Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 2. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3, punto 1. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, unicamente per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» nelle tipologie «frizzante» e «spumante», di cui all'art. 1, comma 1, e' consentito che le operazioni di presa di spuma, facenti parte del processo di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo del Comune di Bologna e del comune di Castelvetro di Modena della provincia di Modena. 4. Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3, punto 1, per salvaguardare la qualita' e assicurare l'efficacia dei controlli. 5. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, unicamente per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» nelle tipologie «frizzante» e «spumante», di cui all'art. 1, comma 1, e' consentito che le operazioni di imbottigliamento siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo del Comune di Bologna e del comune di Castelvetro di Modena della provincia di Modena. 6. La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» non deve essere superiore a: ===================================================== | | Resa in vino finito prima | | | delle elaborazioni | +=======================+===========================+ | «Colli Bolognesi | | |Pignoletto» frizzante | 70% | +-----------------------+---------------------------+ | «Colli Bolognesi | | |Pignoletto» spumante | 70% | +-----------------------+---------------------------+ | «Colli Bolognesi | | |Pignoletto» superiore | 70% | +-----------------------+---------------------------+ | «Colli Bolognesi | | |Pignoletto» Classico | | |Superiore | 65% | +-----------------------+---------------------------+ Qualora la resa uva/vino superi detti limiti ma non il 75% per le tipologie «Colli Bolognesi Pignoletto» superiore, «Colli Bolognesi Pignoletto» frizzante e «Colli Bolognesi Pignoletto» spumante l'eccedenza non avra' diritto alla a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» e potra' essere eventualmente riclassificata a IGP. Per la tipologia «Classico Superiore», qualora la resa uva/vino superi il limite sopraindicato, ma non il 70%, l'eccedenza non avra' diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» Classico Superiore e potra' essere eventualmente riclassificata a «Colli Bolognesi Pignoletto» per una delle tipologie previste all'art. 1 o ad altra DOP/IGP di ricaduta. Oltre i limiti indicati ai commi precedenti decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto.