(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli
Bolognesi Pignoletto» di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle
uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Grechetto  Gentile
(localmente conosciuto con il nome Alionzina) per almeno 1'85%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve  di
altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione, non
aromatici, nella  Regione  Emilia-Romagna  presenti  nei  vigneti  in
ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino  a  un  massimo  del
15%; in tale ambito del 15% possono concorrere  le  uve  dei  vitigni
Pinot nero e/o Pinot grigio vinificate in bianco. 
    2.  Il  vino  «Colli  Bolognesi  Pignoletto»  accompagnato  dalla
specificazione «Classico» deve essere ottenuto da uve  e  provenienti
da vigneti costituiti per almeno il 95% dal vitigno Grechetto Gentile
(localmente conosciuto con il nome Alionzina). 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve  di
altri vitigni idonei alla coltivazione, non aromatici, nella  Regione
Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale,  da  soli  o
congiuntamente, fino a un massimo del 5%.