(Allegato)
                                                             Allegato 
 
            MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 
 
    Il presente allegato  definisce  le  regole,  le  modalita'  e  i
modelli di rilevazione  del  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2014 ed e' strutturato secondo il seguente schema: 
A. ISTRUZIONI GENERALI 
    A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione 
    A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio 
    A.3. Creazione di nuove utenze 
    A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web  del  patto  di
stabilita' interno 
    A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto 
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/14  E  MONIT/14/A
  PER LE PROVINCE ED I  COMUNI  CON  POPOLAZIONE  SUPERIORE  A  1.000
  ABITANTI 
    B.1. Esclusioni dal saldo utile  ai  fini  del  monitoraggio  del
patto di stabilita' interno 
    B.1.1 Risorse e spese  correlate  a  dichiarazione  di  stato  di
emergenza 
    B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento 
    B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse 
    B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di  cui  ai  punti
B.1.1, B.1.2 e B.1.3 
    B.1.5 Esclusione dei pagamenti in conto  capitale  sostenuti  nel
primo semestre 2014 
    B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento 
    B.1.7 Spese sostenute dal comune di Campione di Italia 
    B.1.8 Spese sostenute dai comuni per gli interventi  di  edilizia
scolastica 
    B.1.9 Federalismo demaniale 
    B.1.10 Investimenti infrastrutturali 
    B.1.11 Risorse  provenienti  dalle  contabilita'  speciali  delle
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto 
    B.1.12 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012 
    B.1.13  Esclusione  del  corrispettivo  del  gettito  IMU   sugli
immobili di proprieta' comunale 
    B.1.14 Esclusione delle spese  per  interventi  portuali  per  il
comune di Piombino 
    B.1.15  Esclusione  delle  risorse  per  interventi  relativi  al
progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV) 
    B.1.16 Esclusione a favore dei comuni della  provincia  di  Olbia
colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 
    B.1.17 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi 
    B.1.18 Rimborso rate di ammortamento dei  mutui  da  parte  dello
Stato 
    B.1.19 Esclusione del contributo attribuito al comune  di  Milano
per la realizzazione di Expo 2015 
    B.1.20 Esclusione delle spese sostenute  dai  comuni  dell'Emilia
Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012  e  dai  successivi
eventi alluvionali 
    B.2. Alcune precisazioni 
    B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione 
    B.2.2 Patto orizzontale nazionale 
    B.2.3 Trasferimenti statali e regionali 
    B.2.4 Verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 
C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI 
A. ISTRUZIONI GENERALI 
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione 
    Le province  ed  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/14  allegato  al
presente decreto inserendo i dati richiesti in migliaia di euro. 
    Le risultanze del  patto  di  stabilita'  interno  devono  essere
trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web  predisposta  dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
    Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al  suo  utilizzo
sono consultabili all'indirizzo: 
 
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-
S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf. 
A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio 
    Cumulabilita' - I modelli devono essere compilati dagli enti  con
riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto  il
periodo di riferimento (es.: i dati  concernenti  il  primo  semestre
devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e  termina
il 30 giugno 2014). 
    Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede  il
blocco della procedura di acquisizione qualora  i  dati  del  secondo
semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le
voci di parte corrente, poiche' e' possibile che  gli  impegni  siano
provvisori, non e'  previsto  il  blocco  ma  solo  un  messaggio  di
avvertimento di  cui  l'ente  dovra'  tener  conto  per  la  corretta
quadratura dei dati. 
    Variazioni - In  presenza  di  errori  materiali  di  inserimento
ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello  relativo
al semestre cui si riferisce l'errore. 
    Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori,  si
rappresenta che il monitoraggio  del  patto  dovrebbe  contenere,  in
linea  di  principio,  dati  definitivi  (in  particolar   modo   con
riferimento alle voci in conto capitale  considerate  in  termini  di
cassa); tuttavia, qualora la  situazione  trasmessa  non  sia  quella
definitiva, e' necessario apportare le variazioni non appena  saranno
disponibili i  dati  definitivi.  Al  riguardo,  con  riferimento  al
monitoraggio del secondo semestre, si fa presente che,  nel  caso  ne
sussistano i presupposti, i dati  sono  modificabili  entro  sessanta
giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per  l'approvazione   del
rendiconto di gestione 2014. Trascorso tale termine l'ente  non  puo'
piu' apportare variazioni ai dati trasmessi salvo  che  nei  seguenti
casi: 
      1.  se  rileva,  rispetto   a   quanto   gia'   trasmesso,   un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno (art. 31, comma 20-bis,  della  legge  n.
183 del 2011) e cioe': 
        a) in caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, se si accerta una maggiore differenza fra saldo  finanziario
conseguito   e   obiettivo   programmatico,    rispetto    ai    dati
precedentemente trasmessi. Ad esempio, se l'obiettivo e' pari a 10  e
l'ente ha inizialmente comunicato un  risultato  di  -5,  se  accerta
successivamente un risultato di -10, e' tenuto a variare i  dati  del
monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione. 
        b) se le  nuove  risultanze  contabili,  contrariamente  alle
precedenti, attestano il mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno. Ad esempio,  se  l'obiettivo  e'  pari  a  10  e  l'ente  ha
inizialmente   comunicato   un   risultato   di   15,   se    accerta
successivamente un risultato di -10, e' tenuto a variare i  dati  del
monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione. 
      c) in caso di rispetto del patto di stabilita' interno,  se  si
accerta una minore differenza  fra  saldo  finanziario  conseguito  e
obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente  trasmessi.
Ad esempio, se l'obiettivo e' pari a  10  e  l'ente  ha  inizialmente
comunicato  un  risultato  di  20,  se  accerta  successivamente   un
risultato di 15, e' tenuto a variare i  dati  del  monitoraggio  e  a
trasmettere una nuova certificazione. 
    2. a seguito di  accertamento  successivo  della  violazione  del
patto di stabilita' interno (art. 31, commi 28 e 29, della  legge  n.
183 del 2011). In tal caso, l'ente locale inadempiente  e'  tenuto  a
rettificare i dati inseriti in sede  di  monitoraggio  del  patto  di
stabilita' interno e ad inviare una nuova  certificazione  del  saldo
finanziario di competenza mista conseguito entro  trenta  giorni  dal
predetto accertamento. 
A.3. Creazione di nuove utenze 
    Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password)  e  per  la
loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati,  e'  necessario
che  ciascun  ente  comunichi  o  mediante   la   pagina   del   sito
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/,    oppure     inviando
all'indirizzo  di  posta  elettronica   assistenza.cp@tesoro.it,   le
informazioni sotto indicate: 
    a. nome e cognome del responsabile  del  servizio  finanziario  e
delle persone da abilitare all'inserimento dei dati; 
    b. codice fiscale; 
    c. ente di appartenenza; 
    d. recapito di posta elettronica istituzionale e  telefonico  del
responsabile del servizio finanziario e delle  persone  da  abilitare
all'inserimento dei dati. 
    Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni
ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, piu' utenze. 
    Si invitano  gli  enti  non  ancora  accreditati  al  sistema  ad
effettuare la registrazione, seguendo la procedura  sopra  descritta,
nel piu' breve tempo possibile. 
A.4. Requisiti  informatici  per  l'applicazione  web  del  patto  di
stabilita' interno 
    Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web, relativo
al  patto  di  stabilita'  interno,  sono  disponibili  sulla  pagina
iniziale dell'applicazione web nel documento riportante  la  dicitura
"Regole per il sito". 
A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto 
    Si segnala che,  riguardo  ai  criteri  generali  concernenti  la
gestione del patto di stabilita' interno, le province e i comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti possono far  riferimento  alla
Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato visionabile sul sito: 
 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_N._6_
del 18 febbraio 2014.html.  Eventuali  chiarimenti  o  richieste   di
supporto possono essere inoltrate  ai  seguenti  indirizzi  di  posta
elettronica: 
    assistenza.cp@tesoro.it  per  i  quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento  dell'applicazione,  indicando   nell'oggetto   "Utenza
sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedi'  al  venerdi'  con  orario
8.00-13.00 / 14.00-18.00; 
    pattostab@tesoro.it per i quesiti di  natura  amministrativa  e/o
normativi; 
    drgs.igop.ufficio14@tesoro.it  per  gli  aspetti  riguardanti  la
materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita'
interno; 
    protezionecivile@pec.governo.it                                 e
Ufficio.ABI@protezionecivile.it.   (Dipartimento   della   Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per i chiarimenti
in merito  alle  opere,  alla  tipologia  di  finanziamenti  ed  alle
modalita' di comunicazione  dei  dati  a  seguito  di  Ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/14  E  MONIT/14/A
  PER LE PROVINCE ED I  COMUNI  CON  POPOLAZIONE  SUPERIORE  A  1.000
  ABITANTI 
    Con  il  modello  MONIT/14   sono   acquisite   le   informazioni
finanziarie, cumulate a tutto  il  periodo  di  riferimento,  per  la
determinazione  del  saldo  finanziario,  espresso  in   termini   di
competenza mista, tra le entrate  finali  (primi  quattro  titoli  di
bilancio dell'entrata)  e  le  spese  finali  (primi  due  titoli  di
bilancio della spesa), cosi' come definito dal comma 3  dell'art.  31
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012). 
    Piu' precisamente, il saldo espresso  in  termini  di  competenza
mista e' calcolato come  somma  algebrica  degli  importi  risultanti
dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte  corrente,
e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in  conto  competenza
ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto  delle
entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle  spese  derivanti
da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non sono considerati
l'avanzo di amministrazione ed il  fondo  di  cassa  (si  vedano,  in
proposito, i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni,
e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e  b),
del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194). 
    Come gia' indicato nel decreto n. 11400  del  10  febbraio  2014,
relativo alla definizione degli obiettivi  2014-2016,  anche  per  la
determinazione del saldo finanziario utile ai fini  del  monitoraggio
del rispetto del patto di stabilita' interno rilevano le  voci  cosi'
come scritte nei rendiconti degli enti. Al fine di  salvaguardare  il
raggiungimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  infatti,  non
possono  essere  prese  in  considerazione  eventuali  richieste   di
contabilizzazione delle entrate e delle uscite in  difformita'  dalla
loro  reale  allocazione  nei  documenti  di  bilancio.  Infatti,  la
riallocazione   convenzionale   delle   predette   poste    contabili
determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra  degli  enti
locali rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente,  atteso
che  ai  fini  del  calcolo  dell'indebitamento  netto  dell'anno  di
riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non  quelle
convenzionalmente considerate. 
B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di
stabilita' interno 
    La vigente disciplina del patto di stabilita' interno, al fine di
evitare che i vincoli del patto rallentino gli impegni e i  pagamenti
per interventi  considerati  prioritari  e  strategici,  nonche'  per
correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi  sui
saldi a causa del non allineamento temporale  tra  entrata  e  spesa,
prevede l'esclusione dal saldo valido  ai  fini  della  verifica  del
rispetto del patto di  stabilita'  interno  di  alcune  tipologie  di
entrate e di spese, alcune delle quali gia' previste dalla  normativa
previgente. 
    Nei paragrafi che seguono sono indicate le esclusioni vigenti. 
B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza 
    Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, ripropone l'esclusione delle risorse provenienti  dallo
Stato e le relative spese di  parte  corrente  e  in  conto  capitale
sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per  l'attuazione   delle
Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza. 
    Come e' noto, il comma 2 dell'art. 5 della legge n.  225/92,  nel
testo sostituito dal comma 1 dell'art. 1 del D.L. 15 maggio 2012,  n.
59, prevede che, per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
durante lo stato d'emergenza, si provvede, in linea generale e  salvo
che sia diversamente stabilito  con  la  stessa  deliberazione  dello
stato di emergenza, anche a mezzo di ordinanze emanate dal  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, nei limiti e secondo i  criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 
    Cio' premesso, l'esclusione di cui al comma 7 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011 e'  estesa,  per  analogia,  anche  alle  spese
sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per  l'attuazione   delle
ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 
    In  particolare,  le  esclusioni  operano  distintamente  per  le
entrate e per le spese nel modo di seguito indicato: 
    1. Entrate. Sono escluse dal saldo  finanziario  di  riferimento,
valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita'  interno,
le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato di cui al  comma
5-quinquies dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 (e non  anche  da
altre fonti) purche'  registrate  (ovvero  accertate,  per  la  parte
corrente,  e   incassate,   per   la   parte   in   conto   capitale)
successivamente al 31 dicembre 2008. Non sono, pertanto,  considerati
gli accertamenti, per la parte corrente, e  le  riscossioni,  per  la
parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal
bilancio dello Stato. L'esclusione opera anche se le risorse  statali
sono trasferite per il tramite delle regioni. 
    2. Spese.  Sono  esclusi  gli  impegni  di  parte  corrente  e  i
pagamenti in conto  capitale  -  disposti  a  valere  sulle  predette
risorse statali - effettuati per l'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero  dal  Capo  del
Dipartimento della Protezione Civile a seguito di dichiarazione dello
stato di emergenza, purche' effettuati a valere su risorse registrate
(ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in
conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo,  si
sottolinea che sono escluse dal patto di stabilita' interno  le  sole
spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello  Stato
e non anche  le  altre  tipologie  di  spesa  (ad  esempio  le  spese
sostenute dal comune a valere  su  risorse  proprie  o  a  valere  su
donazioni di terzi). 
    L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in piu' anni
e, comunque, nei  limiti  complessivi  delle  risorse  assegnate  e/o
incassate. 
    Si precisa che le spese sono escluse anche  successivamente  alla
revoca o alla scadenza dello stato di emergenza ovvero a  seguito  di
rientro nel regime ordinario, purche' nei limiti delle corrispondenti
entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per  la  parte
capitale) in attuazione delle predette ordinanze di necessita'  e  di
urgenza connesse allo stato emergenziale. 
    L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti
con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi,  la
stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a
carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine
alla natura statale delle risorse da escludere, nonche' all'effettiva
emanazione delle ordinanze in questione. 
    Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento della Protezione Civile di valutare  la  natura  delle
spese oggetto di esclusione, gli  enti  interessati  sono  tenuti  ad
inviare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi  del
successivo comma 8 dell'art. 31,  l'elenco  con  l'indicazione  delle
spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella  parte
corrente e nella  parte  capitale,  nonche'  delle  relative  risorse
attribuite  dallo   Stato,   per   permettere   la   verifica   della
corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali. 
    La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a  carico
dell'ente  beneficiario.  Pertanto,  la  sua   omessa   o   ritardata
comunicazione, rappresentando una violazione di una  disposizione  di
legge, impedisce  il  perfezionamento  dell'iter  che  consente  allo
stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni. 
    Si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione delle spese e
delle entrate da escludere ricade nella  responsabilita'  degli  enti
che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta  valutazione  in
merito alle opere e alla tipologia  di  finanziamenti  oggetto  della
esclusione. A tal proposito, si segnala l'opportunita' che  eventuali
chiarimenti in  merito  vengano  indirizzati  al  Dipartimento  della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  (cfr.
paragrafo A.5 del presente decreto). 
    Qualora le spese effettuate dall'ente non venissero  riconosciute
dal Dipartimento della Protezione Civile si ritiene che, in  analogia
con quanto previsto dal comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183  del
2011 in caso di mancato o minore riconoscimento  di  fondi  da  parte
dell'Unione Europea (cfr.  paragrafo  B.1.3  del  presente  decreto),
l'importo corrispondente alle spese non  riconosciute  dovra'  essere
considerato nel  saldo  finanziario  valido  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno. 
    Le poste da  escludere  ai  sensi  del  citato  comma  7  trovano
evidenza nelle voci E4, E14, S2 e S13 del modello MONIT/14. 
    Infine, con riferimento all'esclusione delle spese per interventi
calamitosi sostenute utilizzando  risorse  proprie,  il  comma  8-bis
dell'art. 31 prevede che,  con  apposita  legge,  le  spese  per  gli
interventi realizzati direttamente dai comuni e  dalle  province  per
eventi calamitosi, per i quali e' stato deliberato dal Consiglio  dei
Ministri lo stato di emergenza, effettuate nell'esercizio finanziario
in cui avviene la calamita' e  nei  due  esercizi  successivi,  siano
escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita' interno, nei  limiti  delle  risorse
rese disponibili, ai sensi del successivo comma 8-ter. A  differenza,
del comma 7, il richiamato comma 8-bis prevede l'esclusione di  spese
per interventi legati ad eventi  calamitosi  finanziati  con  risorse
proprie degli enti danneggiati  purche'  sia  emanata  una  specifica
disposizione di legge in assenza della quale l'esclusione  in  parola
non puo' essere operata. 
B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento 
    Il comma 9 del richiamato art. 31 equipara, ai fini del patto  di
stabilita' interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti
locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e'
intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art.  5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  agli  interventi
di  cui  alla  dichiarazione  di  stato  di  emergenza  descritta  al
precedente punto B.1.1. 
    Al riguardo, si rammenta che il citato comma  5  dell'art.  5-bis
del decreto-legge n. 343 del 2001 e' stato abrogato dall'art. 40-bis,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Ne  consegue  che
l'esclusione delle entrate e delle  spese  relative  alla  richiamata
dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi  esclusivamente
con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni
e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la  cui  dichiarazione  di
grande evento e' avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore  del
citato decreto-legge n. 1 del 2012. 
    L'esclusione  delle  entrate  e  delle  relative  spese,  sebbene
effettuate in piu' anni, e' operata nei  soli  limiti  dei  correlati
trasferimenti a carico del bilancio dello  Stato  purche'  registrati
(ovvero accertati per la parte corrente  e  incassati  per  parte  in
conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione non
opera invece per le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio
le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse
proprie). 
    Nel  merito  delle  opere  e  della  tipologia  di  finanziamenti
riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si  ribadisce
l'opportunita' che i chiarimenti in materia  vengano  indirizzati  al
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri (cfr. paragrafo A.5 del presente decreto). 
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E15,  S3  e
S14 del modello MONIT/14. 
B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse 
    Anche per il 2014, con riguardo alle  risorse  provenienti  dalla
Unione Europea, il comma 10 del summenzionato art.  31  esclude,  dal
saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista,  le   risorse
provenienti  direttamente  o   indirettamente   dall'Unione   Europea
(intendendo tali quelle che provengono  dall'Unione  Europea  per  il
tramite dello Stato, della regione o  della  provincia),  nonche'  le
relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute  dalle
province e dai comuni. L'esclusione non opera per le  spese  connesse
ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla  quota
di  cofinanziamento  a  carico  dello  Stato,  della  regione,  della
provincia e del comune. 
    Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilita'
interno, ai sensi del  citato  comma  10,  le  spese  finanziate  con
risorse  provenienti  da   prestiti   accordati   dalle   Istituzioni
comunitarie che, dovendo essere restituite  all'U.E.,  devono  essere
considerate a tutti gli effetti risorse nazionali. 
    La valutazione specifica circa la natura delle risorse  assegnate
rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di
assegnazione delle risorse stesse e  delle  relative  spese,  nonche'
sulla base  delle  informazioni  fornite  dall'ente  che  assegna  le
risorse. 
    Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto  di  stabilita'
interno delle  spese  connesse  alla  realizzazione  di  un  progetto
cofinanziato dall'Unione  Europea  opera  nei  limiti  delle  risorse
comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale  per
la sua  realizzazione  e  non  riguarda,  pertanto,  le  altre  spese
comunque  sostenute  dall'ente  per  la  realizzazione  dello  stesso
progetto e non coperte dai fondi U.E.. 
    L'esclusione delle spese opera anche se esse sono  effettuate  in
piu' anni, purche' la spesa  complessiva  non  sia  superiore,  negli
anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e  purche'
relative  ad  entrate  registrate  (ovvero  accertate  per  la  parte
corrente e riscosse per la parte in conto  capitale)  successivamente
al 31 dicembre 2008. 
    In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate  e
delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono
effettuate e quindi indipendentemente dalla  sequenza  temporale  con
cui si succedono. In altri termini,  le  esclusioni  sono  effettuate
anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse  spese  o
viceversa. 
    Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi  da
quello  dell'effettiva  assegnazione  delle  corrispondenti   risorse
dell'Unione Europea. 
    Si segnala, inoltre,  che  il  comma  11  del  medesimo  art.  31
stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi  inferiori
a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
summenzionato comma  10,  l'importo  corrispondente  alle  spese  non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il  mancato  riconoscimento  o
all'anno successivo, se la comunicazione  e'  effettuata  nell'ultimo
quadrimestre. Infine, si  ritiene  utile  sottolineare  che,  qualora
l'ente locale non abbia escluso, dal saldo finanziario in termini  di
competenza  mista,  le  risorse   provenienti   dall'Unione   Europea
nell'anno  del  loro   effettivo   accertamento/incasso,   non   puo'
successivamente escludere  le  correlate  spese  nell'anno  del  loro
effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo
di tali entrate e'  da  ritenersi  assimilabile  all'ipotesi  in  cui
l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati  ai
fini  dell'attuazione  del  richiamato  comma  10  dell'art.  31  con
conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti  tra  le  spese
del patto di stabilita' interno relativo all'anno  in  cui  e'  stato
comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo
se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre. 
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E16,  S4  e
S15 del modello MONIT/14. 
B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1,
B.1.2 e B.1.3 
    Per  rendere  piu'  agevole  l'applicazione  del  meccanismo   di
esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse  alle
calamita' naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla
Unione  Europea  si  riportano,  a  titolo  esemplificativo,   alcune
possibili fattispecie: 
    Risorse di parte corrente: 
    1. L'ente negli anni 2009-2013 ha accertato 100;  gli  impegni  a
valere sui 100 sono  esclusi  nei  rispettivi  anni  in  cui  vengono
assunti (2014, 2015, 2016, etc.); 
    2. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di  impegni  gia'
assunti  a  valere   su   altre   risorse   negli   anni   2009-2013;
l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2014  mentre  non  possono
essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100; 
    3. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte  di  impegni  che
saranno assunti negli anni  2015,  2016;  l'accertamento  di  100  e'
escluso dal saldo 2014 mentre gli impegni saranno esclusi  dai  saldi
del 2015, 2016. 
    Risorse in conto capitale: 
    1. L'ente negli anni 2009-2013  ha  incassato  100;  le  spese  a
valere sui 100 sono escluse negli anni in cui  vengono  effettuati  i
rispettivi pagamenti (2014, 2015, 2016, etc.); 
    2. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a  fronte  di  spese  gia'
effettuate a valere su altre risorse negli anni 2009-2013;  l'incasso
di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre non  possono  essere  escluse
ulteriori spese a valere sui 100; 
    3. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100  a  fronte  di  spese  che
saranno effettuate negli anni  2015  e  2016;  l'incasso  di  100  e'
escluso dal saldo 2014 mentre i correlati pagamenti  saranno  esclusi
dai saldi del 2015 e 2016. 
    Le  esclusioni  di  cui  ai  precedenti  tre  paragrafi,  non  si
applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto,
sono escluse solo  le  spese,  annuali  o  pluriennali,  relative  ad
entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse
per la parte in conto capitale) a partire dal 1° gennaio 2009. 
    Si ribadisce, inoltre, che l'esclusione  delle  entrate  e  delle
relative spese  dal  saldo  rilevante  ai  fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita' interno di cui ai citati commi 7,  9
e 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 rappresenta un  obbligo
e non una facolta' per gli enti locali. Pertanto, anche per gli  enti
che nel  2013  sono  stati  assoggettati  per  la  prima  volta  alla
disciplina del patto di stabilita' interno,  l'esclusione  in  parola
opera a prescindere dalla circostanza che tali entrate e  tali  spese
si siano verificate in  costanza  di  assoggettamento  agli  obblighi
relativi al patto di stabilita' interno. 
    Infine, qualora un ente,  erroneamente,  non  abbia  escluso  dal
saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del  rispetto  del
patto di stabilita' interno le predette entrate  nell'anno  del  loro
effettivo accertamento o incasso, in  assenza  di  rettifica  in  tal
senso della certificazione relativa all'anno in questione, l'ente non
puo' operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese
nell'anno del loro effettivo impegno o pagamento. 
B.1.5 Esclusione dei pagamenti in conto capitale sostenuti nel  primo
semestre 2014 
    Il comma 9-bis dell'art. 31, introdotto dal comma 535 dell'art. 1
della legge  di  stabilita'  2014,  dispone  l'esclusione  dal  saldo
finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del  patto  di
stabilita' interno 2014 dei pagamenti  in  conto  capitale  sostenuti
dalle province e dai comuni nel primo semestre del 2014,  nel  limite
di 1.000 milioni di euro, di cui 840 milioni  di  euro  riservati  ai
comuni e 150 milioni di euro alle province. Un'ulteriore quota,  pari
a 10 milioni di euro, e' destinata specificamente a  garantire  spazi
finanziari ai comuni della provincia di Olbia  colpiti  dagli  eventi
alluvionali del novembre 2013 (comma 536 dell'art. 1 della  legge  n.
147 del 2013 (cfr. paragrafo B.1.16). 
    La distribuzione degli importi  della  citata  esclusione  tra  i
singoli enti, pubblicata sul sito  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato,  e'  stata  operata  attribuendo  gli  spazi   finanziari   in
proporzione all'obiettivo  assegnato  a  ciascuno  di  essi,  fino  a
concorrenza degli stessi importi. 
