(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. Sono riservati alla firma  del  Ministro  gli  atti  normativi
adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e gli  altri
atti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera b), con le  modalita'
di  cui  al  successivo  comma  2,  e  lettere  e),  g)  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
    2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e  per  la
gestione, il  Ministro  provvedera',  qualora  siano  interessate  le
materie delegate, su proposta del Vice Ministro. 
    3. Il Vice Ministro  allo  sviluppo  economico,  per  le  materie
inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto,
dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del Consigliere  diplomatico,
ai sensi dell'articolo 1, comma 24-quinquies,  del  decreto-legge  18
maggio 2006, n. 181, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233.