(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari
ed ai loro compiti; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri, con  la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21  febbraio
2014, con il quale la  dott.ssa  Federica  Guidi  e'  stata  nominata
Ministro dello sviluppo economico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  febbraio
2014  con  il  quale  il  dott.  Carlo  Calenda  e'  stato   nominato
Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico; 
    Ritenuto in applicazione del comma 3 dell'articolo 10 della legge
23 agosto 1988, n. 400, di conferire al dott. Carlo  Calenda  deleghe
nelle materie di competenza del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art 1. 
 
    1.  Al  dott.  Carlo  Calenda  e'  delegata  la   trattazione   e
l'attuazione degli affari che attengono alle  materie  inerenti  alle
politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e della
politica commerciale internazionale, incluse le relative politiche di
incentivazione  alle  imprese,  con  particolare  riguardo  a  quelle
concernenti gli interventi del Piano Destinazione Italia e le  azioni
a tutela del Made in Italy  sui  mercati  internazionali,  nonche'  i
rapporti con le Amministrazioni competenti in relazione  ai  progetti
di cooperazione internazionale. 
    2. Al dott. Carlo Calenda e' delegata altresi' la  trattazione  e
l'attuazione, in raccordo con il  Vice  Ministro,  prof.  Claudio  De
Vincenti, delegato nella materia degli incentivi alle imprese,  delle
iniziative, attivita'  e  rapporti  istituzionali  volti  a  favorire
l'attrazione degli investimenti. 
    3. Al dott. Carlo Calenda  sono  altresi'  delegate  le  funzioni
connesse  all'attivita'  della  societa'  italiana  per  le   imprese
all'estero - Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990,  n.
100,  e  dell'ICE  -  Agenzia  per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane istituita  dal  comma
18  dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e
successivamente   sostituito   dall'articolo   22,   comma   6,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' dell'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  -
Invitalia, limitatamente agli  affari  che  ineriscono  alla  materia
dell'attrazione degli investimenti. 
    4. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare  la
trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a  materie  non
comprese nella presente delega. 
    5. Restano ferme la responsabilita' politica ai  sensi  dell'art.
95 della  Costituzione  e  le  funzioni  di  indirizzo  politico  del
Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nonche' le  funzioni  attribuite  alla  specifica
competenza dei dirigenti.