    Piu' precisamente, ai sensi del  comma  9-bis,  gli  enti  locali
utilizzano gli spazi finanziari di cui  al  comma  535,  nonche'  gli
ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione
in parola, esclusivamente per pagamenti in  conto  capitale,  sia  in
conto competenza che  in  conto  residui,  da  effettuare  nel  primo
semestre del 2014.  Pertanto,  i  pagamenti  in  conto  capitale  che
avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a  valere
sui predetti spazi finanziari. 
    I pagamenti effettuati nel primo semestre del  2014,  nei  limiti
degli spazi finanziari attribuiti, trovano evidenza  nella  voce  S16
del modello MONIT/14. Tale voce sara' editabile solo con  riferimento
al primo semestre. Nel secondo semestre la corrispondente voce  sara'
bloccata e, quindi, non piu' modificabile. 
    Infine, l'ultimo periodo del citato comma 9-bis prevede  che  gli
enti locali utilizzino i maggiori spazi  finanziari  derivanti  dalla
predetta esclusione, solo per effettuare pagamenti in conto  capitale
da sostenere nel primo  semestre  dell'anno  2014,  dandone  evidenza
mediante il monitoraggio di cui al comma 19 dell'art. 31 della  legge
n. 183 del 2011. Si precisa che tali pagamenti non costituiscono  una
ulteriore esclusione dal saldo finanziario, ma devono essere indicati
dagli enti solo al fine di verificare la corretta applicazione  della
norma. 
    L'informazione relativa  ai  predetti  pagamenti  trova  evidenza
nella voce PagCap del modello MONIT/14. 
B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento 
    Anche per l'anno 2014 trova applicazione il comma 12 dell'art. 31
che, per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento
di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, come affidatari di fasi  delle  rilevazioni  censuarie,  prevede
l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica
del patto di  stabilita'  interno  delle  eventuali  risorse  residue
trasferite dall'ISTAT nonche' delle eventuali spese  residue  per  la
progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti  delle  stesse
risorse trasferite. 
    Trattandosi di spese strettamente  connesse  e  finalizzate  alle
operazioni di censimento, si ribadisce che tali non possono ritenersi
le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad  acquisti
di beni durevoli la cui pluriennale utilita' va oltre il  periodo  di
realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti. 
    Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano  anche
agli enti locali individuati dal Piano  generale  del  6°  censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23  dicembre
2009, e di cui  al  comma  6,  lett.  a),  del  citato  art.  50  del
decreto-legge n. 78 del 2010. 
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci  E7  e  S5  del
modello MONIT/14. 
B.1.7 Spese sostenute dal comune di Campione di Italia 
    Il comma 14-bis dell'art.  31,  come  introdotto  dal  comma  537
dell'art. 1 della legge di stabilita'  2014,  dispone,  per  ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo  finanziario  di
parte corrente rilevante ai fini  della  verifica  del  rispetto  del
patto di stabilita' interno, delle  spese  sostenute  dal  comune  di
Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno  n.
09804529/15100-525 del 6  ottobre  1998  riferite  alle  peculiarita'
territoriali dell'exclave.  L'esclusione  opera  per  le  sole  spese
correnti, nel limite di 10 milioni di euro annui. 
    La posta da escludere trova evidenza nella voce  S6  del  modello
MONIT/14 
B.1.8 Spese sostenute dai  comuni  per  gli  interventi  di  edilizia
scolastica 
    Il comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183  del  2011,  come
introdotto dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 24  aprile  2014,
n. 66, dispone, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal
saldo finanziario rilevante ai  fini  della  verifica  del  patto  di
stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di
edilizia scolastica. L'esclusione riguarda le spese in conto capitale
ed opera nel limite complessivo di  122  milioni  di  euro  annui.  I
comuni beneficiari della presente esclusione sono  stati  individuati
con  due  decreti  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
rispettivamente del 13 giugno 2014 e del 30 giugno 2014. 
    La posta da escludere trova evidenza nella voce S17  del  modello
MONIT/14. 
B.1.9 Federalismo demaniale 
    Con riguardo ai beni trasferiti  in  attuazione  del  federalismo
demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio  2010,  n.  85,  il
comma 15 del citato art. 31  dispone  l'esclusione  dai  vincoli  del
patto di stabilita' interno di un importo corrispondente  alle  spese
gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti. 
    I criteri e le modalita' per la determinazione dell'importo  sono
demandati ad  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
cui al comma 3, dell'art. 9, del citato decreto legislativo n. 85 del
2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato. Ne  consegue  che
il  richiamato  comma  15   trovera'   applicazione   successivamente
all'emanazione della predetta disposizione attuativa. 
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S7  e  S18  del
modello MONIT/14. 
B.1.10 Investimenti infrastrutturali 
    Il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 183  del  2011  introduce
un'ulteriore deroga  ai  vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno
riferita alle spese  per  investimenti  infrastrutturali  degli  enti
locali  nei  limiti  definiti  con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al  comma  1  dell'art.  5  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
    In particolare, il citato art. 5 prevede la destinazione  di  una
quota del Fondo infrastrutture, nel limite  delle  disponibilita'  di
bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di  250  milioni
di euro,  ad  investimenti  infrastrutturali  effettuati  dagli  enti
territoriali  che  procedono,  entro  il  31  dicembre   2013,   alla
dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi  pubblici
locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. 
    Ad oggi il predetto  decreto  interministeriale  attuativo  della
presente norma non e' stato emanato. In ogni caso, e' stata  prevista
la voce S19 nel  modello  MONIT/14  in  cui  evidenziare  l'eventuale
esclusione. 
B.1.11 Risorse provenienti dalle contabilita' speciali delle  Regioni
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto 
    Anche per il 2014, l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del
2012, prevede che le risorse del Fondo  per  la  ricostruzione  delle
aree colpite dal sisma del  20  e  29  maggio  2012,  assegnate  alle
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, presenti  nelle  apposite
contabilita' speciali, eventualmente trasferite dalle stesse  Regioni
agli  enti  locali  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   del   medesimo
decreto-legge, nonche' i relativi utilizzi, non rilevano ai fini  del
patto di stabilita' interno degli stessi enti locali beneficiari.  In
particolare, l'esclusione opera solo per i comuni e per  le  province
che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del richiamato art.  1,  per
conto  dei  Presidenti  delle  Regioni  in  qualita'  di   commissari
delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui
al citato decreto-legge. Tale esclusione opera sia per le entrate che
per le relative spese, sia di parte corrente che di  parte  capitale,
purche' la spesa complessiva non sia  superiore  all'ammontare  delle
corrispondenti risorse assegnate nel triennio 2012-2014. 
    Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'art.  1,  comma
1, del decreto-legge n.  74  del  2012,  per  tutti  i  comuni  delle
province di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
Rovigo, per i  quali  e'  stato  adottato  il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, nonche' per le province
stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio  2012.  Ai  sensi
dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  come
modificato dall'art. 11, comma 3-ter, lett. a), del decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, l'esclusione, e' altresi' estesa ai  comuni  di
Ferrara e Mantova, nonche', previa verifica da parte della regione di
appartenenza, dell'esistenza del nesso causale  tra  i  danni  e  gli
eventi sismici in parola, ai comuni di Castel  d'Ario,  Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo  Bariano,
Fiesso Umbertiano,  Casalmaggiore,  Casteldidone,  Corte  de'  Frati,
Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio e Argenta. 
    Ai fini di una corretta compilazione  del  modello  MONIT/14,  si
sottolinea che il sistema effettua un controllo di cumulabilita'  che
prevede il blocco della procedura di  acquisizione  qualora  il  dato
inserito per l'esclusione di spesa - di parte  corrente  o  di  parte
capitale - sommato a quello relativo  all'esclusione  inserito  negli
anni 2012 e 2013 risulti superiore ai dati  cumulati  inseriti  negli
anni 2012, 2013 e 2014 per le  corrispondenti  voci  di  entrata,  di
parte corrente o di parte capitale. 
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8, E17,  S8  e
S20 del modello MONIT/14. 
B.1.12 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 
    L'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74 del  2012  prevede
per gli stessi comuni indicati al paragrafo B.1.11, l'esclusione  dal
patto di stabilita' interno delle spese sostenute con risorse proprie
provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di  cittadini
privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali  eventi
sismici del maggio  2012  e  la  conseguente  ricostruzione,  per  un
importo massimo complessivo, per il 2014,  di  10  milioni  di  euro.
L'ammontare delle spese che ciascun ente puo' escludere dal patto  di
stabilita' interno e' determinato dalla  regione  Emilia-Romagna  nei
limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia  e  Veneto  nei
limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione.  L'importo  delle
spese da escludere dovra' essere comunicato dalle predette regioni al
Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati entro
il 30 giugno del 2014, con nota sottoscritta dal responsabile  legale
e dal responsabile del servizio finanziario. 
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S9  e  S21  del
modello MONIT/14. 
B.1.13 Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprieta' comunale 
    Il comma 3 dell'art. 10-quater del decreto-legge n. 35 del  2013,
prevede, anche per l'anno 2014, l'esclusione dal saldo  rilevante  ai
fini della verifica del patto di stabilita'  interno  del  contributo
attribuito ai comuni che hanno registrato  il  maggior  taglio  delle
risorse   operato   negli   anni   2012   e    2013    per    effetto
dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel
proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale contributo,
pari a 270 milioni di euro per l'anno 2014, e' ripartito tra i comuni
con decreto del Ministero dell'interno 3  ottobre  2013,  emanato  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
    La posta da escludere trova evidenza nella voce  E9  del  modello
MONIT/14. 
B.1.14 Esclusione delle spese per interventi portuali per  il  comune
di Piombino 
    Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del  2013  prevede
per la regione Toscana e per il comune di Piombino l'esclusione,  per
l'anno 2014, dei pagamenti connessi all'attuazione  degli  interventi
necessari al raggiungimento delle finalita'  portuali  ed  ambientali
previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale della  Regione  Toscana.
L'esclusione opera nel limite complessivo di 10 milioni di  euro.  La
quota  di  competenza  comunale  sara'  individuata  dal  Commissario
straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
    La posta  da  escludere,  previa  comunicazione  del  Commissario
straordinario, trova evidenza nella voce S22 del modello MONIT/14. 
B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi  al  progetto
approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV) 
    L'art. 7 quater del decreto-legge n. 43 del 2013 prevede, per gli
enti  locali   interessati   all'opera   relativa   al   collegamento
internazionale Torino-Lione, l'esclusione dai  limiti  del  patto  di
stabilita'  interno  dei  pagamenti  relativi  agli   interventi   di
riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione  del
progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011
o  che,  in  tal  senso,  saranno  individuati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali
interessati all'opera, finanziati con risorse comunali,  regionali  e
statali, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione,
in considerazione delle diverse fonti di  finanziamento  della  spesa
stessa, l'esclusione anche delle  entrate  relative  agli  interventi
finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato o dalla regione.
Pertanto, anche per l'anno 2014, sono escluse dal patto di stabilita'
interno i  pagamenti  connessi  all'attuazione  degli  interventi  in
parola nonche' le connesse entrate statali e regionali.  L'esclusione
opera nel limite di 10 milioni di euro per  la  quota  di  rispettiva
competenza che sara' individuata dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E18 e  S23  del
modello MONIT/14. 
B.1.16 Esclusione a  favore  dei  comuni  della  provincia  di  Olbia
colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 
    Il comma 536 dell'art. 1 della legge di stabilita'  2014  prevede
che una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo  complessivo  di
1.000 milioni di euro di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della  legge
n. 183/2011, di cui al paragrafo  B.1.5,  e'  destinata  a  garantire
spazi finanziari ai comuni della provincia  di  Olbia  colpiti  dagli
eventi alluvionali dell'8 novembre 2013.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 13365 del 18 febbraio 2014,  emanato
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stato
disposto il riparto dei suddetti spazi  finanziari  ai  comuni  della
provincia di Olbia coinvolti negli eventi alluvionali dell'8 novembre
2013 da utilizzare esclusivamente per pagamenti  in  conto  capitale,
sia in conto competenza che in conto residui, nel primo semestre  del
2014. I richiamati pagamenti, effettuati nel primo semestre del 2014,
nei limiti degli spazi finanziari ottenuti di cui al  citato  decreto
ministeriale, trovano evidenza nella voce S24 del modello MONIT/14. 
