(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                              SEZIONE 1 
 
 
    Prescrizioni specifiche relative all'introduzione nell'unione 
 
    1) Fatte salve le disposizioni di cui al decreto  legislativo  n.
214/2005, i tuberi di patate originari di paesi terzi nei quali uno o
piu' degli organismi specificati siano notoriamente  presenti  devono
essere accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui  all'art.
36, comma 1, lettera d) del suddetto decreto («il certificato»),  che
include, nella rubrica «dichiarazioni supplementari»,  l'informazione
di cui ai punti 2 e 3; 
    2) Il certificato deve includere  le  informazioni  di  cui  alla
lettera a) oppure quelle di cui alla lettera b): 
      a)  i  tuberi  di  patate  sono  originari  di  una  zona   che
l'organizzazione  nazionale  per  la  protezione  dei   vegetali   ha
riconosciuto  indenne  da   organismi   nocivi   conformemente   alle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; 
      b) i tuberi di  patate  sono  stati  sottoposti  a  lavaggio  o
spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo  0,1
%, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere  lo
stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati  e  garantendo
l'assenza del rischio di diffusione. 
    3) Il certificato deve riportare quanto segue: 
      a) deve attestare che,  nel  corso  di  un'ispezione  ufficiale
effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate
sono  risultati  indenni  dagli  organismi  specificati,   privi   di
qualsiasi sintomo della loro presenza e contenenti non piu' dello 0,1
% di terra; 
      b) deve attestare che il materiale d'imballaggio  contenente  i
tuberi di patate destinati all'importazione e' pulito. 
    4) Qualora venga fornita l'informazione di cui alla  lettera  a),
comma 2, il nome della zona indenne da organismi nocivi  deve  essere
indicato alla rubrica «Luogo d'origine». 
    5) I  tuberi  di  patate  introdotti  nella  Repubblica  italiana
conformemente ai paragrafi da 1 a  4  devono  essere  ispezionati  ai
punti d'entrata o presso il luogo di destinazione stabilito  a  norma
del decreto ministeriale 16 ottobre 2006 al fine  di  confermarne  la
conformita' alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4. 
 
                              SEZIONE 2 
 
 
                   Condizioni per la circolazione 
 
    1) I tuberi di patate originari di  zone  delimitate  all'interno
dell'Unione possono essere trasportati da tali aree  verso  zone  non
delimitate  all'interno  dell'Unione  solo  se  accompagnati  da   un
passaporto  fitosanitario  redatto  e  rilasciato  conformemente   al
decreto legislativo  n.  214/2005  alla  direttiva  92/105/CEE  della
Commissione e se soddisfano le condizioni di cui al comma 2. 
    2) I tuberi di patate devono soddisfare i seguenti requisiti: 
      a) i tuberi di patate sono  stati  coltivati  in  un  luogo  di
produzione o da un produttore registrato,  oppure  trasferiti  da  un
magazzino o centro di spedizione registrato, conformemente  a  quanto
disposto dal decreto legislativo n. 214/2005; 
      b) i tuberi di  patate  sono  stati  sottoposti  a  lavaggio  o
spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo  0,1
%, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere  lo
stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati  e  garantendo
l'assenza del rischio di diffusione; e 
      c) il materiale d'imballaggio utilizzato  per  la  circolazione
dei tuberi e' pulito. 
    3) I tuberi  di  patate  introdotti  nell'Unione  a  norma  della
sezione 1 da paesi  terzi  in  cui  gli  organismi  specificati  sono
notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione  solo
se accompagnati dal passaporto fitosanitario di cui al comma 1.