Allegato All'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012, dopo la lettera pp) della Parte I, Definizioni, e' inserita la seguente: «pp-bis): "Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunita'": la sezione speciale del Fondo destinata alla concessione della garanzia a favore delle Imprese femminili, istituita ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e dell'Atto di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari opportunita', il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze;» Alla fine della Parte II, Garanzia diretta, dopo la lettera I e' inserita la seguente: «L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI 1. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunita' (di seguito "Sezione speciale) puo' essere richiesta dai soggetti beneficiari finali mediante la presentazione al Gestore - MCC, tramite posta (raccomandata a/r) o fax ovvero con altre modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it. 2. Il Gestore - MCC assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti beneficiari finali richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'. 3. Il Gestore - MCC valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilita' alla Sezione speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella delibera del Comitato. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del soggetto beneficiario finale richiedente. 4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore - MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore - MCC stesso. 5. La prenotazione della garanzia e' soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia e' regolamentata in apposita circolare del Gestore - MCC. 6. Il Gestore - MCC comunica, via fax ovvero con modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, al soggetto beneficiario finale richiedente, la prenotazione della garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore - MCC si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. 7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, il soggetto beneficiario finale potra' presentare al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Diposizioni Operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo L.6. 8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato, il soggetto finanziatore deve presentare al Gestore - MCC, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, tramite fax o posta (raccomandata A/R). Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore - MCC oltre il suddetto termine. Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste dai paragrafi E e F. 9. L'efficacia della garanzia e' subordinata alla verifica da parte del Gestore - MCC della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dal soggetto beneficiario finale nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1. 10. La prenotazione decade e la garanzia e' inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore - MCC la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1. 11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo L.9, il Gestore - MCC conferma al soggetto finanziatore l'efficacia della garanzia del Fondo. Tale conferma e' comunicata in forma scritta (posta - Raccomandata A/R - o fax) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale e' deliberata dal Comitato subordinatamente all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico della Sezione stessa." Alla fine della Parte III, Controgaranzia, dopo la lettera I e' inserita la seguente: "L. SEZIONE SPECIALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE IMPRESE FEMMINILI 1. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunita' (di seguito Sezione speciale) puo' essere richiesta dai soggetti beneficiari finali mediante la presentazione al Gestore - MCC, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, dell'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it. 2. Il Gestore - MCC assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti beneficiari finali richiedenti, tramite posta (raccomandata A/R) o fax ovvero con altre modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'. 3. Il Gestore - MCC valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell'ammissibilita' alla Sezione speciale. Alle richieste di prenotazione, complete dei dati previsti, e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella delibera del Comitato. In caso di accoglimento, la garanzia viene prenotata a favore del soggetto beneficiario finale richiedente. 4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore - MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore - MCC stesso. 5. La prenotazione della garanzia e' soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia e' regolamentata nell'apposita circolare del Gestore - MCC. 6. Il Gestore - MCC comunica, via fax ovvero con modalita' che verranno rese note dal Gestore - MCC con apposita circolare, al soggetto beneficiario finale richiedente, la prenotazione della garanzia della Sezione speciale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore - MCC si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. 7. Ricevuta la comunicazione della prenotazione della garanzia da parte del Comitato, il soggetto beneficiario finale potra' presentare al soggetto garante la domanda di finanziamento, il modulo di cui all'Allegato 4 alle presenti Diposizioni Operative e copia della comunicazione dell'esito di cui al paragrafo L.6. 8. A pena di decadenza della prenotazione, entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato il soggetto garante deve presentare al Gestore - MCC, previa positiva valutazione del merito di credito dell'impresa, la richiesta di conferma della garanzia sull'apposito modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, tramite fax o posta (raccomandata A/R). Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore - MCC oltre il suddetto termine. Alle richieste di conferma si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste dai paragrafi E e F. 9. L'efficacia della garanzia e' subordinata alla verifica da parte del Gestore - MCC della rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dal soggetto beneficiario finale nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1. 10. La prenotazione decade e la garanzia e' inefficace nel caso non sia verificata da parte del Gestore - MCC la rispondenza sostanziale dei dati forniti nel modulo di cui al paragrafo L.8 con i dati forniti dall'impresa nella richiesta di prenotazione di cui al paragrafo L.1. 11. In caso di esito positivo della verifica di cui al paragrafo L.9, il Gestore - MCC conferma al soggetto finanziatore l'efficacia della garanzia del Fondo. Tale conferma e' comunicata in forma scritta (posta - Raccomandata A/R - o fax) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative. 12. La prenotazione della garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari opportunita' e' deliberata dal Comitato subordinatamente all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico della Riserva stessa.».