Art. 4. Sono rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti somme, una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all'articolo 1: a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96; b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012; c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge n. 96 del 2012; d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012.