(Allegato)
                                                             Allegato 
    All'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
del 23 novembre 2012, dopo la lettera pp) della Parte I, Definizioni,
e' inserita la seguente: 
      «pp-bis):  "Sezione  speciale  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri  -  Dipartimento  per  le  Pari  opportunita'":  la  sezione
speciale del Fondo destinata alla concessione della garanzia a favore
delle Imprese femminili, istituita ai sensi del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e  dell'Atto  di  convenzione
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  per  le
Pari  opportunita',  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze;» 
    Alla fine della Parte II, Garanzia diretta, dopo la lettera I  e'
inserita la seguente: 
    «L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  -
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PRENOTAZIONE  DELLA  GARANZIA
DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI 
    1.  La  prenotazione  della  garanzia  della   Sezione   speciale
Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  le  Pari
opportunita' (di seguito "Sezione speciale) puo' essere richiesta dai
soggetti beneficiari finali mediante la presentazione  al  Gestore  -
MCC,  tramite  posta  (raccomandata  a/r)  o  fax  ovvero  con  altre
modalita' che verranno rese note  dal  Gestore  -  MCC  con  apposita
circolare,    dell'apposito    modulo    disponibile     sul     sito
www.fondidigaranzia.it. 
    2. Il Gestore - MCC assegna alle richieste pervenute un numero di
posizione identificativo e comunica ai  soggetti  beneficiari  finali
richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con  altre
modalita' che verranno rese note  dal  Gestore  -  MCC  con  apposita
circolare,  il  numero  di  posizione  assegnato  e  il  responsabile
dell'unita'  organizzativa  competente  per   l'istruttoria,   ovvero
comunica l'improcedibilita'. 
    3.  Il  Gestore  -  MCC  valuta  la  sussistenza  dei   requisiti
soggettivi ed oggettivi  ai  fini  dell'ammissibilita'  alla  Sezione
speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti,
e' riconosciuta  priorita'  nell'istruttoria  e  nella  delibera  del
Comitato. In caso di accoglimento,  la  garanzia  viene  prenotata  a
favore del soggetto beneficiario finale richiedente. 
    4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i  dati  previsti
dal modulo di  richiesta,  le  rettifiche  o  integrazioni  ovvero  i
chiarimenti, non arrivino al Gestore - MCC entro il termine di 6 mesi
dalla data della richiesta del Gestore - MCC stesso. 
    5. La  prenotazione  della  garanzia  e'  soggetta  alla  vigente
normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla
suddetta  normativa  sulla  materia  e'  regolamentata  in   apposita
circolare del Gestore - MCC. 
    6. Il Gestore - MCC comunica, via fax ovvero  con  modalita'  che
verranno rese note dal Gestore  -  MCC  con  apposita  circolare,  al
soggetto  beneficiario  finale  richiedente,  la  prenotazione  della
garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto  a
ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla
data della delibera del Comitato. 
    Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore  -
MCC si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis  della  legge  n.
241/1990. 
    7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da
parte del Comitato, il soggetto beneficiario finale potra' presentare
al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento,  il  modulo  di
cui all'Allegato 4 alle presenti Diposizioni Operative e copia  della
comunicazione dell'esito di cui al paragrafo L.6. 
    8. A pena di decadenza della prenotazione,  entro  3  mesi  dalla
data della delibera  del  Comitato,  il  soggetto  finanziatore  deve
presentare al Gestore - MCC, previa positiva valutazione  del  merito
di credito dell'impresa, la  richiesta  di  conferma  della  garanzia
sull'apposito modulo  disponibile  sul  sito  www.fondidigaranzia.it,
tramite  fax  o  posta  (raccomandata  A/R).  Sono  improcedibili  le
richieste pervenute al Gestore - MCC oltre il suddetto termine. 
    Alle richieste di conferma si applicano, per quanto  compatibili,
le modalita' previste dai paragrafi E e F. 
    9. L'efficacia della garanzia e'  subordinata  alla  verifica  da
parte del Gestore  -  MCC  della  rispondenza  sostanziale  dei  dati
forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con  i  dati  forniti  dal
soggetto beneficiario finale nella richiesta di prenotazione  di  cui
al paragrafo L.1. 
    10. La prenotazione decade e la garanzia e' inefficace  nel  caso
non sia  verificata  da  parte  del  Gestore  -  MCC  la  rispondenza
sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i
dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di  cui  al
paragrafo L.1. 
    11. In caso di esito positivo della verifica di cui al  paragrafo
L.9, il Gestore - MCC conferma al soggetto  finanziatore  l'efficacia
della garanzia del  Fondo.  Tale  conferma  e'  comunicata  in  forma
scritta (posta - Raccomandata A/R - o fax)  secondo  quanto  previsto
dalle vigenti disposizioni operative. 
