(Allegato)
                                                             Allegato 
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO
  MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO  SU  ALTRE
  NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE 
1. CAMPO DI APPLICAZIONE. 
    Le presenti procedure si applicano alle  operazioni  di  imbarco,
trasporto, sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) che  si
effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci  pericolose
in colli e in unita' di trasporto del carico. 
    Le  presenti  procedure  non  si  applicano  alla  sosta  e  alla
movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali
e a terra. 
2. DEFINIZIONI 
    2.1. Ai fini del presente Allegato si intende per: 
      a) Normativa nazionale: la  normativa  citata  in  premessa  al
decreto ed ogni altra normativa applicabile in materia  di  trasporto
marittimo di merci pericolose nonche' in materia di  sicurezza  della
navigazione; 
      b) Amministrazione: il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
      c)  Speditore:  ogni  persona,  organizzazione  o  Governo  che
prepara una spedizione per il trasporto. 
    2.2. Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica  in  materia  di
trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che  sia  diversamente
indicato, si applicano  le  definizioni  contenute  nella  pertinente
normativa nazionale ed internazionale. 
3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO 
    Le merci pericolose ammesse al trasporto  marittimo  sono  quelle
elencate nel Codice  IMDG  ovvero  quelle  espressamente  autorizzate
dall'Amministrazione. 
4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE 
    4.1. Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate: 
      a) navi costruite il 1° settembre  1984  o  posteriormente:  se
navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a  500  tonnellate,
se  navi  da  passeggeri  di  qualsiasi  stazza  lorda,  se  navi  da
passeggeri della classe A di cui al decreto  legislativo  4  febbraio
2000, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni; 
      b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi
da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate: 
    devono essere in possesso del documento di conformita', di cui al
paragrafo 4 regola 19 Capitolo  II-2  SOLAS  (modello  allegato  alla
circolare MSC.1/Circ. 1266 del 18 dicembre 2008, riportato in annesso
1), rilasciato dall'Amministrazione di bandiera  o  da  un  Organismo
riconosciuto dalla stessa. 
    4.1.1. Il documento di conformita': 
      a) per le navi di bandiera italiana ha validita': 
        non superiore a 5 anni per le navi da carico, con obbligo  di
visita  annuale  da  effettuarsi  entro  un   periodo   di   3   mesi
anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza. In ogni caso
cessa la sua validita' alla scadenza  del  certificato  di  sicurezza
costruzione; 
        non superiore ad 1 anno per le navi da  passeggeri.  In  ogni
caso  cessa  la  sua  validita'  alla  scadenza  del  certificato  di
sicurezza navi da passeggeri; 
      b) per le navi di bandiera straniera:  ha  validita'  e  visite
periodiche  stabilite  dall'Amministrazione  di  bandiera  o  da   un
Organismo riconosciuto dalla stessa. 
    4.2. Le navi di seguito indicate: 
      a) navi soggette alla SOLAS costruite prima  del  1°  settembre
1984, se navi da carico di stazza lorda  uguale  o  superiore  a  500
tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se  navi
da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45  del
2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
      b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi
stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da  carico  di  stazza
lorda inferiore  a  500  tonnellate  in  navigazione  internazionale,
costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi
B C e D nuove ed esistenti di cui al Decreto legislativo  n.  45  del
2000 e s.m.i.: 
        devono essere in possesso dell'attestazione di idoneita',  di
cui all'art.  12,  comma  2,  del  d.P.R.  6  giugno  2005,  n.  134,
rilasciata da un Organismo riconosciuto. 
    4.2.1. L'attestazione di idoneita', il cui modello  e'  riportato
in annesso 2 (modello conforme all'allegato II al  d.P.R.  134/2005),
ha validita' non superiore  a  cinque  anni  con  obbligo  di  visita
annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi, anteriormente  o
posteriormente, ad ogni data di scadenza. 
    4.2.2. Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2, lettera  a),  in
alternativa, se rispondenti alle disposizioni prescritte per le  navi
di cui al precedente  punto  4.1,  possono  essere  in  possesso  del
"documento di conformita'" di cui allo stesso punto. 
    4.3. Le navi di cui al  precedente  punto  4.2,  che  trasportano
merci   pericolose   poste   su   autoveicoli,   in   aggiunta   alla
certificazione   ivi   prescritta,   devono   essere   in    possesso
dell'attestazione  di  idoneita'  al  trasporto  di  autoveicoli  con
carburante nel serbatoio di cui all'art. 176 del  d.P.R.  8  novembre
1991, n. 435 - approvazione del regolamento per  la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare, rilasciata  da  un  Organismo
tecnico   o,   in   alternativa,   di    certificazione    rilasciata
dall'Amministrazione di bandiera  o  da  un  ente  autorizzato  dalla
stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS. 
    4.4. Le navi di seguito indicate: 
      a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda; 
      b) navi da carico di  qualsiasi  stazza  lorda  in  navigazione
internazionale; 
      c) navi da carico di  qualsiasi  stazza  lorda  in  navigazione
nazionale, con esclusione della locale; 
    devono essere in possesso del manuale  di  stivaggio  del  carico
(Cargo Securing Manual) prescritto dalla regola 5  del  capitolo  VII
SOLAS. 
