contributo  spettante  ai
comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge  23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, e i restanti 120 milioni di
euro ripartiti»; 
    al comma 3, le parole: «120 milioni di euro per l'anno  2013,  si
provvede, quanto a 30 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «125
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni»; 
    al comma 4, le parole: «euro  1.000.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 1.050.000»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito
alla regione Molise, all'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "per  l'anno  2013  gli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sono  ridotti,  con  le
procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai
commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
di 15 milioni di euro" sono sostituite dalle  seguenti:  "per  l'anno
2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di  15  milioni
di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi  sono
esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilita' interno". 
    4-ter. Per l'anno 2013, ad  integrazione  delle  somme  assegnate
agli enti locali ai sensi del  comma  1,  sono  altresi'  attribuite,
previa quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti: 
      a) quota parte delle risorse versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 23 maggio 2012, di cui al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del  13  dicembre  2012,  rese  disponibili
mediante riassegnazione alla spesa e non necessarie per  il  medesimo
anno per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; 
      b) le  risorse  derivanti  dalle  minori  occorrenze  di  spesa
connesse  alla  gestione   dell'albo   dei   segretari   comunali   e
provinciali. 
    4-quater.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    4-quinquies. La somma ricevuta da un ente territoriale  a  titolo
di estinzione anticipata di un  derivato,  corrispondente  al  valore
positivo di mercato che il derivato presenta  al  momento  della  sua
estinzione anticipata, puo' essere  destinata  alla  riduzione  degli
oneri finanziari o all'estinzione  anticipata  del  debito  dell'ente
medesimo, anche con riferimento a quello  maturato  a  seguito  delle
anticipazioni  di  liquidita'  ricevute  a  valere  sul   Fondo   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili, di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64»; 
    al comma 5, lettera a), il  capoverso  2-ter  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2-ter. Le disposizioni del  comma  2-bis  non  si  applicano  ai
comuni coinvolti dagli eventi  di  afflusso  di  stranieri  nell'anno
2013, da individuare con decreto del  Ministro  dell'interno,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
    al comma 6, dopo le parole: «del  relativo  gettito  a  finalita'
extrasanitarie»,  ovunque  ricorrono,  sono  inserite  le   seguenti:
«riguardanti  lo  svolgimento  di  servizi  pubblici   essenziali   e
l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64»; 
    al comma 7: 
    alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo  le  parole:  «31  agosto
2013,  n.  102,»  sono  inserite  le   seguenti:   «convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,» ed e'  aggiunto,
in fine, il seguente  periodo:  «Le  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo si applicano altresi', per le regioni, ai debiti  di  cui  al
comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, e successive modificazioni, sempre che i  predetti  debiti  siano
stati riconosciuti in bilancio alla data di  entrata  in  vigore  del
presente periodo.»; 
    alla lettera c),  le  parole  da:  «formale  certificazione  alla
Regione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
«formale  certificazione  alla  Ragioneria   generale   dello   Stato
dell'avvenuto pagamento dei rispettivi  debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in
relazione ai debiti gia' estinti  dalla  Regione  alla  data  del  30
settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti
da parte della Regione nei  restanti  casi.  La  Ragioneria  generale
dello Stato comunica tempestivamente  alle  singole  Regioni  i  dati
ricevuti e rende noti i risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
periodo precedente al tavolo di cui al comma  4,  al  quale  prendono
parte,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,   anche   i
rappresentanti dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e
dell'Unione delle province d'Italia»; 
    al comma 8, dopo le  parole:  «31  agosto  2013,  n.  102,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  28
ottobre 2013, n. 124,»; 
    dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a non  procedere
ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a
recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non
derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva  sia
inferiore a 12 euro». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art.   2-bis.   -   (Facolta'   di   recesso   delle   pubbliche
amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini  della
realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli
articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le
regioni  e  gli  enti  locali,  nonche'  gli  organi   costituzionali
nell'ambito della propria  autonomia,  hanno  facolta'  di  recedere,
entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto
di recesso  e'  stabilito  in  trenta  giorni,  anche  in  deroga  ad
eventuali clausole difformi previste dal contratto». 
    All'articolo  3,  comma  1,  le  parole:  «tabella  B   tali   da
assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «tabella B,  in  modo  da
assicurare»  e  le  parole:  «590  milioni»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «595 milioni». 
    Alla Tabella B, voce: «Ministero dell'interno», la cifra:  «32,4»
e' sostituita dalla seguente:  «37,4»  e  il  totale  della  medesima
Tabella e' conseguentemente modificato.