(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Al dott. Carlo Calenda sono altresi' delegate,  nelle  materie
rientranti nelle competenze di cui all'articolo 1 ed in coerenza  con
gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella  direttiva  generale
annuale per  l'azione  amministrativa,  le  richieste  di  parere  al
Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi  straordinari
al Capo dello Stato ed ai ricorsi  alle  Autorita'  indipendenti;  le
risposte ai rilievi  della  Corte  dei  conti;  le  interrogazioni  a
risposta scritta; la firma dei  decreti  di  variazione  di  bilancio
concernenti i capitoli dei relativi  centri  di  costo,  nonche'  gli
interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro,  per  lo
svolgimento  di  interrogazioni  a  risposta  orale  ed  ogni   altro
intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari,
secondo le direttive del Ministro. 
    2. Nell'ambito delle materie di cui all'articolo 1,  e'  delegato
l'esercizio di attivita' in ambito  internazionale  e  la  Presidenza
delle commissioni e dei comitati.