Allegato A
1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo
Gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge
di stabilita' 2012), come modificati e integrati dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), nonche' dalla legge
27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), disciplinano il
patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016. In
particolare, i commi da 2 a 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del
2011 definiscono le modalita' di determinazione del saldo obiettivo
degli enti locali per i predetti anni.
Le novita' piu' significative rispetto alla disciplina previgente
riguardano, in particolare:
1. l'aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009
al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei coefficienti da
applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento
(art. 1, comma 532, della legge di stabilita' 2014);
2. la sospensione, per l'anno 2014, del meccanismo di
ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilita'
interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri
di virtuosita', definito dall'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente aggravio della
manovra complessiva dovuto all'aumento dell'aliquota di correzione
rispetto a quella ordinaria (art. 31, comma 4-bis, della legge n. 183
del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art. 2,
comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120);
3. l'introduzione di un incentivo per gli enti locali che
adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci,
prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
consistente in una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita'
interno per l'anno 2014, fino al conseguimento di un saldo obiettivo
pari a zero, la cui distribuzione dovra' avvenire con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La riduzione e'
operata proporzionalmente per un importo pari a 120 milioni di euro.
Tale ammontare e' ulteriormente aumentato di un valore compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione, agli enti
locali che non partecipano alla sperimentazione, di percentuali
maggiorate, da determinarsi anch'esse con il predetto decreto
ministeriale (commi 4-ter, 4-quater e 6, primo periodo, dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011). (1)
4. l'introduzione di una clausola di salvaguardia per i comuni
che, per il solo anno 2014, prevede che l'obiettivo di saldo
finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo
di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali entro il 31 gennaio 2014, in modo da garantire che per nessun
comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento
rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla
spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla
normativa previgente (comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n.
183 del 2011 (2) );
5. la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata mediante il
corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non
capofila al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla
determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata
(comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (3) ).
Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016, e' ottenuto moltiplicando la spesa corrente media
impegnata nel periodo 2009-2011, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del
triennio dal comma 2 del richiamato art. 31 della legge di stabilita'
2012 (4) , da rideterminare per l'anno 2014 e per il biennio
2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal primo e
secondo periodo del comma 6 del ripetuto art. 31 della legge di
stabilita' 2012.
In particolare, per l'anno 2014, la riduzione dei saldi obiettivo
per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' stata attuata con il decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 13397 del 14 febbraio
2014. Conseguentemente, con il medesimo decreto, sono state
rideterminate le percentuali da applicare agli enti che non
partecipano alla suddetta sperimentazione nella misura di seguito
indicata:
per le province e' pari a 20,25%;
per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e' pari
a 15,07%.
Per i comuni, gli obiettivi di saldo finanziario determinati in
funzione della partecipazione o meno alla sperimentazione in tema di
armonizzazione dei bilanci sono ridefiniti, fermo restando
l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che il
peggioramento dell'obiettivo di saldo attribuito a ciascun comune non
sia superiore al 15% rispetto all'obiettivo calcolato sulla spesa
corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa
previgente alla data di entrata in vigore della legge di stabilita'
2014 (clausola di salvaguardia di cui al precitato comma 2-quinquies
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011).
Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed i comuni che a
seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosita' individuati
dall'art. 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, risulteranno
collocati nella classe non virtuosa dovranno applicare le percentuali
rideterminate dal decreto annuale attuativo della virtuosita';
percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto
percentuale rispetto alle percentuali di cui al comma 2 del
richiamato art. 31 della legge n. 183 del 2011. Piu' precisamente i
valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:
per le province, pari a 20,25% per l'anno 2015 e a 21,05% per
l'anno 2016;
per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a
15,07% per l'anno 2015 e a 15,62%, per l'anno 2016.
2. Definizione del saldo finanziario
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo
programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012
individua, quale parametro di riferimento del patto di stabilita'
interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al
netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in
termini di competenza mista (assumendo, cioe', per la parte corrente,
gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli
incassi e i pagamenti).
I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono
solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto
consuntivo.
Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare
l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di
cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva
ai fini del patto di stabilita' interno in quanto, in base alle
regole europee della competenza economica, gli avanzi di
amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non
sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle
Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese
effettuate nell'anno di riferimento.
