Allegato Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Alta Langa» Il comma 1 e 6 dell'art. 7 sono modificati come segue: 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 6. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione in bottiglia destinata a rendere spumante la partita (cuvee) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce, non deve essere inferiore a trenta mesi per i vini denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» spumante e «Alta Langa» spumante rosato e a 36 mesi per i vini con menzione riserva.