Allegato 1
Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010
Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico
attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia
sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha
stabilito i criteri qualificanti seguenti:
1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati,
sia su strutture e infrastrutture pubbliche.
2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno
graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad
esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su
dati del censimento ISTAT.
3. Per una programmazione piu' adeguata alle singole tipologie di
edifici pubblici si dovra' al piu' presto ottenere un quadro
complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di
costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio
scuole, ospedali).
4. I criteri di assegnazione delle priorita' e di graduazione degli
interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per
gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di
danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di
perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle
attivita' di protezione civile successive a un terremoto.
5. Nella definizione delle priorita' su edifici privati e pubblici
dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del
rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto
dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione
civile. Particolare attenzione sara' posta su quelle situazioni
critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.
6. Per la prima annualita' ci si affidera' a stime di pericolosita'
di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a
valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili a livello
nazionale. Le previsioni di pericolosita' a medio termine saranno
prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di
consenso del mondo scientifico.
7. Sempre per la prima annualita' sara' possibile finanziare, oltre
agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli
su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che
consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a
partire dalla pericolosita' di base. Inoltre gli interventi su
edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati
sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o
coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche
siano controllate da commissioni di esperti.
8. Ai fini del conseguimento piu' rapido degli obiettivi di
riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di
rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche delle
costruzioni (DM 14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel
ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il
rafforzamento locale potra' essere applicato a condizione che siano
soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle
caratteristiche dell'organismo strutturale, e sara' finalizzato alla
eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali
tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine
sara' opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di
rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle
costruzioni,le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili,
stime speditive quantitative del rischio sismico).
9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno
essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un
livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la
possibilita' di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di
effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a
carico dell'ente beneficiario del contributo.
10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai
diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia
d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).
11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della
presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente
proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di
sotto delle quali non e' necessario intervenire ed i criteri di
sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad
esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali
infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli
scopi attuali.