3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove
regole
Per l'anno 2014, al fine di semplificare la procedura di calcolo
dei saldi obiettivo attribuiti a ciascun ente per il triennio
considerato, si e' ritenuto di eliminare dal prospetto di calcolo la
«Fase 1» presente nei prospetti degli anni precedenti (relativa alla
determinazione del saldo obiettivo «provvisorio» come percentuale
data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge
n. 183 del 2011), in quanto le percentuali da prendere a riferimento
per la determinazione dell'obiettivo di ciascun ente per l'anno 2014
sono state rideterminate con il richiamato decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze n. 13397 del 14 febbraio 2014 attuativo
del nuovo meccanismo premiale in favore degli enti che partecipano
alla sperimentazione dei nuovi principi contabili.
Per gli anni 2015 e 2016 si ritiene opportuno che gli enti, in
via prudenziale, assumano gli obiettivi calcolati utilizzando i
coefficienti massimi stabiliti dal comma 6, ultimo periodo, dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011 (5) .
La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il
triennio 2014-2016 e' costituita da 5 fasi, di seguito elencate e
schematizzate negli Allegati OB/14/P e OB/14/C relativi,
rispettivamente, alle province e ai comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti. Il prospetto OB/14/C contiene una ulteriore fase
per la rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito
all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma
2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.
3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base
della spesa corrente media.
Come gia' anticipato nel precedente paragrafo, per il solo anno
2014, il comma 4-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del (6) ha
significativamente ampliato il sistema premiale per gli enti
sperimentatori del nuovo sistema contabile previsto dal decreto
legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore degli stessi una
riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilita' interno,
comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente
per un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla
sospensione del sistema premiante in favore degli enti virtuosi e
dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non partecipano
alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali, da
determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma
6 dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012. Tale ammontare
complessivo e' ulteriormente aumentato di un importo pari a 120
milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente. La distribuzione
della predetta riduzione degli obiettivi in favore degli enti che
partecipano alla sperimentazione, nonche' le percentuali da applicare
per il calcolo del saldo obiettivo delle province e dei comuni che
non partecipano alla sperimentazione sono state stabilite con il
citato decreto ministeriale n. 13397 del 14 febbraio 2014.
Per gli anni 2015 e 2016 continua, invece, ad applicarsi il
meccanismo di distribuzione del concorso alla realizzazione degli
obiettivi finanziari fra gli enti locali basato su criteri di
virtuosita' introdotto dall'art. 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto
legge n. 98 del 2011 (7) , la cui definizione e' demandata ad un
decreto del Ministro dell'interno, da emanare annualmente di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Pertanto, relativamente agli anni 2015 e 2016, nelle more
dell'adozione del suddetto decreto, si ritiene opportuno, in via
prudenziale, che tutti gli enti assumano provvisoriamente l'obiettivo
massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale
riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata
solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.
Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli
enti soggetti al patto di stabilita' interno applicano alla media
degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio
2009-2011, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le
percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella
sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione
dell'obiettivo prevista per l'anno 2014 in favore degli enti
sperimentatori di cui al piu' volte citato decreto ministeriale n.
13397 del 14 febbraio 2014:
=====================================================================
| | | | Anno 2016 |
| | Anno 2014 DM 13397 | Anno 2015 | Art. 31, |
| |del 14/02/2014 (Art.| Art. 31, | comma 6, |
| | 31, comma 6, primo | comma 6, |lett. b) e |
| | periodo) | lett. a) | c) |
+======================+====================+===========+===========+
|Province | 20,25% | 20,25% | 21,05% |
+----------------------+--------------------+-----------+-----------+
_Comuni con popolazione_ _ _ _
|superiore a 1.000 | | | |
|abitanti | 15,07% | 15,07% | 15,62% |
+----------------------+--------------------+-----------+-----------+
Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b)
e (c) dei richiamati allegati, e' inserito l'importo degli impegni di
spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009, 2010 e
2011.
Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente
l'applicazione, automaticamente, determinera' i saldi obiettivi per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del
valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le
percentuali di cui sopra.
Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per
l'anno 2014 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia
considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna
esclusione. Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali da
garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio
2014-2016 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al
fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non
possono essere prese in considerazione richieste di rettifica
amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati
nei documenti di bilancio di anni passati (2009, 2010, 2011) e,
quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che
abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresi', da
escludere la possibilita' di modificare i dati riportati nei
certificati di bilancio gia' presentati che devono restare conformi
ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.
3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della
riduzione dei trasferimenti
Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura
descritta nella Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento, di
un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta
dal comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 4
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011).
Il predetto importo e' quantificato, a decorrere dall'anno 2012,
in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i
comuni non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di
cui al richiamato art. 14 non opereranno alcuna riduzione a valere
sul saldo programmatico.
Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene
solo alla riduzione delle risorse erariali operata con il citato art.
14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle
riduzioni attuate con altri interventi legislativi.
Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione
dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura web
ed e' visualizzato nelle celle (n), (o) e (p).
Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono
state definite per le province con il decreto del Ministro
dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 66
del 19 marzo 2012, e per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, nonche'
con il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012.
3.3 Fase 3: riduzione del saldo obiettivo per gli enti in
sperimentazione
Con il piu' volte citato decreto ministeriale n. 13397 del 14
febbraio 2014 e' stata attuata la riduzione dei saldi obiettivi del
patto di stabilita' interno prevista per gli enti in sperimentazione
di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai sensi
dei commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011
(al riguardo si rinvia ai paragrafi 1 e 3.1). In particolare,
l'obiettivo delle province che partecipano alla sperimentazione e'
ridotto del 17,20 per cento, mentre l'obiettivo dei comuni e' ridotto
del 52,80 per cento.
L'obiettivo rideterminato trova evidenza nella Fase 3 del
prospetto degli obiettivi programmatici.
3.4 Fase «Clausola di Salvaguardia» dell'allegato OB/14/C:
rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito
all'applicazione della clausola di salvaguardia
Per i comuni, il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n.
183 del 2011 dispone che, per l'anno 2014, l'obiettivo derivante
dall'applicazione dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo,
individuato con le prime tre fasi, e' rideterminato, fermo restando
l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per
nessuno di essi si realizzi un peggioramento superiore al 15%
rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le
modalita' previste dalla normativa previgente alla legge di
stabilita' 2014. La rideterminazione e' operata con apposito decreto
ministeriale da emanare, entro il 31 gennaio 2014, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'obiettivo
rideterminato in esito all'applicazione della suddetta clausola di
salvaguardia trova evidenza nella Fase «Clausola di Salvaguardia» del
prospetto degli obiettivi programmatici di cui all'allegato OB/14/C.
3.5 Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (Patti di
solidarieta')
L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte e' definitivo
soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni
previste dalle norme afferenti al Patto di solidarieta' fra enti
territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale
incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale).
Per l'anno 2014 e' infatti confermata l'applicazione del Patto
regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142
dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita'
2011), nonche' l'applicazione del cosiddetto patto verticale
incentivato di cui all'art. 1, commi 122 e seguenti, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), previsto sia per i
comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono
spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidita'
finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4 del prospetto degli
obiettivi programmatici delle province e Fase 4-A del prospetto degli
obiettivi programmatici dei comuni).
Resta, altresi', vigente per il 2014 la disposizione secondo la
quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi
finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei
comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino
al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Al riguardo, il
comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di
stabilita' 2014), ha previsto che per l'anno 2014 gli eventuali spazi
finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata del
50% sono destinati ai comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000
dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino ancora un
obiettivo positivo. A tal fine, entro il 10 aprile 2014, le regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il
sistema web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria
generale dello Stato, gli spazi finanziari non utilizzati a valere
sulla predetta quota alla cui ripartizione, da operare in misura
proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo, si provvede con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, da emanare entro il 30 aprile 2014. La
variazione dell'obiettivo conseguente al cosiddetto «Patto nazionale
verticale» trova evidenza nella Fase 4-B del prospetto degli
obiettivi programmatici dei comuni, in un'apposita voce di variazione
del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente dal
sistema applicativo web sulla base degli importi individuati con il
citato decreto ministeriale.
Inoltre, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e
consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, il comma 354 dell'art. 1 della legge di stabilita'
2014 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita'
interno dei comuni e delle province interessati - individuati ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
(8) e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 (9) , n.
83 - da operare con le procedure previste per il patto regionale
verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali
della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti
locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Al fine
dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresi' che le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi
degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo
di patto.
Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto nazionale
orizzontale di cui all'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012
(Fase 4-B).
Il saldo obiettivo 2014 da considerare sara', dunque, quello
risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle
fasi precedentemente descritte e la variazione dell'obiettivo
determinata in base ai Patti di solidarieta'. L'applicazione
calcolera' automaticamente il valore obiettivo per il 2014,
rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al
Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati,
e sulla base del decreto e delle comunicazioni di questo Ministero,
rispettivamente, per il patto nazionale verticale e per il patto
nazionale orizzontale.
3.6 Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali
Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui
all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010 (10) , che
autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno - in base a criteri definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - per un
importo commisurato agli effetti finanziari determinati
dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che nell'anno
precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita'
interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di
cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del
2011, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della
regione Siciliana e della Sardegna.
Il comma 545 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 ha,
altresi', precisato che possono beneficiare della predetta riduzione
degli obiettivi annuali del patto di stabilita' interno
esclusivamente gli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla
precitata lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del
2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibro o sui
trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna), escludendo conseguentemente dal suddetto
beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome che, in virtu' della competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, finanziano i
propri enti con risorse del proprio bilancio.
Tale riduzione dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5
del prospetto degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di
variazione del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata
automaticamente nel sistema applicativo web quando verra' definita,
con il citato decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122.
Inoltre, il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011
(11) , al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla
determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata,
dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che
gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata
nonche' il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni
associati non capofila. A tal fine e' previsto che entro il 30 marzo
di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il
sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria
Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli
obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle
istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun
anno.
Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 5 del prospetto
degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti, con un'apposita voce di variazione del saldo
obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente dal sistema
applicativo web sulla base dei dati comunicati dall'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
4. Comunicazione dell'obiettivo
Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato le informazioni concernenti gli obiettivi
programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio
2014-2016 con le modalita' ed i prospetti definiti dal decreto di cui
al comma 19 del richiamato art. 31 della legge n. 183 del 2011. La
mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno ai sensi
dell'ultimo periodo del richiamato comma 19.
Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non e' piu'
consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo
anno. Per l'anno 2014, quindi, eventuali rettifiche o variazioni
possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web,
entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Ne consegue, tra l'altro, che,
terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra' piu' essere
comunicato.
L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento degli
allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a
prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la
determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto,
dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI.
5. Enti di nuova istituzione
Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012 (come
modificato dall'art. 1, comma 540, della legge di stabilita' 2014),
stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011
sono soggetti alla disciplina del patto di stabilita' interno dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se
l'ente e' stato istituito nel 2011, sara' soggetto alle regole del
patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2014.
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali
enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno
successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti negli anni
2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le
regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le
risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno
2011.
6. Unioni di comuni
Il comma 3 dell'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, le unioni costituite dai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al comma 1 del
medesimo art. 16, sono soggette alla disciplina del patto di
stabilita' interno prevista per i comuni aventi corrispondente
popolazione.
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, le
richiamate unioni di comuni applicano alla spesa corrente, come
desunta dai certificati di conto consuntivo, la percentuale indicata
al comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, pari a 14,07%.
Alle unioni di comuni costituite nell'anno 2012 ai sensi del
richiamato art. 16, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011, si
applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell'art. 31 della legge
n. 183 del 2011. Pertanto, le unioni di comuni in parola sono
assoggettate al patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo
a quello della loro istituzione e cioe' a decorrere dal 2015, ed
assumono come base di riferimento su cui applicare la predetta
percentuale la spesa corrente impegnata nell'anno 2013.
7. Elenco prospetti allegati
Nei prospetti di seguito allegati sono evidenziate, per il
triennio 2014-2016, le modalita' di calcolo per la determinazione del
concorso alla manovra, rispettivamente, per le province (All.
OB/14/P) e per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
(All. OB/14/C).
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) I commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011
sono stati introdotti dall'art. 9, comma 6, lettera a), del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Il comma 6
del medesimo art. 31 della legge n. 183 del 2011, limitatamente
al primo periodo, e' stato modificato dalle lettere b) e c) del
comma 6 dell'art. 9 del citato decreto legge 31 agosto 2013, n.
102.
(2) Come introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
(3) Come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
(4) Come da ultimo modificato dal comma 532 dell'art. 1 della legge
di stabilita' 2014.
(5) Come modificato dall'art. 9, comma 6, lett. b) e c),
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
(6) 2011Come introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera a), del decreto
legge n. 102 del 2013.
(7) Come modificato dall'art. 1, commi 428 e 429, della legge n. 228
del 2012 (legge di stabilita' 2013).
(8) Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
1° agosto 2012, n. 122.
(9) Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(10) Come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma
438, della legge n. 228 del 2012 e, da ultimo, dall'art. 1,
comma 545, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita'
2014).
(11) Come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147.