Art. 5. Metodo di ottenimento Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del «Fungo di Borgotaro» devono essere quelle tradizionali della zona, nel rispetto delle norme regionali in materia forestale. L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere non antecedente al 1° aprile e la fine non successivo al 30 novembre. Durante le operazioni di raccolta e' fatto divieto di: utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini, rastrelli ed altri strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono ledere e danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante arboree ed arbustive; asportare la lettiera formata da foglie, parti di rametto, erba ecc. marcescenti sul letto di caduta, al fine di evitare il danneggiamento del sottostante micelio; utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori; avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o a borsa, in quanto non consentono la dispersione eventuale delle spore fungine. Sono consentite, perche' favoriscono la produzione fungina, le seguenti operazioni: a. ripuliture del sottobosco in particolare da calluna brugo, erica sp., rovi e similari; b. dispersione dei residui della pulitura di carpofori sul terreno; c. separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di torsione manuale o con strumento tagliente, purche' non venga leso il micelio. Sono idonei alla produzione del «Fungo di Borgotaro» i boschi, allo stato puro o misto, delle seguenti specie: a. latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine, carpino, nocciolo, pioppo tremolo b. conifere: abete bianco e rosso, pino nero, silvestre ed altre specie di Pinus, duglasia governate a fustaia. Anche le aree arbustive, prative, pascolive intercluse o confinanti con i boschi sino ad una distanza di 100 m dal bordo dei boschi si ritengono atte alla produzione del «Fungo di Borgotaro» in quanto correlate allo sviluppo dell'apparato radicale.