(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Sono rimesse  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le
seguenti somme, una volta intervenuta la definitivita' del  piano  di
cui all'articolo 1: 
      a) i contributi attribuiti  ai  partiti  o  movimenti  politici
decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012,  n.
96; 
      b) i contributi a titolo  di  cofinanziamento  non  erogati  ai
partiti o movimenti politici in  base  all'art.  2  della  menzionata
legge n. 96 del 2012; 
      c) le somme derivanti dalla  riduzione  del  5  per  cento  dei
contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge n.  96
del 2012; 
      d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate
ai sensi dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012.