(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output.  In  questo  modo,  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura
di controllo, delle  particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia tempestiva alla struttura di controllo  dei  quantitativi
prodotti, e' garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.  Tutte  le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da  parte  della  struttura  di  controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.