Allegato NORME TECNICHE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE CONTRO IL VIRUS DELLA TRISTEZZA DEGLI AGRUMI (CTV) CAPITOLO 1 Metodologia per la costituzione della rete di monitoraggio. Il monitoraggio deve essere effettuato in tutti i siti di piante ospiti con priorita' a: campi di piante madri, campi collezione, vivai, agrumeti commerciali, giardini e parchi. Nell'ambito degli agrumeti commerciali deve essere data la priorita' ai seguenti siti: impianti limitrofi ai vivai (entro 1 km dall'area coltivata a vivaio); giovani impianti, privilegiando quelli effettuati con varieta' non facenti parte del registro delle varieta' di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 24 luglio 2003. Nel corso del monitoraggio al CTV deve essere posta attenzione anche alla rilevazione della eventuale presenza di Toxoptera citricidus, in agrumeti condotti preferibilmente in biologico oppure in cui non sono stati effettuati trattamenti insetticidi recenti, osservando la presenza di germogli e boccioli fiorali infestati da afidi di colore castano-nero escludendo le colonie con altre colorazioni. In caso di colonie sospette, i germogli infestati devono essere raccolti e inviati a laboratori di entomologia accreditati dal SFR, ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, per sottoporli a identificazione e diagnosi ufficiale. Metodologia di campionamento. 1 - Agrumeti commerciali in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento. Al fine di determinare la presenza di CTV il campionamento deve essere effettuato prelevando i campioni sul 12,5% delle piante presenti nei singoli impianti, secondo il metodo «Gottwald & Hughes - 2000» modificato. Il campione deve essere prelevato dalle singole piante ed e' costituito da 4 germogli per pianta, prelevati in corrispondenza dei quattro punti cardinali. Le piante campionate devono essere distribuite equamente sulla superficie dell'impianto, seguendo un percorso regolare di cui si descrive un esempio: Parte di provvedimento in formato grafico La percentuale di piante infette che deriva da tale campionamento indica la percentuale di infezione presente nell'impianto. 2 - Agrumeti commerciali in zone di insediamento Nelle zone di insediamento, al fine di individuare eventuali focolai di ceppi severi, il monitoraggio deve essere effettuato su piante di agrumi sintomatiche di specie, varieta' e origine diversa, innestate sia su portinnesti tolleranti che su arancio amaro. L'indagine deve essere fatta con esame visivo e prelievo di campioni da piante sintomatiche. I campioni devono essere analizzati per la presenza del CTV e se risultano infetti deve essere avviata la caratterizzazione del ceppo. 3 - Fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivai ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento I campioni debbono essere prelevati da: il 100% delle piante madri; almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri); almeno il 5% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per i vivai. I campioni devono essere costituiti come segue: fonti di approvvigionamento: si prelevano n. 4 germogli per pianta per costituire n. 1 campione; sezioni incrementali e dei lotti di piante in allevamento: si preleva n.1 germoglio per singola pianta da piante selezionate a random. I germogli prelevati si aggregano a gruppi di n. 5 germogli per costituire n. 1 campione, oppure si analizzano singolarmente prelevando 2 germogli per pianta. 4 - Fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivai ubicati in zone di insediamento I campioni debbono essere prelevati da: il 100% delle piante madri; almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri); almeno il 50% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per le produzioni in screen house, con oneri a carico del vivaista; tutte le piante in allevamento per le produzioni in pien'aria, con oneri a carico del vivaista. CAPITOLO 2 - DIAGNOSI Metodi diagnostici da utilizzare per l'accertamento ufficiale di CTV. Devono essere utilizzati i test sierologici o molecolari indicati nel protocollo EPPO PM 7/31 e successive modifiche ed integrazioni. Possono essere, inoltre, utilizzati altri metodi validati dalla comunita' scientifica. Saggi per la caratterizzazione dei ceppi. La caratterizzazione dei ceppi dovra' essere effettuata con metodi biologici e molecolari. I saggi biologici su indicatrici arboree devono essere effettuati secondo i criteri descritti da Garnsey et al. (2005). I metodi molecolari da utilizzare sono la RT-PCR seguita da sequenziamento di tratti specifici del genoma. Possono essere, inoltre, utilizzati altri metodi validati dalla comunita' scientifica. Laboratori ammessi per la caratterizzazione dei ceppi. Per la caratterizzazione dei ceppi i Servizi Fitosanitari Regionali si avvalgono dei laboratori pubblici o con partecipazione pubblica operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, accreditati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997. CAPITOLO 3 - MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI CTV Le piante infette da CTV devono essere rimosse con tutto l'apparato radicale. Le modalita' di movimentazione e smaltimento del materiale vegetale risultante dall'estirpazione e' prescritta dal SFR. 3.1 - Agrumeti commerciali ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento In caso di percentuale di piante infette superiore al 15% l'intero agrumeto deve essere estirpato. In deroga e su formale richiesta del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto, il SFR puo' disporre la distruzione delle sole piante infette purche' siano saggiate,sotto il controllo del SFR e a spese del richiedente, tutte le piante dell'agrumeto. In presenza di ceppi severi, l'intero agrumeto deve essere estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore al 10%. 