Art. 6. Attribuzioni del Comitato direttivo 1. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Direttore ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre. 2. Il Comitato direttivo esprime parere in tutti i casi previsti dal presente statuto e, in particolare: a) sulle modifiche dello statuto, sui regolamenti e sugli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, b) sul piano triennale e sugli aggiornamenti annuali c) sul budget economico e sul bilancio di esercizio; d) su ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno. 4. Alle sedute del Comitato direttivo possono assistere i componenti del collegio dei revisori, senza diritto di voto.