B.1.17 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi 
    Il comma 546 dell'art. 1 della legge n. 147 del  2013  (legge  di
stabilita' 2014), ha previsto l'esclusione  dal  saldo  rilevante  ai
fini della verifica  del  patto  di  stabilita'  interno  2014  delle
province e dei comuni, per un importo complessivo di 500  milioni  di
euro, dei pagamenti sostenuti nel corso  dell'anno  2014  dagli  enti
locali per estinguere: 
    a) i debiti di parte capitale certi, liquidi  ed  esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012; 
    b) i debiti di parte  capitale  per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; 
    c) i debiti in conto  capitale  riconosciuti  alla  data  del  31
dicembre 2012 ovvero che, entro  la  predetta  data,  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento di legittimita', ai  sensi  dell'art.
194 del testo unico degli enti locali di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
    Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.  17785
del 28 febbraio  2014,  emanato  in  attuazione  del  comma  548  del
medesimo art. 1, e' stato  operato  il  riparto  dei  predetti  spazi
finanziari, in favore delle province e  dei  comuni  con  popolazione
superiore a 1.000 abitanti che ne  hanno  fatto  richiesta  entro  il
termine del 14 febbraio 2014 previsto dal comma 547 dell'art. 1 della
legge n. 147 del 2013. Gli enti locali utilizzano  i  predetti  spazi
finanziari per effettuare nel  2014  i  pagamenti  dei  debiti  sopra
riportati, nei limiti degli  stessi  spazi  ottenuti  con  il  citato
decreto ministeriale. 
    La posta da escludere trova evidenza nella voce S25  del  modello
MONIT/14. 
B.1.18 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato 
    Il comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge  n.  16  del  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, ha fornito
una interpretazione autentica del comma 76 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, chiarendo che, per  i  mutui  contratti  dagli
enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con  oneri  a  totale
carico dello Stato, ivi compresi  quelli  in  cui  l'ente  locale  e'
tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo  da  parte  dello
Stato di rimborso delle stesse, il citato comma 76 si interpreta  nel
senso che l'ente  locale  beneficiario  puo'  iscrivere  il  ricavato
derivante dall'accensione dei  predetti  mutui  tra  le  entrate  per
trasferimenti in conto capitale, con  vincolo  di  destinazione  agli
investimenti. In tal caso, il medesimo comma 1-bis dell'art.  18  del
decreto-legge n. 16  del  2014,  stabilisce  che  il  rimborso  delle
relative rate di ammortamento da parte dello Stato non e' considerato
tra le entrate finali rilevanti  ai  fini  del  patto  di  stabilita'
interno. Resta fermo che sono soggette al patto di stabilita' interno
le spese effettuate dall'ente a valere sul  contributo  in  questione
derivante dall'accensione del suddetto mutuo. 
    Pertanto, i  comuni  che  intendono  iscrivere  il  ricavato  dei
predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con
vincolo di destinazione agli  investimenti,  devono  escludere  dalle
entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno,  il  rimborso
delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato. 
    La posta da escludere trova evidenza nella voce E 19 del  modello
MONIT/14 
B.1.19 Esclusione del contributo attribuito al comune di  Milano  per
la realizzazione di Expo 2015 
    Il comma  4  dell'art.  13  del  decreto-legge  n.  47  del  2014
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  80  del  2014,  ha
previsto, per l'anno 2014, l'esclusione dal saldo rilevante  ai  fini
della verifica del patto di stabilita' interno del contributo  di  25
milioni di euro previsto per il comune di Milano a titolo di concorso
al finanziamento delle spese  per  la  realizzazione  di  Expo  2015.
L'esclusione opera sia per le entrate di parte corrente  che  per  le
entrate in conto capitale. 
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E10 e E 20  del
modello MONIT/14 
B.1.20  Esclusione  delle  spese  sostenute  dai  comuni  dell'Emilia
  Romagna colpiti dal sisma del  20  e  del  29  maggio  2012  e  dai
  successivi eventi alluvionali 
    Il comma 8-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio  2014,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,
prevede l'esclusione dal patto  di  stabilita'  interno,  per  l'anno
2014, delle spese sostenute dai comuni di cui al medesimo art. 1  con
risorse proprie provenienti da erogazioni  liberali  e  donazioni  da
parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate  agli
interventi di ricostruzione, ripristino  e  messa  in  sicurezza  del
territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al sisma del 20 e
del 29 maggio 2012 e dei successivi eventi alluvionali ed eccezionali
avversita' atmosferiche per  un  importo  massimo  complessivo  di  5
milioni di euro nel medesimo anno 2014. 
    La disposizione  in  parola  risulta  priva  delle  modalita'  di
distribuzione, a ciascun comune,  degli  spazi  finanziari  volti  ad
escludere  le  spese  effettuate  a  valere  sulle  predette  risorse
provenienti da atti di liberalita'.  Pertanto,  il  richiamato  comma
8-bis, nella sua attuale formulazione, risulta  inapplicabile  atteso
che i comuni non hanno contezza di quanta parte dell'esclusione dei 5
milioni di euro e' destinata a ciascuno di essi. 
    In ogni  caso,  in  attesa  di  un  intervento  volto  a  rendere
attuabile la norma e consentire, quindi, ai comuni beneficiari  della
stessa di effettuare gli interventi di ricostruzione in parola,  sono
state previste le  voci  S10  e  S26  nel  modello  MONIT/14  in  cui
evidenziare le eventuali esclusioni. 
B.2 Alcune precisazioni 
B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione 
    Gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui  all'art.  36
del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  che  si  avvalgono
della facolta' di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del  D.P.C.M.
28 dicembre 2011  (Sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118)  considerano,  tra  le  entrate
finali  rilevanti  ai  fini  del  patto  di  stabilita'  interno,  il
cosiddetto fondo pluriennale  vincolato  destinato  al  finanziamento
delle spese correnti, gia'  imputate  negli  esercizi  precedenti,  e
re-iscritte nell'esercizio 2014. 
    Al  fine  di  tenere  conto  della  definizione   di   competenza
finanziaria potenziata nell'ambito  della  disciplina  del  patto  di
stabilita' interno,  i  predetti  enti  sommano  all'ammontare  degli
accertamenti  di  parte  corrente,  considerato  ai  fini  del  saldo
espresso in termini di competenza  mista,  l'importo  definitivo  del
fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate
del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo
pluriennale di parte corrente iscritto  tra  le  spese  del  medesimo
bilancio di previsione. 