    4.5. Tutte le navi devono essere in possesso del  Dangerous  Good
Manifest o del piano di  carico  di  cui  alla  regola  4.5  e  7-2-2
capitolo VII della SOLAS, della  regola  4.2  dell'annesso  III  alla
MARPOL e del Capitolo 5.4 del Codice IMDG. 
    4.5.1 In relazione a quanto previsto  dall'art.  179  del  Codice
della Navigazione e s.m.i., all'arrivo della nave in  porto  e  prima
della  partenza,  il  comandante  della  nave  o  il  raccomandatario
marittimo o altro funzionario o persona  autorizzata  dal  comandante
devono far pervenire  all'autorita'  marittima  il  FAL  form  7  nei
formati, con le modalita' e le tempistiche previste  dalla  normativa
vigente. 
    4.6. Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere
in  possesso  del  Codice  IMDG,  come  emendato.  In   luogo   della
pubblicazione originale edita dall'I.M.O. puo' essere tenuta a  bordo
la Risoluzione  MSC  -  cosi'  come  divulgata  da  un  provvedimento
ufficiale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto -
qualora la stessa  contenga  il  testo  consolidato  del  Codice.  Il
comando di bordo deve curare l'aggiornamento del Codice ovvero  della
Risoluzione come sopra specificato. Per le navi che trasportano merci
pericolose soltanto eccezionalmente,  o  che  trasportano  unicamente
determinati tipi di merci pericolose, in luogo del predetto Codice e'
sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni necessarie per
la sicurezza del trasporto delle merci in questione. 
5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE  IMO
  A. 581(14) COME EMENDATA 
    5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un  documento
attestante la  rispondenza  al  punto  5  della  Risoluzione  IMO  A.
581(14), come emendata, rilasciato dall'Amministrazione del paese  di
immatricolazione - ovvero da organismi autorizzati  dalla  stessa  -,
oppure dal costruttore. 
6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO 
    6.1. Salvo quanto previsto  dai  successivi  punti  9  e  10  per
ottenere l'autorizzazione all'imbarco,  ovvero  il  nulla  osta  allo
sbarco di merci pericolose, si  applicano  le  seguenti  disposizioni
generali. 
    L'armatore, il raccomandatario marittimo o  il  comandante  della
nave presenta all'autorita' marittima, con almeno 24 ore di  anticipo
rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza
intesa ad ottenere l'autorizzazione  all'imbarco  e  trasporto  o  il
nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi  annesso  3).  In
sede locale l'autorita' marittima puo'  determinare  tempi  inferiori
per  la  presentazione  dell'istanza,  in  relazione  a   particolari
esigenze di traffico. 
    Per il trasporto di merci pericolose della  classe  7  (materiale
radioattivo), qualora in relazione all'attivita' o allo stato  fisico
di tali materie si realizzino le condizioni  di  cui  all'articolo  8
a),b),c) del dPCM 10 febbraio 2006, il  vettore  autorizzato  di  cui
all'articolo  5  della  legge  1860/62,  deve   altresi'   comunicare
all'autorita' marittima del porto di partenza e,  per  le  spedizioni
nazionali, anche all'autorita' marittima del porto di arrivo,  almeno
15 giorni prima della data di spedizione, quanto segue: 
      a) informazioni sulla data  di  spedizione,  data  presunta  di
arrivo, percorso previsto e piano di viaggio; 
      b)  nome  e  caratteristiche  chimico-fisiche   del   materiale
radioattivo; 
      c) attivita' e/o quantita' in massa del materiale radioattivo. 
    6.2. L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve  essere
compilata  in  duplice  copia.  Ferma  restando  l'osservanza   della
normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza,  unitamente  ai
relativi allegati, puo' essere trasmessa all'autorita' marittima  via
facsimile, via posta elettronica od  altro  mezzo  riconosciuto,  ivi
compreso il PMIS (previsto dall'art. 14-bis  del  d.lgs.  196/2005  e
s.m.i). 
    6.3. L'istanza (vedi annessi 3  e  4),  riferita  alla  totalita'
delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere: 
      a) dati nave: 
        1. nome, numero IMO,  nazionalita',  stazza  lorda,  data  di
impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione; 
        2. data e ora di previsto arrivo/partenza; 
        3. ormeggio previsto in porto; 
        4.  numero  totale  di  persone  a  bordo.  Per  le  navi  da
passeggeri  in  partenza  il  comandante  deve  fornire   un   numero
indicativo che deve essere confermato,  o  modificato,  all'Autorita'
Marittima alla partenza dell'unita'. 
      b) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare: 
        1. porto di destinazione o di provenienza; 
        2. numero  UN,  nome  di  spedizione  appropriato,  classe  o
divisione e, quando assegnati, rischio/i sussidiario/i  e  gruppo  di
imballaggio; 
        3. numero  dei  colli,  tipo  di  imballaggio  (eventualmente
integrato col codice di identificazione) e  massa  lorda  o  netta  o
volume; 
        4.   codice    alfanumerico    del    contenitore    o    dei
contenitori-cisterna; 
        5. targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata  su
veicolo stradale autopropulso o rimorchiabile; 
        6. numero del carro ferroviario, qualora si tratti  di  merce
caricata su carro ferroviario; 
        7. numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti
di merce caricata su chiatta; 
        8. l'indicazione "inquinante marino" o "marine pollutant", se
applicabile; 
      c) una dichiarazione che attesti, come appropriato, che: 
        1. sulla base delle  dichiarazioni  fornite  dall'armatore  o
noleggiatore, la nave e' in possesso della pertinente  documentazione
di cui al punto 4 del presente allegato in corso di validita'; 
        2. sulla base delle dichiarazioni ricevute: 
          1. gli imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi
sono approvati e collaudati in conformita' alle norme del codice IMDG
ovvero  alle  pertinenti  norme  nazionali   qualora   impiegati   in
navigazione nazionale; 
          2. i recipienti a pressione sono approvati  in  conformita'
alle norme del Codice IMDG, alle norme ADR/RID ovvero alle pertinenti
norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale; 
          3. i contenitori sono omologati e collaudati in conformita'
alla convenzione CSC '72 come emendata; 
          4.  i  veicoli  stradali  sono  conformi   alla   normativa
stradale; 
          5. i veicoli stradali sono  in  possesso  di  un  documento
attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14)
come emendata; 
          6. i veicoli stradali  sono  in  possesso  della  carta  di
circolazione   rilasciata   dall'Amministrazione   del    paese    di
immatricolazione; 
          7. i veicoli cisterna, i contenitori cisterna,  ed  i  CGEM
sono  omologati  e  collaudati  in  conformita'  alle  vigenti  norme
contenute nel codice IMDG o alle  pertinenti  norme  nazionali,  come
appropriato; 
          8. i carri ferroviari, i carri  cisterna  ferroviari  ed  i
contenitori cisterna ferroviari sono autorizzati in conformita'  alle
vigenti norme sul trasporto ferroviario; 
        3. sulla base delle informazioni contenute nel  documento  di
trasporto (annesso 5): 
          1. i dati relativi alle merci riportano  il  corretto  nome
tecnico  e  la  corretta  descrizione  in  conformita'  alla  vigente
normativa nazionale; 
          2.  le   merci   pericolose   da   imbarcare   sono   state
correttamente imballate, marcate ed etichettate o  contrassegnate  e,
qualora contenute in unita'  di  trasporto  del  carico,  sono  state
appropriatamente stivate e fissate e le stesse  soddisfano  tutte  le
prescrizioni applicabili al trasporto secondo quanto  prescritto  dal
codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali; 
        4. sulla base delle dichiarazioni  ricevute  dal  comando  di
bordo,  lo  stivaggio  delle  merci  pericolose  e  delle  unita'  di
trasporto del carico, a bordo, e'  effettuato  a  cura  del  suddetto
comando, tenendo conto: 
          1. della certificazione della nave; 
          2. delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a
bordo; 
          3. dei criteri di separazione e  stivaggio  prescritti  dal
codice IMDG; 
          4. di quanto previsto dal manuale di stivaggio del  carico,
solo nel caso di imbarco e trasporto. 
    6.4. Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e
trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta,  prima
della sua  presentazione  all'autorita'  marittima,  al  visto  della
locale autorita' di polizia. 
    6.5.  All'istanza  deve   essere   allegata   la   documentazione
integrativa indicata al  successivo  punto  7,  come  necessario.  Il
raccomandatario marittimo, l'armatore  o  il  comandante  dell'unita'
deve, inoltre: 
      a) avere nella sua disponibilita', per gli eventuali  controlli
e verifiche da parte dell'autorita' marittima, copia  della  seguente
documentazione: 
        1. certificazione di idoneita' nave prevista  ai  punti  4.1,
4.2 e/o 4.3 del presente allegato; 
        2. documento di trasporto; 
        3. documento attestante  la  rispondenza  al  punto  5  della
Risoluzione IMO A. 581(14),  come  emendata,  qualora  la  merce  sia
imbarcata su veicolo stradale; 
        4. informazioni di cui al successivo punto 6.14; 
      b)  provvedere  ad  acquisire,  ove   espressamente   richiesto
dall'Autorita' Marittima, in caso di trasporto di merci pericolose in
cisterna  o  CGEM,  copia  del  certificato  di  visita  (iniziale  o
periodica) in  corso  di  validita'  ed,  in  aggiunta,  in  caso  di
trasporto di gas,  il  certificato  di  approvazione  della  cisterna
stessa. 
    6.6.   L'autorita'   marittima   -   mediante    l'esame    della
documentazione presentata -,  verifica  che  la  stessa  contenga  le
indicazioni prescritte dal presente allegato, che la nave sia  idonea
al  trasporto  delle  merci  pericolose  e,  se   necessario,   degli
autoveicoli, e che le merci pericolose  siano  ammesse  al  trasporto
marittimo. In esito al predetto esame autorizza l'imbarco e trasporto
o concede il nulla osta  allo  sbarco  (annesso  3)  e  procede  alle
previste attivita' di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN). 
