(Allegato)
 
                               Allegato tecnico di cui al paragrafo 3 
 
 
Riferimenti  normativi  che   illustrano   situazioni   tipiche   che
  necessitano piani di razionalizzazione e di eventuale revisione del
  fabbisogno di personale. 
 
 
    Articolo 15 del d.l. n. 98/2011 in materia di liquidazione  degli
enti dissestati e  misure  di  razionalizzazione  dell'attivita'  dei
commissari  straordinari.  La  norma  prevede  che  «Fatta  salva  la
disciplina  speciale  vigente  per  determinate  categorie  di   enti
pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e  patrimoniale
di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da  non  potere  assicurare  la  sostenibilita'  e
l'assolvimento delle funzioni indispensabili,  ovvero  l'ente  stesso
non possa fare fronte ai debiti liquidi ed  esigibili  nei  confronti
dei  terzi   (...)   l'ente   e'   posto   in   liquidazione   coatta
amministrativa;  i  relativi  organi  decadono  ed  e'  nominato   un
commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non
procede a nuove assunzioni  (...).  Le  funzioni,  i  compiti  ed  il
personale a tempo indeterminato dell'ente  sono  allocati  (...)  nel
Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una
agenzia (...).» Inoltre, "nei casi in cui  il  bilancio  di  un  ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel  termine
stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione  di
disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i  relativi
organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale,  decadono
ed e' nominato un commissario (...)" che "approva  il  bilancio,  ove
necessario,  e  adotta   le   misure   necessarie   per   ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il
commissario chiede  che  l'ente  sia  posto  in  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di  cui
al precedente periodo il commissario puo' esercitare la  facolta'  di
cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei  confronti
del  personale  che  non   abbia   raggiunto   l'anzianita'   massima
contributiva di quaranta anni.». 
    Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 che ha previsto una
riorganizzazione significativa dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre  2010,
n. 183 con una sua graduale privatizzazione. 
    Articolo 15, comma 13, lettera c), del d.l.  n.  95/2012  che  ha
previsto «sulla base  e  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera   (...),   nonche'   tenendo   conto   della    mobilita'
interregionale» che le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano adottino, «nel rispetto  della  riorganizzazione  di  servizi
distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24  ore
su  24  sul  territorio  adeguandoli  agli  standard  europei,  (...)
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  servizio   sanitario
regionale (...), adeguando coerentemente le dotazioni  organiche  dei
presidi ospedalieri pubblici (...). La riduzione dei posti letto e' a
carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota  non  inferiore
al 50 per  cento  del  totale  dei  posti  letto  da  ridurre  ed  e'
conseguita  esclusivamente  attraverso  la  soppressione  di   unita'
operative complesse. (...).». 
    Interventi normativi che le Regioni hanno operato in  materia  di
riordino delle comunita' montane, nonche', in generale,  di  riordino
dei loro enti strumentali rientranti nel novero delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    Articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  «Ai
fini del concorso delle autonomie  regionali  e  locali  al  rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto  di
stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese  di  personale
(...) con azioni da modulare  nell'ambito  della  propria  autonomia,
rivolte (...) ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
      a)  riduzione  dell'incidenza  percentuale   delle   spese   di
personale rispetto al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso
parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile; 
      b)   razionalizzazione   e    snellimento    delle    strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni
dirigenziali in organico; (...)»; 
    Articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 secondo cui  «le
regioni devono  obbligatoriamente  adottare  misure  di  contenimento
della spesa per  il  personale,  ulteriori  rispetto  a  quelle  gia'
previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di  piani  di
riorganizzazione   finalizzati   alla   razionalizzazione   e    allo
snellimento   delle   strutture   burocratico-amministrative,   anche
attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione  delle
dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  in   misura   non
inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non
dirigenziale nella misura non inferiore al 10  per  cento.  Gli  enti
locali  adottano  le  misure   di   razionalizzazione   organizzativa
garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche  entro
i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo  263,  comma  2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire
l'effettivo  contenimento  della  spesa,  alle  unita'  di  personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani
obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nei limiti temporali della vigenza della predetta norma.».