    Pertanto, per tali enti, le entrate di parte  corrente  rilevanti
ai fini del monitoraggio al 30 giugno 2014 del  patto  di  stabilita'
interno risultano come di seguito rappresentate: 
    + Accertamenti correnti 2014 validi per il  patto  di  stabilita'
interno 
    + Fondo pluriennale di  parte  corrente  (previsioni  di  entrata
aggiornate  al  30  giugno  2014  a  seguito  dell'approvazione   del
rendiconto 2013 o del riaccertamento straordinario dei residui al  1°
gennaio 2014) 
    - Fondo  pluriennale  di  parte  corrente  (previsioni  di  spesa
aggiornate al 30 giugno 2014) 
    = Accertamenti correnti  2014  adeguati  all'utilizzo  del  fondo
pluriennale vincolato di parte corrente. 
    Ai fini del  monitoraggio  di  fine  anno  le  entrate  di  parte
corrente rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno  risultano
come di seguito rappresentate: 
    + Accertamenti correnti 2014 validi per il  patto  di  stabilita'
interno 
    +  Fondo  pluriennale  di  parte  corrente  (importo   definitivo
iscritto in entrata del bilancio di previsione) 
    -  Fondo  pluriennale  di  parte  corrente  (dati  di  spesa   di
consuntivo o di preconsuntivo) 
    = Accertamenti correnti  2014  adeguati  all'utilizzo  del  fondo
pluriennale vincolato di parte corrente. 
    Ai fini del calcolo sopra indicato si  fa  riferimento  al  fondo
pluriennale di parte corrente, determinato  al  netto  delle  entrate
escluse dal patto di stabilita' interno. 
    Si ribadisce, da  ultimo,  che  il  fondo  pluriennale  vincolato
incide sul  saldo  rilevante  ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno solo per la parte corrente. 
    Le   voci   relative    al    fondo    pluriennale    di    parte
corrente/previsioni definitive di entrata e al fondo  pluriennale  di
parte  corrente/previsioni  definitive  di  spesa  trovano   evidenza
rispettivamente nelle voci E11 e S0 del modello MONIT/14. 
B.2.2 Patto orizzontale nazionale 
    Ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge  n.  16  del
2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per i comuni  che
hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di  stabilita'
interno "orizzontale nazionale" 2014, il  rappresentante  legale,  il
responsabile  del  servizio  finanziario  e  l'organo  di   revisione
economico-finanziario dell'ente attestano, con la  certificazione  di
cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
che i maggiori  spazi  finanziari  acquisiti  sono  stati  utilizzati
esclusivamente per effettuare nel 2014  spese  per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale e, per  gli  enti  che  partecipano
alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili, per effettuare anche pagamenti relativi  agli  impegni  in
conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2013, con  imputazione
all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del  risultato  di
amministrazione  al  31   dicembre   2013.   In   assenza   di   tale
certificazione, nell'anno di riferimento,  non  sono  riconosciuti  i
maggiori  spazi  finanziari  acquisiti,  mentre  restano   validi   i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 
    La  norma  in  parola  si  ritiene  correttamente  applicata   se
l'importo dei  pagamenti  di  cui  sopra  non  risulti  inferiore  ai
medesimi spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del  patto
di stabilita' interno "Orizzontale nazionale". 
    A tal proposito, si ritiene che gli  spazi  finanziari  acquisiti
mediante il patto orizzontale nazionale debbano essere utilizzati per
i suddetti pagamenti effettuati successivamente  alla  comunicazione,
sul  sito  istituzionale  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
dell'avvenuta rimodulazione dell'obiettivo per effetto  del  predetto
meccanismo. 
    Infine, come indicato anche nella Circolare esplicativa del patto
di stabilita' interno n. 6 del 18 febbraio 2014,  conseguentemente  a
quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge  n.  16
del 2012, si  segnala  che  gli  spazi  finanziari  acquisiti  e  non
utilizzati per le finalita'  di  cui  al  medesimo  art.  4-ter,  non
potendo essere utilizzati per altre finalita',  sono  recuperati,  in
sede di certificazione, determinando un peggioramento  dell'obiettivo
2014, attraverso la rideterminazione del saldo obiettivo 2014 finale,
mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio
successivo. 
    I pagamenti di residui passivi di parte capitale e, per gli  enti
che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili, relativi anche agli impegni in conto capitale gia'
assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio  2014,
effettuati a valere sugli  spazi  finanziari  acquisiti  mediante  il
meccanismo del patto di stabilita' interno  "orizzontale  nazionale",
nei limiti degli stessi  e  secondo  le  modalita'  sopra  descritte,
trovano evidenza nella voce denominata "PagRes" del modello MONIT/14,
che  sara'  resa  editabile  solo  ed  esclusivamente  nel  prospetto
relativo al secondo semestre 2014. 
B.2.3 Trasferimenti statali e regionali 
    Giova ribadire che i trasferimenti  statali  e  regionali  devono
essere considerati nella misura registrata nei  conti  consuntivi  e,
pertanto,  nel  saldo  utile  ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per
il totale accertato  (per  le  entrate  correnti)  e  per  il  totale
riscosso (per la  parte  in  conto  capitale)  sulla  base  dei  dati
registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo. 
B.2.4 Verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 
    Il rispetto del patto da parte dei singoli  enti  viene  valutato
confrontando  il  risultato  conseguito  al  31  dicembre  2014   con
l'obiettivo annuale  prefissato.  Il  sistema  web  della  Ragioneria
Generale dello Stato effettua  automaticamente  tale  confronto  onde
consentire  una  piu'  rapida  ed  immediata  valutazione  circa   il
conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico. 
    Infine, relativamente  al  significato  da  attribuire  al  segno
(positivo  o  negativo)  derivante  dalla  differenza  tra  risultato
registrato al 31 dicembre ed obiettivo  programmatico,  e'  stabilito
che se tale differenza risulta: 
      positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2014  e'
stato rispettato; 
      negativa, il patto di stabilita'  interno  2014  non  e'  stato
rispettato. 
    Si rammenta che, qualora il prospetto  del  monitoraggio  risulti
redatto in modo non esaustivo  e/o  non  congruente  con  i  dati  di
consuntivo, non potra' ritenersi valida la conseguente certificazione
inoltrata ai sensi del comma 20 dell'art. 31 della legge n.  183  del
2011. 
C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI 
    Ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183  del  2011,
il primo invio delle informazioni semestrali da parte di  province  e
comuni deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del  primo
semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2014). 
    Qualora il decreto contenente il  prospetto  e  le  modalita'  di
trasmissione fosse emanato in data successiva al 31 luglio,  la  data
ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo  semestre
e' fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione  del  decreto
stesso sulla Gazzetta Ufficiale. 
    Le risultanze del patto di stabilita' interno per  l'intero  anno
2014, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2015. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico