(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del
«Fungo di Borgotaro» devono essere quelle  tradizionali  della  zona,
nel rispetto delle norme regionali in materia forestale. 
    L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere non antecedente
al 1° aprile e la fine non successivo al 30 novembre. 
    Durante le operazioni di raccolta e' fatto divieto di: 
      utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini,  rastrelli  ed
altri strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono  ledere  e
danneggiare il micelio fungino o  l'apparato  radicale  delle  piante
arboree ed arbustive; 
      asportare la lettiera formata da foglie, parti di rametto, erba
ecc.  marcescenti  sul  letto  di  caduta,  al  fine  di  evitare  il
danneggiamento del sottostante micelio; 
      utilizzare prodotti ottenuti per sintesi  chimica  al  fine  di
stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori; 
      avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o a
borsa, in quanto non consentono la dispersione eventuale delle  spore
fungine. 
    Sono consentite, perche' favoriscono la  produzione  fungina,  le
seguenti operazioni: 
      a. ripuliture del sottobosco in particolare da  calluna  brugo,
erica sp., rovi e similari; 
      b. dispersione dei residui  della  pulitura  di  carpofori  sul
terreno; 
      c. separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di  torsione
manuale o con strumento tagliente, purche' non venga leso il micelio. 
    Sono idonei alla produzione del «Fungo di  Borgotaro»  i  boschi,
allo stato puro o misto, delle seguenti specie: 
      a.  latifoglie:  faggio,  castagno,  cerro  ed   altre   specie
quercine, carpino, nocciolo, pioppo tremolo 
      b. conifere: abete bianco e  rosso,  pino  nero,  silvestre  ed
altre specie di Pinus, duglasia governate a fustaia. 
    Anche  le  aree  arbustive,  prative,  pascolive   intercluse   o
confinanti con i boschi sino ad una distanza di 100 m dal  bordo  dei
boschi si ritengono atte alla produzione del «Fungo di Borgotaro»  in
quanto correlate allo sviluppo dell'apparato radicale.