Allegato I Prescrizioni specifiche per l'introduzione nella Repubblica italiana di cui all'articolo 3 Sezione I Certificato fitosanitario 1) I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE (nel seguito «il certificato»), che alla voce «Dichiarazione supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti 2 e 3. 2) Il certificato deve riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni e' soddisfatta: a) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne da PSA; b) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un'area indenne da PSA definita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali (nel seguito «NPPO» - National Plant Protection Organisation) del paese di origine in conformita' alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (nel seguito «ISPM» - International Standard for Phytosanitary Measures) n. 4 della FAO; c) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenni da PSA definiti dall'NPPO in conformita' alla ISPM n. 10 della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo nocivo PSA. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti piu' opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e sono risultati esenti da PSA. Il luogo di produzione in questione e' circondato da una zona con un raggio di almeno 500 metri, in cui sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti piu' opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e tutti i vegetali che nel corso delle ispezioni hanno mostrato sintomi di infezione, come pure tutti i vegetali specificati adiacenti entro un raggio di 5 m, sono stati immediatamente distrutti; d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da PSA, definito dall'NPPO in conformita' allo ISPM n. 10 della FAO. Il luogo di produzione in questione e' circondato da una zona con un raggio di 4500 m. Le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale luogo di produzione e in tutta questa zona due volte nei momenti piu' opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione. L'organismo nocivo PSA non e' stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, ne' durante il campionamento e le prove. 3) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettere c) o d), il certificato deve inoltre riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni e' soddisfatta: a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettera a) o b) o c); b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti da PSA; c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un'affidabilita' del 99 % che il livello di presenza del PSA nei vegetali specificati e' inferiore a 0,1 %. 4) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettera b), il nome dell'area indenne da PSA deve essere indicato alla voce «Luogo di origine» del certificato. Sezione II Ispezione I vegetali specificati introdotti nella Repubblica italiana accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione I sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per rilevare l'eventuale presenza di PSA, presso il punto di entrata o il luogo di destinazione stabilito a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art. 42, comma 1-ter. Se i vegetali specificati sono introdotti nella Repubblica italiana attraverso un altro Stato membro o regione italiana diversi da quelli di destinazione, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o del punto di entrata regionale informa l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o della regione di destinazione.