Allegato I SEZIONE 1 Prescrizioni specifiche relative all'introduzione nell'unione 1) Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 214/2005, i tuberi di patate originari di paesi terzi nei quali uno o piu' degli organismi specificati siano notoriamente presenti devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 36, comma 1, lettera d) del suddetto decreto («il certificato»), che include, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», l'informazione di cui ai punti 2 e 3; 2) Il certificato deve includere le informazioni di cui alla lettera a) oppure quelle di cui alla lettera b): a) i tuberi di patate sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione. 3) Il certificato deve riportare quanto segue: a) deve attestare che, nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi sintomo della loro presenza e contenenti non piu' dello 0,1 % di terra; b) deve attestare che il materiale d'imballaggio contenente i tuberi di patate destinati all'importazione e' pulito. 4) Qualora venga fornita l'informazione di cui alla lettera a), comma 2, il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla rubrica «Luogo d'origine». 5) I tuberi di patate introdotti nella Repubblica italiana conformemente ai paragrafi da 1 a 4 devono essere ispezionati ai punti d'entrata o presso il luogo di destinazione stabilito a norma del decreto ministeriale 16 ottobre 2006 al fine di confermarne la conformita' alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4. SEZIONE 2 Condizioni per la circolazione 1) I tuberi di patate originari di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto legislativo n. 214/2005 alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui al comma 2. 2) I tuberi di patate devono soddisfare i seguenti requisiti: a) i tuberi di patate sono stati coltivati in un luogo di produzione o da un produttore registrato, oppure trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 214/2005; b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione; e c) il materiale d'imballaggio utilizzato per la circolazione dei tuberi e' pulito. 3) I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma della sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se accompagnati dal passaporto fitosanitario di cui al comma 1.