Allegato 1 (art. 5, comma 1) Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore per autoconsumo I programmi d'investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore per autoconsumo, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 500 KW elettrici. A tal fine: a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti; c) gli impianti di cogenerazione devono rispondere ai criteri indicati nell'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma citata. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5 per cento, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, comportano la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle suddette condizioni; d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi: siano di proprieta' dell'impresa produttrice; siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita'; per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.