    6.7. Copia dell'autorizzazione  all'imbarco  e  trasporto  o  del
nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente  che  provvede
per la consegna della stessa al comandante della  nave,  qualora  non
sia quest'ultimo l'istante.  L'autorita'  marittima  puo'  restituire
l'autorizzazione  o  il  nulla  osta  anche  via  fac-simile,   posta
elettronica  o  altro  mezzo  riconosciuto,  ivi  compreso  il   PMIS
(previsto dall'art. 14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i). 
    6.8.  Nei  porti  ove  ha  sede  l'Autorita'  Portuale,  ai  fini
dell'espletamento  dei  compiti  attribuiti  all'Autorita'   Portuale
stessa e della  velocizzazione  e  semplificazione  delle  operazioni
portuali,  l'Autorita'   Marittima   informa   l'Autorita'   Portuale
dell'avvio  della  procedura  per  il  rilascio   dell'autorizzazione
all'imbarco e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco  su  altre
navi delle merci pericolose, con modalita'  che  saranno  definite  a
livello locale  tra  la  stessa  Autorita'  Marittima  e  l'Autorita'
Portuale, sentiti gli operatori locali interessati. 
    6.9. Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora  la
documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la  nave
non  e'  ancora  presente  in  porto,  l'autorita'   marittima   puo'
rilasciare comunque l'autorizzazione all'imbarco  e  trasporto  o  il
nulla osta allo sbarco. 
    6.10.  Ai  fini  dell'imbarco,  trasporto  e  sbarco   di   merci
pericolose,  come  definite  al  punto  3  del   presente   allegato,
l'autorita' marittima puo' rilasciare,  in  relazione  a  particolari
esigenze locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e  trasporto
purche': 
      a) si tratti di un trasporto  marittimo  bilaterale  tra  porti
nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali; 
      b) siano sempre imbarcate  le  stesse  merci  pericolose,  alle
stesse condizioni ed in quantita' non superiore a  quella  dichiarata
nel precedente punto 6.3; 
      c) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e  con
gli stessi contenitori cisterna, veicoli cisterna  e  carri  cisterna
ferroviari,  veicoli  aventi   mezzi   di   propulsione   propria   o
rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa  o  colli,
individuati ai sensi del precedente punto 6.3; 
      d) si tratti di autorizzazione avente validita' non superiore a
novanta giorni. Copia  della  stessa  dovra'  essere  preventivamente
inviata, secondo le modalita' di cui  al  punto  6.11,  all'autorita'
marittima del porto di sbarco; 
      e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole  da
parte dell'autorita' marittima del porto di sbarco; 
      f) sia data preventiva comunicazione scritta (  mediante  posta
elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS previsto
dall'art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i) all'autorita'  marittima
del porto di imbarco dell'effettuazione di  ciascun  viaggio  con  la
specifica indicazione delle merci pericolose imbarcate, del mezzo  di
trasporto utilizzato e del numero di persone a bordo; 
      g)  la  nave  sia  dotata  di  sistema  AIS  in   possesso   di
certificazione MED qualora  la  nave  sia  adibita  al  trasporto  di
passeggeri; 
    6.10.1. Qualora il viaggio preannunciato, per  qualsiasi  motivo,
non possa essere effettuato, il comandante della nave deve  informare
tempestivamente, a mezzo di  comunicazione  scritta  (mediante  posta
elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi  compreso  il  PMIS),  le
autorita' marittime del  porto  di  imbarco  e  di  sbarco.  Su  tale
comunicazione deve essere apposto il visto  dell'autorita'  marittima
del porto di imbarco. 
    6.10.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto  6.10,
in presenza di peculiari situazioni locali,  le  autorita'  marittime
dei porti  di  imbarco  e  di  sbarco  possono  concordare  procedure
alternative che devono essere autorizzate dal Comando Generale  delle
Capitanerie di Porto.  Qualora  il  porto  di  sbarco  e  di  imbarco
insistano nella giurisdizione della stessa  autorita'  marittima,  e'
quest'ultima a proporre al  Comando  generale  delle  Capitanerie  di
porto le citate procedure alternative. 
    6.10.3. In  relazione  a  quanto  previsto  dal  paragrafo  6.10,
l'autorita' marittima che rilascia l'autorizzazione  deve  comunicare
al Comando generale (ssn@mit.gov.it) l'identificativo della  nave,  i
porti interessati e il periodo di validita' dell'autorizzazione (  ex
d.lgs. 196/2005 e s.m.i.)  e  non  deve  procedere  all'attivita'  di
notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN). 
    6.11. Nel caso di traffici commerciali  fra  i  porti  nazionali,
indicati nella lista delle  merci  pericolose  da  imbarcare/sbarcare
(Annesso 4), fatte salve eventuali limitazioni a carattere locale  in
materia di sicurezza portuale, non e' necessario richiedere il  nulla
osta allo sbarco, ma e' sufficiente che le  autorita'  marittime  dei
porti di sbarco siano poste a conoscenza delle  merci  pericolose  in
arrivo. A tal fine, l'armatore, il  raccomandatario  marittimo  o  il
comandante  della  nave  trasmettono  via   fac-simile,   via   posta
elettronica  o  altro  mezzo  riconosciuto,  ivi  compreso  il  PMIS,
(previsto dall'art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i), all'Autorita'
marittima del porto di sbarco, l'autorizzazione concessa e i relativi
annessi. 
    Quanto sopra non esonera le autorita' marittime dagli obblighi di
cui  al  d.lgs.  196/2005  e  s.m.i.,  con  particolare   riferimento
all'attivita' di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN). 
    6.12. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione
all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo  sbarco  devono  essere
svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di  ufficio.  In  sede
locale l'autorita' marittima regolamenta  l'espletamento  eccezionale
di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio. 
    6.13.  Nel  caso  di  imbarco,  trasporto  o  transito  di  merci
pericolose, il comandante della nave, prima della partenza, deve  far
consegnare all'autorita' marittima copia  del  documento  di  cui  al
punto  4.5  del  presente  allegato  -  nonche'  al   raccomandatario
marittimo o all'armatore - , che dovra' conservarlo fra i  suoi  atti
fino all'avvenuto sbarco delle merci pericolose ivi riportate. 
    6.14. Al comandante della nave  devono  essere  consegnate  prima
dell'imbarco,  a  cura  del  raccomandatario  marittimo,  appropriate
informazioni,  fornite  dallo  speditore,  circa  le   procedure   di
emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con  il  trasporto
di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite da: 
      a) appropriate annotazioni estrapolate  dalla  lista  speciale,
dal manifesto o dalla dichiarazione  delle  merci  pericolose;  o  in
alternativa 
      b) schede  di  sicurezza  contenenti  le  informazioni  di  cui
all'art. 31 ed all'Allegato II del  Regolamento  REACH  1907/2006/CE,
cosi' come integrato dal successivo  Regolamento  453/2010/UE;  o  in
alternativa 
      c) copia della scheda di sicurezza (safety data  sheet);  o  in
alternativa 
      d) informazioni di cui alle procedure di emergenza per navi che
trasportano merci pericolose (guida EmS), e alla guida per  il  primo
soccorso medico (MFAG). 
    Inoltre, al comandante della nave, a cura dello  spedizioniere  o
del raccomandatario marittimo, devono  essere  forniti  i  numeri  di
chiamata di emergenza dello speditore. 
    6.15. La presentazione della documentazione di cui  ai  paragrafi
6.3 e 6.13 equivale alle comunicazioni previste dagli artt.  4  e  13
del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196. Le autorita'  marittime,  pertanto,
dovranno successivamente, provvedere all'attivita'  di  notifica  sul
sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia  un  sistema  automatico
alternativo. 
7. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER DETERMINATE
  TIPOLOGIE DI MERCI PERICOLOSE 
    7.1. Per le materie radioattive: 
      a) copia del decreto di autorizzazione al trasporto di  materie
radioattive rilasciato al vettore ai sensi della normativa vigente in
materia.  Qualora  si  intenda  effettuare   un   trasporto   singolo
occasionale deve  essere  allegata  la  comunicazione  effettuata  al
Prefetto e alle ASL delle Province nelle quali ha inizio e termine il
trasporto stesso; 
      b)  dati  relativi  ai  mezzi  di  trasporto   utilizzati   per
l'ingresso  o  l'uscita  dal  porto  del  materiale  radioattivo   da
imbarcare o sbarcare; 
      c) nei casi di imbarco  e  sbarco,  dichiarazione  a  cura  del
vettore, da parte di un esperto qualificato attestante che sono state
osservate tutte le procedure previste dalla vigente normativa per  il
trasporto di materie radioattive; 
    7.2. Per gli esplosivi: 
      a) copia dell'autorizzazione al  trasporto  o  del  nulla  osta
rilasciati dagli organi competenti, secondo  quanto  stabilito  dalle
norme in vigore. La predetta documentazione non e' necessaria per  il
trasporto  di  esplosivi  effettuato   con   navi   mercantili,   non
militarizzate, per conto delle forze armate e dei corpi armati; 
      b) la sotto elencata  documentazione  per  veicoli  stradali  e
carri ferroviari: 
        1.  carta  di  circolazione,  per  i  veicoli  stradali,  con
annotazione sulla stessa dell'idoneita' al  trasporto  di  esplosivi.
Per  i  veicoli  immatricolati  all'estero  puo'   essere   accettata
certificazione  equivalente  rilasciata  dall'autorita'  estera.   In
assenza di tale  certificazione,  essa  deve  essere  richiesta  alla
competente autorita' italiana. 
