Art. 7. Etichettatura 1. Nell'etichettatura della tipologia «Colli Bolognesi Pignoletto» superiore accompagnato dalla specificazione «Classico», tale specificazione puo' essere anteposta alla menzione «superiore» oppure puo' essere omesso il riferimento alla menzione «superiore». 2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezione» e similari. 3 E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l' acquirente. 4 Le indicazioni tendenti a qualificare l'attivita' agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle norme comunitarie e nazionali. 5. Per i vini designati con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto», e' consentito l'uso della menzione «vigna», alle condizioni previste dalle norme vigenti. 6. Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente con fermentazione in bottiglia, e' obbligatorio riportare nell'etichettatura la dicitura «rifermentazione in bottiglia».