(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    1.   Nell'etichettatura   della   tipologia   «Colli    Bolognesi
Pignoletto» superiore accompagnato dalla  specificazione  «Classico»,
tale specificazione puo' essere anteposta alla  menzione  «superiore»
oppure puo' essere omesso il riferimento alla menzione «superiore». 
    2.  Nella  designazione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata e  Garantita  «Colli  Bolognesi  Pignoletto»  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare  di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi,
«extra», «fine», «scelto», «selezione» e similari. 
    3 E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  o  di  consorzi,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre
in inganno l' acquirente. 
    4 Le indicazioni  tendenti  a  qualificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliamento  quali  «viticoltore»,  «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle norme comunitarie e nazionali. 
    5.  Per  i  vini  designati  con  la  Denominazione  di   Origine
Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto»,  e'  consentito
l'uso della menzione «vigna», alle condizioni  previste  dalle  norme
vigenti. 
    6.  Nella  tipologia  frizzante  prodotta  tradizionalmente   con
fermentazione    in    bottiglia,    e'    obbligatorio     riportare
nell'etichettatura la dicitura «rifermentazione in bottiglia».