        2. dichiarazione del caricatore attestante che: 
          1. i veicoli stradali ed  i  carri  ferroviari  sono  stati
esaminati prima della caricazione e  non  presentano  deformazioni  o
lesioni degli elementi strutturali e dei ganci  per  l'attacco  delle
rizze, tali da pregiudicarne la robustezza; 
          2. lo stivaggio sui veicoli stradali e sui carri ferroviari
e' stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal codice IMDG
o alle pertinenti norme nazionali come appropriato; 
          3. i veicoli stradali ed i carri ferroviari non  contengono
altre merci e/o esplosivi incompatibili tra di loro; 
          4. i colli sono  stati  esaminati  per  accertare  la  loro
integrita'; 
          5. i colli sono stati sistemati nei veicoli stradali e  nei
carri ferroviari  in  modo  da  evitare  qualsiasi  loro  spostamento
durante il trasporto; 
          6. i colli sono stati correttamente imballati,  marcati  ed
etichettati; 
        3. il/i vettore/i terrestre/i, in calce alla dichiarazione di
cui sopra, deve/devono attestare che quanto rappresentato in essa non
e' venuto meno nel corso del viaggio terrestre di loro competenza; 
      c) la sottoelencata documentazione per i contenitori: 
        1. dichiarazione del caricatore attestante che: 
          1. i contenitori  sono  stati  esaminati  prima  di  essere
caricati e sono risultati in buone  condizioni,  puliti,  asciutti  e
rivestiti internamente in conformita' a quanto prescritto dal  codice
IMDG o alle pertinenti norme nazionali, come appropriato; 
          2. i contenitori non contengono altre merci  e/o  esplosivi
incompatibili tra loro; 
          3. i colli sono  stati  esaminati  per  accertare  la  loro
integrita'; 
          4. i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo  da
evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto; 
          5. i  colli  ed  i  contenitori  sono  stati  correttamente
imballati, marcati ed etichettati; 
        2. dichiarazione del/i vettore/i terrestre/i attestante che i
contenitori, durante il trasporto, non  hanno  subito  danneggiamenti
che ne pregiudichino l'integrita' strutturale o che possano provocare
la fuoriuscita del contenuto dei colli; 
      d)  dati  relativi  ai  mezzi  di  trasporto   utilizzati   per
l'ingresso o l'uscita  dal  porto  degli  esplosivi  da  imbarcare  o
sbarcare. 
    7.3. Per i rifiuti pericolosi: 
      a) La documentazione per la tracciabilita' dei rifiuti prevista
dagli articoli 188-bis, 188-ter e 193 del d.lgs. 3  aprile  2006,  n.
152 e successive modifiche e integrazioni; 
      b) solo  per  spedizioni  transfrontaliere  da  e  verso  paesi
comunitari e paesi terzi, copia dei documenti di  accompagnamento  di
cui al regolamento CE n. 1013/2006 del Consiglio del 14 giugno 2006 e
successive modifiche, n. 152 nonche' la garanzia finanziaria  di  cui
al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n.  370  fintanto  che  non
sara' sostituito dal decreto di cui all'art. 194 comma 4 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      c)  limitatamente  al  trasporto  su   carri   ferroviari,   la
documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con
quella prevista dall'art. 3, comma 1,  lettera  b)  del  decreto  del
Presidente del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308. 
    7.4. Per alcune merci pericolose per  le  quali  il  Codice  IMDG
richiede dichiarazioni aggiuntive, le stesse devono essere  riportate
sul documento di trasporto (annesso 5). 
    7.5. La  documentazione  indicata  nel  presente  punto  7.  deve
riportare, in corrispondenza di ogni firma, in caratteri stampatello,
il nome ed il  cognome  di  chi  appone  la  firma,  nonche'  la  sua
posizione  all'interno  dell'organizzazione  o  della   societa'   di
appartenenza. Essa puo' essere presentata  in  fotocopia,  anche  non
autenticata, oppure inviata via fac-simile, posta elettronica o altro
mezzo riconosciuto ivi compreso il PMIS previsto dall'art.14-bis  del
d.lgs. 196/2005 e s.m.i. 
8. TRANSHIPMENT: PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI SBARCO E REIMBARCO  -
  NULLA OSTA ALLO SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO 
    8.1. Le  presenti  procedure  si  applicano  alle  operazioni  di
transhipment di merci  pericolose,  con  esclusione  delle  classi  1
(esplosivi) - tranne per quelle classificate con il codice 1.4S,  6.2
(infettanti), 7 (radioattivi) e dei  rifiuti  pericolosi  in  genere,
trasportati in colli, contenitori e contenitori cisterna. 
    8.2. Per il nulla osta allo sbarco di merci in  transhipment,  in
luogo dell'istanza dovra' essere presentata da  parte  dell'armatore,
raccomandatario marittimo o comandante della nave, con almeno 24  ore
di anticipo rispetto al previsto  sbarco  della  merce  o  con  tempi
inferiori determinati in  sede  locale  dall'autorita'  marittima  in
relazione ad esigenze locali, una "comunicazione" in  carta  semplice
(annesso 6), in duplice copia, contenente: 
      a) i seguenti dati: 
        1. nome, nazionalita', stazza lorda e data di previsto arrivo
della nave da cui devono essere sbarcate le merci; 
        2. ormeggio previsto della nave in porto; 
        3. porto di provenienza  e  di  prevista  destinazione  delle
merci; 
        4. nome, nazionalita', stazza lorda e data  di  arrivo  della
nave o delle navi su cui e'  previsto  il  successivo  imbarco  delle
merci, specificando quali merci verranno  imbarcate  per  ogni  nave;
qualora i predetti dati non siano noti al momento dello  sbarco,  gli
stessi  dovranno  essere  comunicati  all'atto  della  richiesta   di
autorizzazione all'imbarco; 
        5.  codice  alfanumerico  nel  caso  dei  contenitori  o  dei
contenitori-cisterna; 
        6. numero  dei  colli,  tipo  di  imballaggio  (eventualmente
integrato col codice di identificazione) e  massa  lorda  o  netta  o
volume; 
        7. nome  di  spedizione  appropriato,  numero  UN,  classe  o
divisione e, quando assegnato, gruppo di imballaggio delle merci; 
        8. numero totale di persone a bordo; 
      b) nella comunicazione deve essere attestato, sulla base  delle
dichiarazioni ricevute, che: 
        1. la nave e' in possesso della pertinente documentazione  di
cui al punto 4. del presente allegato, in corso di validita'; 
        2. i contenitori sono omologati e collaudati  in  conformita'
alla Convenzione CSC '72, come emendata; 
        3.  gli  imballaggi,  i  grandi  imballaggi,  i   contenitori
intermedi,  i  contenitori  per  il   trasporto   alla   rinfusa,   i
contenitori-cisterna, i recipienti a pressione, i CGEM  ovvero  altre
CTU utilizzate per  il  trasporto  sono  omologati  e  collaudati  in
conformita' alle disposizioni del codice IMDG o alle pertinenti norme
nazionali, ove applicabili; 
        4. i dati relativi alle  merci  riportano  il  corretto  nome
tecnico e la  corretta  descrizione  in  conformita'  alla  normativa
internazionale; 
        5. le merci pericolose sono correttamente imballate,  marcate
ed etichettate o contrassegnate e, qualora  contenute  in  unita'  di
trasporto del carico, sono appropriatamente stivate e  fissate  e  le
stesse soddisfano tutte  le  prescrizioni  applicabili  al  trasporto
secondo quanto prescritto dal codice IMDG  o  alle  pertinenti  norme
nazionali; 
    8.3.  L'autorita'  marittima,  dopo  aver   verificato   che   la
comunicazione  sia  completa  in  ogni  sua  parte  e  che  le  merci
pericolose siano ammesse al  trasporto,  restituisce  al  richiedente
copia della comunicazione stessa, con le determinazioni adottate;  il
richiedente provvede per la consegna della stessa al comandante della
nave qualora non sia quest'ultimo  l'istante.  L'autorita'  marittima
puo' restituire la comunicazione vistata anche via fac-simile,  posta
elettronica o altro mezzo riconosciuto ivi compreso il PMIS, previsto
dall'art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i. 
    8.4. Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci  in
sosta per il successivo reimbarco dovra' essere presentata l'apposita
istanza di cui all'annesso 7. 
    8.5. All'istanza di autorizzazione all'imbarco e  trasporto  deve
essere allegata esclusivamente copia della comunicazione  di  cui  al
precedente punto 8.2 vistata dall'autorita' marittima. 
    8.6.  Alle  operazioni  di  sbarco  e  successivo  reimbarco   si
applicano, altresi', le norme di cui ai precedenti  punti  6.5,  6.8,
6.9, 6.12, 6.13 e, solo per l'imbarco, 6.2 e 6.14. 
    8.7.  Per   le   operazioni   effettuate   presso   i   "terminal
specializzati",  l'autorita'  marittima  puo'   stabilire   ulteriori
semplificazioni  in  merito  alle  indicazioni  prescritte   per   la
comunicazione  di  cui  al  precedente  punto  8.2,  restando  salva,
comunque, l'indicazione del numero UN  e  della  classe  delle  merci
pericolose. 
    8.8. La presentazione della documentazione  di  cui  al  presente
punto 8 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e  13  del
d.lgs. 19 agosto 2005  n.  196.  Le  autorita'  marittime,  pertanto,
dovranno successivamente, provvedere all'attivita'  di  notifica  sul
sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia  un  sistema  automatico
alternativo. 
9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA' LIMITATE O IN
  QUANTITA' ESENTI 
    9.1. Nel caso di trasporto di sole merci pericolose imballate  in
quantita' limitate ( cosi' come  specificate  nel  capitolo  3.4  del
Codice  IMDG),  o  imballate  in  quantita'  esenti  (   cosi'   come
specificate nel capitolo 3.5 del Codice IMDG), a cura  dell'armatore,
del raccomandatario marittimo o del comandante della nave deve essere
presentato il documento di trasporto di cui all'annesso 5 (recante in
aggiunta  l'indicazione  "quantita'  limitata"  o  "LTD  QTY"  ovvero
quantita'  esenti"  o  "excepted  quantities",   come   appropriato),
integrato da una comunicazione riportante l'ubicazione a bordo  delle
merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo  e  l'orario
stimato di partenza. Eventuali dichiarazioni aggiuntive come indicato
nel  Codice  IMDG,  dovranno  essere  riportate  sul   documento   di
trasporto. 
    L'autorita' marittima, dopo aver verificato che la documentazione
sia completa in ogni sua  parte  e  che  le  merci  pericolose  siano
ammesse al trasporto, restituisce al richiedente  una  copia  vistata
del documento presentato che deve accompagnare  le  merci  pericolose
durante il trasporto ed essere esibito, su  richiesta,  all'autorita'
marittima del porto di sbarco. 
    9.2.  Al  comandante  della  nave  devono   essere   fornite   le
informazioni di cui al precedente punto 6.14. 
    9.3. La presentazione della documentazione di cui  al  punto  9.1
equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19
agosto 2005 n. 196 di attuazione della direttiva 2002/59/CE  relativa
all'istituzione di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di
informazione sul traffico navale. Le autorita'  marittime,  pertanto,
dovranno successivamente, provvedere all'attivita'  di  notifica  sul
sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia  un  sistema  automatico
alternativo. 
