(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
      (Principi generali di organizzazione e di funzionamento) 
 
    1. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero  di  130
unita', comprensive dei posti di  dirigente  di  prima  fascia  e  di
seconda  fascia,  e'  determinata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui  delegato,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le necessita'
di funzionamento dell'Agenzia  e  nel  rispetto  delle  modalita'  di
trasferimento  del  personale  indicate  nell'art.  22  del   decreto
istitutivo. Per lo  svolgimento  dei  propri  compiti  istituzionali,
l'Agenzia puo' avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della
disponibilita' economica esistente,  di  personale  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo. 
    2. L'organizzazione dell'Agenzia e' determinata  con  regolamento
adottato dal Direttore entro 45 giorni dall'adozione del decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di  approvazione  del  presente
Statuto, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato. 
    3. Il regolamento di organizzazione definisce  nel  rispetto  dei
criteri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, le norme sull'assunzione del personale,  nonche'  la  disciplina
sui contratti di lavoro flessibile nel rispetto  dell'articolo  36  e
dell'articolo 7, commi 6 e seguenti, dello stesso decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
    4 Nelle more dell'inserimento nell'accordo quadro sui comparti di
contrattazione, al personale dell'Agenzia  si  applica  il  contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.