(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a Denominazione  di  Origine  Controllata  e
Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere  quelle  tipiche
della zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed  ai
vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    2. I sesti di impianto ed i  metodi  di  potatura  devono  essere
quelli tradizionali della zona e comunque atti a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini. Sono consentite solo  le  forme
di allevamento a spalliera e cortina semplice o doppia  cortina,  con
esclusione in ogni caso delle forme a raggi. 
    3.  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura  ed  e'  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    4. Fatti salvi i vigneti esistenti alla data di approvazione  del
presente  disciplinare,  che  possono  pertanto  essere  iscritti  al
relativo Schedario se in possesso dei requisiti sopraindicati, per  i
nuovi impianti e reimpianti la densita' minima di  ceppi  per  ettaro
deve essere di almeno 2500 viti. 
    5. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti  destinati
alla produzione dei vini a Denominazione  di  Origine  Controllata  e
Garantita  «Colli  Bolognesi  Pignoletto»  ed  il  rispettivo  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti: 
    
=====================================================================
|                     | Produzione massima |  Titolo alcolometrico  |
|                     |       (t/ha)       |  vol. naturale minimo  |
+=====================+====================+========================+
| «Colli Bolognesi    |                    |                        |
|Pignoletto» frizzante|         12         |           10           |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| «Colli Bolognesi    |                    |                        |
|Pignoletto» spumante |         12         |           9,5          |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| «Colli Bolognesi    |                    |                        |
|Pignoletto» superiore|         11         |           11           |
+---------------------+--------------------+------------------------+
| «Colli Bolognesi    |                    |                        |
|Pignoletto» Classico |                    |                        |
|Superiore            |          9         |           12           |
+---------------------+--------------------+------------------------+
    
    6. La resa massima  di  uve  in  coltura  promiscua  deve  essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata. 
    7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Colli Bolognesi  Pignoletto»  devono  essere
riportati nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale  non
superi del 20% il limite medesimo.  Oltre  detto  limite  percentuale
decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita per tutte  le  uve  prodotte.  Tale  supero  potra'  essere
impiegato per la produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Pignoletto» o dei vini IGT di ricaduta, se  ne  possiede
le caratteristiche. Detta possibilita' di  utilizzo  dell'esubero  e'
subordinata a specifica autorizzazione regionale,  su  richiesta  del
Consorzio di tutela e  sentite  le  Organizzazioni  professionali  di
categoria. 
    8. In caso di  annata  sfavorevole,  se  necessario,  la  Regione
Emilia Romagna  fissa  una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della  zona  di
produzione di cui all'art. 3. 
    9. I conduttori interessati che prevedano di  ottenere  una  resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Emilia  Romagna,  ma
non superiore a quella  fissata  dal  precedente  punto  5,  dovranno
tempestivamente, e comunque almeno  5  giorni  prima  della  data  di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la
stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata  agli  organi
competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi. 
    10. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Emilia Romagna, su proposta del  Consorzio  di  Tutela,  puo'
fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro  inferiori  a
quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita'
di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si
applicano le disposizioni di cui al comma 9.