3.2 - Agrumeti commerciali ubicati in zone di insediamento In presenza di ceppi severi, l'intero agrumeto deve essere estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore al 10%. 3.3 - Vivai A seguito del ritrovamento di piante infette in un vivaio, il SFR: impone la sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di agrumi; impone la distruzione del lotto infetto. Con percentuali di infezione inferiori al 5% e su formale richiesta del titolare del vivaio, il SFR puo' disporre la distruzione delle sole piante infette purche' tutte le piante del lotto siano saggiate singolarmente al CTV da un laboratorio accreditato ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997. Il saggio dovra' essere effettuato a spese del richiedente, con i tempi stabiliti dal SFR che dovra' effettuare i controlli; effettua indagini per individuare l'origine dell'infezione se da materiale di propagazione infetto o trasmissione tramite vettori afidici e impone le relative misure fitosanitarie. La sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto viene revocata a seguito della eradicazione del virus nel focolaio ai sensi dell'art. 4 comma 4. Il prelievo di materiale da campi di piante madri dove e' stata verificata una infezione di CTV deve essere sospeso per almeno tre cicli vegetativi consecutivi dalla distruzione delle piante infette. In tali periodo devono essere ripetute le analisi almeno due volte per accertare l'assenza del CTV. 3.4 - Giardini, parchi, viali A seguito del ritrovamento di piante infette da CTV ubicate in viali, giardini, campi collezione, parchi, pubblici o privati, si impone la distruzione delle singole piante infette. CAPITOLO 4 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI SITO DI PRODUZIONE INDENNE IN VIVAIO Vivai ubicati in zone non indenni. I vivai posti in zone non indenni possono produrre piante di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, solo in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) che prevede: b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di Citrus tristeza virus (ceppi europei). I vivai posti in zone non indenni, possono produrre piante di agrumi destinate esclusivamente alle zone di insediamento, anche in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D. Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera c) che prevede: c) che i vegetali: sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti il Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e risultati, all'atto di tali prove, esenti da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo, sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Citrus tristeza virus (ceppi europei), e' stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. Tale produzione per poter essere commercializzata deve avere apposito nulla-osta da parte del SFR competente per territorio e deve sottostare alle seguenti prescrizioni: le piante debbono essere identificate in lotti visibilmente separati dalle altre produzioni; i lotti devono essere individuati nelle mappe ufficiali del vivaio; tutte le piante prima della commercializzazione devono essere analizzate al CTV singolarmente a spese del vivaista; la commercializzazione delle piante deve essere effettuata con passaporto (delle piante contenente la dicitura «piante destinate esclusivamente alle zone di insediamento per CTV». Tale dizione deve essere apposta di seguito al numero seriale che dovra' riportare alla fine, separato da un trattino, la codifica «INS»; le piante prodotte devono essere destinate direttamente all'utilizzatore finale, i cui estremi vanno preventivamente comunicati al SFR competente per luogo di destino, indicando contestualmente il comune, foglio e particelle o in alternativa le coordinate geografiche GPS, del luogo di messa a dimora; in relazione a riscontri positivi di CTV a seguito di opportune analisi di laboratorio, il SFR di destino puo' richiedere ulteriori e piu' idonee forme di tracciabilita'. Le piante destinate a scopo ornamentale possono essere prodotte in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D. Lgs. n. 214/2005 punto 10, lettere b) oppure c). Ove prescritta la coltivazione in serre a prova di insetti deve avvenire in appositi ambienti separati: semenzali, nestaio, piantonaio, lotti da commercializzare, ecc., con rete di protezione anti-afidi, con doppia porta di ingresso e relativo vestibolo di almeno 1 m. In ogni fase del ciclo produttivo deve essere garantito il controllo di vettori afidici attraverso l'utilizzo di appropriati metodi di difesa calendarizzati. CAPITOLO 5 - COMUNICAZIONE COSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI Le ditte che costituiscono nuovi impianti di agrumi devono comunicare al servizio fitosanitario competente per territorio, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, gli estremi identificativi dall'azienda (ragione sociale, sede legale e partita IVA), l'ubicazione del nuovo impianto attraverso l'indicazione degli estremi catastali (comune, foglio e particella) oppure le coordinate geografiche GPS. Inoltre devono indicare la specie, la varieta' e il relativo numero di piante messe a dimora e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione. Le ditte, i comuni, i privati che costituiscono aree agrumetate ornamentali devono comunicare al servizio fitosanitario competente per territorio, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, la specie, la varieta' e il relativo numero di piante messe a dimora e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione.