(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                  RIMBORSO DELLE DOCUMENTATE SPESE 
              DI MISSIONE PER I TECNICI PROFESSIONISTI 
                    DEL NUCLEO TECNICO NAZIONALE 
 
    Ai tecnici professionisti  del  Nucleo  tecnico  nazionale  (NTN)
impiegati nelle attivita' tecnico-scientifiche in emergenza (quali il
rilievo di agibilita', l'affiancamento al coordinamento delle squadre
nei  centri  di  coordinamento,  il  supporto  agli  uffici   tecnici
comunali, ecc.) e' riconosciuto il rimborso delle spese  documentate,
sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri di seguito
riportati. 
    Spese di viaggio: nelle spese di viaggio ammissibili al  rimborso
rientrano i mezzi di linea ordinari,  quali  ferrovia  (limitatamente
alla  2ª  classe)  o  altro  mezzo  pubblico,  nonche'  nel  caso  di
particolare  elevata  distanza  dal  luogo  di  residenza  a   quello
dell'incarico, il mezzo  aereo  limitatamente  alla  classe  economy.
Rientrano, altresi', le spese  relative  all'utilizzo  dei  mezzi  di
trasporto urbani qualora sorga la necessita' del loro utilizzo. 
    Tenuto conto delle attivita' da svolgere relative  a  compiti  di
verifica e controlli in aree particolarmente disagiate e'  consentito
l'uso del mezzo proprio.  In  questo  caso  al  professionista  sara'
riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina
moltiplicato per i chilometri percorsi.  Ogni  professionista  dovra'
autocertificare ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri  percorsi.  Saranno
altresi'  rimborsate  le  spese  documentate  relative   ai   pedaggi
autostradali. 
    Nelle  spese  di  viaggio  ammissibili  rientra  anche  la  spesa
sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio.  In  tal
caso, il titolare della fattura deve autocertificare  la  ragione  di
maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto propria. Riguardo
alle spese del carburante, verranno rimborsate le  spese  documentate
attraverso gli scontrini fiscali; il professionista  dovra'  altresi'
produrre un'autocertificazione ai sensi del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000,  con  l'indicazione   dei   tragitti
effettuati e dei chilometri percorsi. Saranno altresi' rimborsate  le
spese documentate relative ai pedaggi autostradali. 
    Spese di vitto: per le trasferte comprese tra le 8 e  le  12  ore
(tempo di viaggio incluso), e' riconosciuto un pasto per  un  massimo
di  €  22,26,  salvo  diverse  disposizioni  definite  con   appositi
provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il  massimale
di rimborso e' concedibile solo in presenza di un unico documento  di
spesa (fattura/scontrino). 
    Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo di viaggio incluso)
nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale
complessivo di €  44,26,  salvo  diverse  disposizioni  definite  con
appositi provvedimenti per la specifica situazione  emergenziale.  Il
massimale di rimborso e'  concedibile  solo  in  presenza  di  doppio
documento di spesa (fattura/scontrino fiscale). 
    Le spese sostenute per il vitto  possono  essere  comprese  nelle
spese di alloggio nei casi di mezza pensione e pensione completa. 
    Spese di alloggio: i pernottamenti sono autorizzati limitatamente
ad un albergo di 2ª categoria (3 stelle)  per  l'uso  di  una  stanza
singola. 
    Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della
categoria massima  concessa  (2ª  categoria  -  3  stelle),  ma  solo
alloggio   in   categoria   superiore,   e'   necessario   che   tale
indisponibilita' sia autodichiarata in forma  scritta  e  firmata  e,
comunque, e' necessario che l'alloggio non superi la tipologia di  1ª
categoria - 4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore  non  e'
concesso il rimborso.