Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere quelle tipiche della zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. I sesti di impianto ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono consentite solo le forme di allevamento a spalliera e cortina semplice o doppia cortina, con esclusione in ogni caso delle forme a raggi. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. Fatti salvi i vigneti esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare, che possono pertanto essere iscritti al relativo Schedario se in possesso dei requisiti sopraindicati, per i nuovi impianti e reimpianti la densita' minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno 2500 viti. 5. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti: ===================================================================== | | Produzione massima | Titolo alcolometrico | | | (t/ha) | vol. naturale minimo | +=====================+====================+========================+ | «Colli Bolognesi | | | |Pignoletto» frizzante| 12 | 10 | +---------------------+--------------------+------------------------+ | «Colli Bolognesi | | | |Pignoletto» spumante | 12 | 9,5 | +---------------------+--------------------+------------------------+ | «Colli Bolognesi | | | |Pignoletto» superiore| 11 | 11 | +---------------------+--------------------+------------------------+ | «Colli Bolognesi | | | |Pignoletto» Classico | | | |Superiore | 9 | 12 | +---------------------+--------------------+------------------------+ 6. La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata. 7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere riportati nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutte le uve prodotte. Tale supero potra' essere impiegato per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pignoletto» o dei vini IGT di ricaduta, se ne possiede le caratteristiche. Detta possibilita' di utilizzo dell'esubero e' subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria. 8. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Emilia Romagna fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 9. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Emilia Romagna, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 5, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi. 10. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Emilia Romagna, su proposta del Consorzio di Tutela, puo' fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9.