(Allegato-art. 4)
                     Art. 4 - Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,  gestiti  dall'organismo
di controllo, delle  particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la
coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonche'  attraverso
la  dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo   delle
quantita' prodotte, e'  garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.
Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo secondo quanto disposto dal disciplinare  di  produzione  e
dal relativo piano di controllo.