Art. 2. Base ampelografica 1. I vini Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Grechetto Gentile (localmente conosciuto con il nome Alionzina) per almeno 1'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione, non aromatici, nella Regione Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%; in tale ambito del 15% possono concorrere le uve dei vitigni Pinot nero e/o Pinot grigio vinificate in bianco. 2. Il vino «Colli Bolognesi Pignoletto» accompagnato dalla specificazione «Classico» deve essere ottenuto da uve e provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dal vitigno Grechetto Gentile (localmente conosciuto con il nome Alionzina). Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione, non aromatici, nella Regione Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.