Art. 13. (Bilancio dell'Agenzia) 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: a) dalle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'art. 22, comma 3 del decreto istitutivo; b) dai finanziamenti erogati in esito alla convenzione di cui al precedente art. 6, comma 2; c) dalle eventuali ulteriori risorse derivanti da accordi e convenzioni stipulate ai sensi del precedente art. 4, comma 4. 2. Il Direttore adotta un regolamento di contabilita' e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le norme contenute nel regolamento di contabilita' disciplinano in dettaglio le modalita' di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovra' essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed e' approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si applicano, altresi', le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.