(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le  loro
peculiari caratteristiche. 
    2. Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e
Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere effettuate nella
zona di cui all'art. 3, punto 1. 
    3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione,  unicamente  per  i  vini  a  Denominazione  di   Origine
Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» nelle  tipologie
«frizzante» e «spumante», di cui all'art. 1, comma 1,  e'  consentito
che le operazioni di presa di spuma, facenti parte  del  processo  di
vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio
amministrativo del Comune di Bologna e del comune di  Castelvetro  di
Modena della provincia di Modena. 
    4.  Conformemente  all'art.  8  del  Reg.  CE  n.  607/2009,   le
operazioni di imbottigliamento dei vini a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Colli Bolognesi  Pignoletto»  devono  essere
effettuate nella zona di cui all'art. 3, punto 1,  per  salvaguardare
la qualita' e assicurare l'efficacia dei controlli. 
    5.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione,  unicamente  per  i  vini  a  Denominazione  di   Origine
Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» nelle  tipologie
«frizzante» e «spumante», di cui all'art. 1, comma 1,  e'  consentito
che  le  operazioni   di   imbottigliamento   siano   effettuate   in
stabilimenti situati nel  territorio  amministrativo  del  Comune  di
Bologna e del comune di Castelvetro  di  Modena  della  provincia  di
Modena. 
    6. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  per  i  vini  a
Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita  «Colli  Bolognesi
Pignoletto» non deve essere superiore a: 
    
        =====================================================
        |                       | Resa in vino finito prima |
        |                       |    delle elaborazioni     |
        +=======================+===========================+
        | «Colli Bolognesi      |                           |
        |Pignoletto» frizzante  |            70%            |
        +-----------------------+---------------------------+
        | «Colli Bolognesi      |                           |
        |Pignoletto» spumante   |            70%            |
        +-----------------------+---------------------------+
        | «Colli Bolognesi      |                           |
        |Pignoletto» superiore  |            70%            |
        +-----------------------+---------------------------+
        | «Colli Bolognesi      |                           |
        |Pignoletto» Classico   |                           |
        |Superiore              |            65%            |
        +-----------------------+---------------------------+
    
    Qualora la resa uva/vino superi detti limiti ma non il 75% per le
tipologie «Colli Bolognesi Pignoletto»  superiore,  «Colli  Bolognesi
Pignoletto»  frizzante  e  «Colli  Bolognesi   Pignoletto»   spumante
l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla  a  Denominazione  di  Origine
Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» e potra'  essere
eventualmente riclassificata a IGP. 
    Per la tipologia «Classico Superiore», qualora la  resa  uva/vino
superi il limite sopraindicato, ma non il 70%, l'eccedenza non  avra'
diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita  «Colli
Bolognesi   Pignoletto»   Classico   Superiore   e   potra'    essere
eventualmente riclassificata a «Colli Bolognesi Pignoletto»  per  una
delle tipologie previste all'art. 1 o ad altra DOP/IGP di ricaduta. 
    Oltre i limiti indicati ai commi  precedenti  decade  il  diritto
alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita  per  tutto  il
prodotto.