Art. 10. (Dirigenza) 1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) curano l'attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi generali predisposti dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa; b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore; c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; e) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa vigente.