(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                    (art. 5, comma 1) 
 
Condizioni  di  ammissibilita'  alle  agevolazioni  per  i  programmi
riferiti alle attivita' di  produzione  e  distribuzione  di  energia
                elettrica e di calore per autoconsumo 
 
    I  programmi  d'investimento  ammissibili  devono  riguardare  la
produzione e distribuzione di  energia  elettrica  e  di  calore  per
autoconsumo, di cui alle classi 35.1  e  35.3  della  classificazione
delle attivita' economiche ATECO 2007,  limitatamente  agli  impianti
alimentati da  fonti  rinnovabili  o  che  concorrono  all'incremento
dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non
superiore a 500 KW elettrici. 
    A tal fine: 
      a) per fonti rinnovabili si  intendono:  le  fonti  energetiche
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas). In particolare,  per  biomasse  si
intende: la parte biodegradabile  dei  prodotti,  rifiuti  e  residui
provenienti  dall'agricoltura  (comprendente  sostanze   vegetali   e
animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche'  la
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
      b) per impianti che concorrono  all'incremento  dell'efficienza
energetica  e  al  risparmio  energetico  si  intendono:  quelli   di
cogenerazione, quelli che  utilizzano  calore  di  risulta,  fumi  di
scarico ed altre forme di  energia  recuperabile  in  processi  e  in
impianti; 
      c) gli impianti di cogenerazione devono rispondere  ai  criteri
indicati nell'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,  come  sostituito  dal  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare,  4  agosto  2011.  Detti  impianti  devono
obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del  programma  da  agevolare,
della strumentazione necessaria per  la  rilevazione  degli  elementi
utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma
citata. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del  5  per
cento, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, comportano la
revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto
delle suddette condizioni; 
      d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative
agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del  vapore  e
dell'acqua  calda,  purche'   gli   stessi:   siano   di   proprieta'
dell'impresa  produttrice;  siano  realizzati  su  terreni   di   cui
l'impresa stessa abbia piena disponibilita'; per la parte  necessaria
a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e,  comunque,
non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato  l'impianto  di
produzione oggetto del programma da agevolare.