Art. 9. (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre. 2. I membri del Collegio partecipano alle riunioni convocate, compatibilmente con le attivita' da svolgere, anche attraverso mezzi di telecomunicazione (audio o video conferenze) tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente. 3. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. 4. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale del bilancio preventivo e relative variazioni e del bilancio consuntivo e' redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.