    La  prenotazione  della  garanzia  della  Sezione   speciale   e'
deliberata   dal   Comitato   subordinatamente    all'esistenza    di
disponibilita' impegnabili a carico della Sezione stessa." 
    Alla fine della Parte III, Controgaranzia, dopo la lettera  I  e'
inserita la seguente: 
    "L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  -
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PRENOTAZIONE  DELLA  GARANZIA
DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI 
    1.  La  prenotazione  della  garanzia  della   Sezione   speciale
Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  le  Pari
opportunita' (di seguito Sezione speciale) puo' essere richiesta  dai
soggetti beneficiari finali mediante la presentazione  al  Gestore  -
MCC,  tramite  posta  (raccomandata  A/R)  o  fax  ovvero  con  altre
modalita' che verranno rese note  dal  Gestore  -  MCC  con  apposita
circolare,    dell'apposito    modulo    disponibile     sul     sito
www.fondidigaranzia.it. 
    2. Il Gestore - MCC assegna alle richieste pervenute un numero di
posizione identificativo e comunica ai  soggetti  beneficiari  finali
richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con  altre
modalita' che verranno rese note  dal  Gestore  -  MCC  con  apposita
circolare,  il  numero  di  posizione  assegnato  e  il  responsabile
dell'unita'  organizzativa  competente  per   l'istruttoria,   ovvero
comunica l'improcedibilita'. 
    3.  Il  Gestore  -  MCC  valuta  la  sussistenza  dei   requisiti
soggettivi ed oggettivi  ai  fini  dell'ammissibilita'  alla  Sezione
speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti,
e' riconosciuta  priorita'  nell'istruttoria  e  nella  delibera  del
Comitato. In caso di accoglimento,  la  garanzia  viene  prenotata  a
favore del soggetto beneficiario finale richiedente. 
    4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i  dati  previsti
dal modulo di  richiesta,  le  rettifiche  o  integrazioni  ovvero  i
chiarimenti, non arrivino al Gestore - MCC entro il termine di 6 mesi
dalla data della richiesta del Gestore - MCC stesso. 
    5. La  prenotazione  della  garanzia  e'  soggetta  alla  vigente
normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla
suddetta  normativa  sulla  materia  e'  regolamentata  nell'apposita
circolare del Gestore - MCC. 
    6. Il Gestore - MCC comunica, via fax ovvero  con  modalita'  che
verranno rese note dal Gestore  -  MCC  con  apposita  circolare,  al
soggetto  beneficiario  finale  richiedente,  la  prenotazione  della
garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto  a
ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla
data della delibera del Comitato. 
    Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore  -
MCC si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis  della  legge  n.
241/1990. 
    7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da
parte del Comitato, il soggetto beneficiario finale potra' presentare
al soggetto garante la domanda di finanziamento,  il  modulo  di  cui
all'Allegato 4 alle presenti  Diposizioni  Operative  e  copia  della
comunicazione dell'esito di cui al paragrafo L.6. 
    8. A pena di decadenza della prenotazione,  entro  3  mesi  dalla
data della delibera del Comitato il soggetto garante deve  presentare
al Gestore - MCC, previa positiva valutazione del merito  di  credito
dell'impresa, la richiesta di conferma della  garanzia  sull'apposito
modulo disponibile sul sito  www.fondidigaranzia.it,  tramite  fax  o
posta (raccomandata A/R). Sono improcedibili le  richieste  pervenute
al Gestore - MCC oltre il suddetto termine. 
    Alle richieste di conferma si applicano, per quanto  compatibili,
le modalita' previste dai paragrafi E e F. 
    9. L'efficacia della garanzia e'  subordinata  alla  verifica  da
parte del Gestore  -  MCC  della  rispondenza  sostanziale  dei  dati
forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con  i  dati  forniti  dal
soggetto beneficiario finale nella richiesta di prenotazione  di  cui
al paragrafo L.1. 
    10. La prenotazione decade e la garanzia e' inefficace  nel  caso
non sia  verificata  da  parte  del  Gestore  -  MCC  la  rispondenza
sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i
dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di  cui  al
paragrafo L.1. 
    11. In caso di esito positivo della verifica di cui al  paragrafo
L.9, il Gestore - MCC conferma al soggetto  finanziatore  l'efficacia
della garanzia del  Fondo.  Tale  conferma  e'  comunicata  in  forma
scritta (posta - Raccomandata A/R - o fax)  secondo  quanto  previsto
dalle vigenti disposizioni operative. 
    12.  La  prenotazione  della  garanzia  della  Sezione   speciale
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  Pari
opportunita'   e'   deliberata    dal    Comitato    subordinatamente
all'esistenza di disponibilita' impegnabili a  carico  della  Riserva
stessa.».