(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                       (Bilancio dell'Agenzia) 
 
    1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: 
      a) dalle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'art. 22,
comma 3 del decreto istitutivo; 
      b) dai finanziamenti erogati in esito alla convenzione  di  cui
al precedente art. 6, comma 2; 
      c) dalle eventuali ulteriori risorse  derivanti  da  accordi  e
convenzioni stipulate ai sensi del precedente art. 4, comma 4. 
    2. Il Direttore  adotta  un  regolamento  di  contabilita'  e  lo
sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri,
o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze. Le norme contenute  nel  regolamento  di  contabilita'
disciplinano in dettaglio le  modalita'  di  redazione  del  bilancio
dell'Agenzia. Il bilancio dovra' essere redatto  secondo  i  principi
desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del  codice  civile  ed  e'
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si  applicano,
altresi', le  disposizioni  attuative  dell'art.  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196,  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.