(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Colli Bolognesi Pignoletto» devono  essere  immessi  al  consumo  in
bottiglie di vetro di forma tradizionalmente usata  nella  zona,  con
esclusione della «dama», nelle  capacita'  previste  dalla  normativa
vigente. 
    2. Il vino a Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita
«Colli Bolognesi Pignoletto» Frizzante deve  essere  confezionato  in
bottiglie, nelle capacita'  previste  dalle  disposizioni  di  legge,
chiuse con tappo di sughero o altre chiusure previste dalla normativa
vigente. E' consentito l'uso del tappo «a fungo», di sughero o  altra
sostanza ammessa ad entrare in contatto con gli alimenti, pieno (tipo
«elastomero»), tradizionalmente utilizzato nella zona, trattenuto  da
fermaglio o spago con eventuale capsula di copertura di  altezza  non
superiore a 7 cm. 
    3 Il vino a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Colli Bolognesi Pignoletto» Spumante  deve  essere  confezionato  in
bottiglie di capacita' fino a 6000 ml nel  rispetto  della  normativa
vigente nonche' nelle seguenti capacita' superiori:  9000  ml,  12000
ml, 15000 ml. Le bottiglie devono essere chiuse con tappo a fungo  di
sughero o in altro  materiale  ammesso,  pieno  (tipo  «elastomero»),
trattenuto da fermaglio o spago e capsulone. 
    4. Il vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Colli Bolognesi Pignoletto» Superiore, anche con  la  specificazione
«Classico» devono essere immessi al consumo in bottiglie chiuse con i
dispositivi previsti dalla normativa vigente ad esclusione del  tappo
a corona.