(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
Prescrizioni specifiche per l'introduzione nella Repubblica italiana 
                        di cui all'articolo 3 
 
 
                              Sezione I 
 
 
                      Certificato fitosanitario 
 
    1) I vegetali specificati originari di paesi terzi devono  essere
accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto
all'art. 13, paragrafo 1, punto ii),  primo  comma,  della  direttiva
2000/29/CE  (nel   seguito   «il   certificato»),   che   alla   voce
«Dichiarazione supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti
2 e 3. 
    2) Il certificato deve riportare le  informazioni  indicanti  che
una delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 
      a) i vegetali specificati sono stati  coltivati  per  tutto  il
loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne da PSA; 
      b) i vegetali specificati sono stati  coltivati  per  tutto  il
loro  ciclo  di   vita   in   un'area   indenne   da   PSA   definita
dall'organizzazione nazionale per la  protezione  dei  vegetali  (nel
seguito «NPPO» - National Plant Protection Organisation) del paese di
origine in  conformita'  alla  norma  internazionale  per  le  misure
fitosanitarie  (nel  seguito  «ISPM»  -  International  Standard  for
Phytosanitary Measures) n. 4 della FAO; 
      c) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o  in
un  sito  di  produzione  indenni  da  PSA  definiti   dall'NPPO   in
conformita' alla ISPM n. 10 della FAO. I  vegetali  specificati  sono
stati coltivati in  una  struttura  con  un  grado  di  isolamento  e
protezione   dall'ambiente   esterno   che   esclude    efficacemente
l'organismo nocivo PSA. In tale luogo  i  vegetali  specificati  sono
stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti piu'  opportuni
per il rilevamento dei sintomi di infezione  durante  l'ultimo  ciclo
vegetativo completo prima dell'esportazione e sono  risultati  esenti
da PSA. 
    Il luogo di produzione in questione e' circondato da una zona con
un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni
ufficiali due volte nei momenti piu' opportuni per il rilevamento dei
sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima
dell'esportazione e tutti i vegetali che nel  corso  delle  ispezioni
hanno mostrato sintomi di  infezione,  come  pure  tutti  i  vegetali
specificati  adiacenti  entro  un  raggio  di   5   m,   sono   stati
immediatamente distrutti; 
      d) i vegetali specificati sono stati prodotti in  un  luogo  di
produzione indenne da PSA, definito  dall'NPPO  in  conformita'  allo
ISPM n. 10 della FAO. 
    Il luogo di produzione in questione e' circondato da una zona con
un raggio di 4500 m. Le ispezioni ufficiali, il  campionamento  e  le
prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione  e  in  tutta
questa zona due volte nei momenti piu' opportuni per  il  rilevamento
dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo  vegetativo  completo
prima dell'esportazione. L'organismo nocivo PSA non e' stato rilevato
nel corso delle ispezioni ufficiali, ne' durante il  campionamento  e
le prove. 
    3) Quando vengono fornite le informazioni  di  cui  al  punto  2,
lettere  c)  o  d),  il  certificato  deve   inoltre   riportare   le
informazioni  indicanti  che  una  delle   seguenti   condizioni   e'
soddisfatta: 
      a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante
madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b)  o
c); 
      b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante
madri  preventivamente  sottoposte  a  prove  individuali  che  hanno
confermato che erano esenti da PSA; 
      c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo
un  programma  di  campionamento   in   grado   di   confermare   con
un'affidabilita' del 99 % che il livello  di  presenza  del  PSA  nei
vegetali specificati e' inferiore a 0,1 %. 
    4) Quando vengono fornite le informazioni  di  cui  al  punto  2,
lettera b), il nome dell'area indenne da  PSA  deve  essere  indicato
alla voce «Luogo di origine» del certificato. 
 
                             Sezione II 
 
 
                              Ispezione 
 
    I  vegetali  specificati  introdotti  nella  Repubblica  italiana
accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione  I
sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per
rilevare l'eventuale presenza di PSA, presso il punto di entrata o il
luogo di destinazione stabilito a norma del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214, art. 42, comma 1-ter. 
    Se  i  vegetali  specificati  sono  introdotti  nella  Repubblica
italiana attraverso un altro Stato membro o regione italiana  diversi
da quelli di destinazione, l'organismo ufficiale  responsabile  dello
Stato membro o del punto di  entrata  regionale  informa  l'organismo
ufficiale  responsabile  dello  Stato  membro  o  della  regione   di
destinazione.