Allegato Scheda tecnica della indicazione geografica «Williams Friulano» o «Williams del Friuli» 1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Williams Friulano o Williams del Friuli. Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta ottenuta da pere Williams (Pyrus communis L. cv. Williams). La denominazione Williams Friulano o Williams del Friuli (da qui in poi Williams Friulano) e' esclusivamente riservata all'acquavite di pere Williams ottenuta da materie prime di origine italiana, distillata in impianti ubicati nel Friuli-Venezia Giulia. 2. Descrizione della bevanda spiritosa: a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto: e' ottenuta esclusivamente da fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo di pere Williams o di fermentato di pere Williams; la distillazione e' effettuata a meno di 86 % vol.; ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1350 g/hl di alcole a 100 % vol.; il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 37,5 % vol.; non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito; non e' aromatizzata. b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene: titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume; tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume. c) Zona geografica interessata: L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa. Il Williams Friulano e' ottenuto per distillazione di pere Williams o del mosto di pere Williams, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco. La distillazione delle pere Williams o del mosto di pere Williams in impianto discontinuo deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume affinche' il distillato presenti un aroma e un gusto proveniente dalla materia prima. Entro tale limite e' consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle pere Williams o del mosto di pere Williams avviate alla distillazione. Nella preparazione dell'acquavite Williams Friulano e' consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. Il Williams Friulano puo' essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica. Il distillato di pere Williams, cosi' come documentato in numerosi testi, rientra nella gamma di distill.ati che, in passato, venivano prodotti in Carnia e nel resto del Friuli. Le informazioni piu' antiche, al pari di altri distillati di frutta, risalgono all'epoca della Repubblica di Venezia e si ritrovano negli atti del comune carnico di Arta (poi Arta Terme) (AA.VV., Perarias Melarias... Frutticultura in Carnia, Lithostampa, Pasian di Prato -UD-, 1998; Castagnaviz, M., Carnia agroalimentare, Chiandetti, Reana del Rojale -UD-, 1990). Dodici distillatori muniti di licenza statale sono documentati nel comune di Arta Terme gia' agli inizi del XX secolo. Da allora il distillato si diffuse in tutto il Friuli, di pari passo alla coltivazione di questa varieta' di pere, mantenendo invariati i metodi di distillazione e di produzione (cisterne e attrezzature di macinazione e di conservazione del macinato in fermentazione, impianto di distillazione in rame, magazzini fiduciari e imbottigliamento in vetro). Successivamente le fonti di approvvigionamento si sono estese ad altri territori del Nord-Est d'Italia e all'Emilia-Romagna a causa delle accresciute necessita' di materia prima e alla progressiva riduzione della coltivazione e raccolta in loco. f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali : D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297. g) Nome e indirizzo del richiedente: Federvini - Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini - via Mentana 2b, 00185 Roma. h) Norme specifiche in materia di etichettatura. Il Williams Friulano deve essere etichettato in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.