    9.4. E' fatto salvo quanto previsto al  punto  10.  del  presente
allegato. 
10 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN CONFORMITA' ALLE NORME ADR E  RID
  A BORDO DI NAVI TRAGHETTO CHE EFFETTUANO VIAGGI NAZIONALI DI DURATA
  LIMITATA 
    10.1 Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti,  a
bordo di navi traghetto, da carico e da passeggeri e'  consentito  il
trasporto di merci pericolose: 
      in  contenitori  e  in  colli  posti   su   veicoli   stradali,
autopropulsi  o  rimorchiabili,  e  su  carri  ferroviari  in  viaggi
nazionali di durata inferiore alle due ore e trenta minuti; 
      alla  rinfusa  in  veicoli   stradali,   carri   ferroviari   o
contenitori, posti su veicoli stradali o carri ferroviari  in  viaggi
nazionali di durata inferiore alle due ore e trenta minuti; 
      in  veicoli  cisterna,  in  carri   cisterna   ferroviari,   in
contenitori  cisterna  o  in  CGEM  posti  su  veicoli   stradali   -
autopropulsi o rimorchiabili -,  o  su  carri  ferroviari  in  viaggi
nazionali di durata inferiore alle due ore: 
    in conformita' alle norme ADR e alle norme RID, con  l'osservanza
delle seguenti prescrizioni: 
    10.1.1 il viaggio  deve  essere  effettuato  solo  in  condizioni
meteomarine favorevoli; 
    10.1.2 deve sempre  essere  riportata  la  marcatura  "inquinante
marino" o "marine  pollutant",  se  applicabile,  in  conformita'  al
codice IMDG; 
    10.1.3 in ogni caso deve essere rispettata la normativa  prevista
dal codice IMDG  relativa  alle  disposizioni  riguardanti  le  merci
pericolose   ammissibili   al   trasporto   (che   dovranno    essere
esclusivamente  quelle  elencate  nel  codice  IMDG  nonche'   quelle
espressamente autorizzate dall'Amministrazione) e  alle  disposizioni
di cui alla  parte  7  (disposizioni  concernenti  le  operazioni  di
trasporto), fatto salvo lo stivaggio e la segregazione dei  colli  su
veicoli  stradali,  autopropulsi  o   rimorchiabili,   e   su   carri
ferroviari, ovvero dei contenitori caricati  sugli  stessi  che  puo'
essere conforme all'ADR/RID.  Devono  inoltre  essere  rispettate  le
eventuali limitazioni nonche' le modalita' di trasporto imposte dalle
certificazioni di sicurezza della nave. Eventuali eccezioni  rispetto
a quanto previsto dal presente punto saranno  valutate  di  volta  in
volta dall'Amministrazione. 
    10.1.4  Il  trasporto  di  sole  merci  pericolose  imballate  in
quantita' limitate e/o imballate in quantita' esenti non e'  soggetto
alla presentazione dell'istanza di cui  all'annesso  3  del  presente
allegato ed alla documentazione di cui al precedente punto  6.14.  In
tali casi, non essendo previsto alcun documento dall'ADR e  dal  RID,
dovra' essere presentata all'autorita' marittima del porto d'imbarco,
a cura dell'interessato, una comunicazione scritta che  il  trasporto
e' effettuato in regime di merci pericolose  imballate  in  quantita'
limitate  e/o  imballate  in  quantita'  esenti  conformemente   alle
esenzioni previste ai Capitoli 3.4 e 3.5 dall'ADR e dal RID. 
    Tale comunicazione deve altresi'  riportare  la  tipologia  della
merce pericolosa (UN Number e proper shipping name),  l'ubicazione  a
bordo del veicolo che trasporta merci pericolose,  il  numero  totale
delle persone a bordo e l'orario stimato di partenza. 
    L'autorita' marittima, dopo aver verificato che la documentazione
presentata sia completa in ogni sua parte e che le  merci  pericolose
siano ammesse al trasporto,  restituisce  al  richiedente  una  copia
vistata della  stessa  che  deve  accompagnare  le  merci  pericolose
durante il trasporto ed essere esibita, su  richiesta,  all'autorita'
marittima del porto di sbarco. 
    10.1.5 ll documento di trasporto  previsto  dalle  norme  RID/ADR
contenente l'indicazione delle merci pericolose presenti a bordo  del
veicolo stradale o  del  carro  ferroviario  puo'  essere  presentato
all'autorita'  marittima  del  porto  d'imbarco,  in  alternativa  al
documento di trasporto di cui all'annesso 5  del  presente  allegato,
fermo restando l'obbligo di indicazione "inquinante marino" o "marine
pollutant", se applicabile, in conformita' al codice IMDG. 
    10.1.6 La presentazione della documentazione di cui ai  paragrafi
10.1.4 e 10.1.5 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4  e
13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196  di  attuazione  della  direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
monitoraggio e di informazione  sul  traffico  navale.  Le  autorita'
marittime,    pertanto,    dovranno    successivamente,    provvedere
all'attivita' di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN),  qualora  non
vi sia un sistema automatico alternativo.