(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della  Denominazione  di
                         Origine Controllata 
                  e Garantita dei vini «Alta Langa» 
 
    Il comma 1 e 6 dell'art. 7 sono modificati come segue: 
      1. Nella designazione e presentazione dei vini a  denominazione
di origine controllata e garantita «Alta Langa» e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste  dal  presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 
      6.  La  durata  del  processo  di  elaborazione,   comprendente
l'invecchiamento nell'azienda di  produzione,  calcolata  dall'inizio
della fermentazione in bottiglia  destinata  a  rendere  spumante  la
partita (cuvee) e la durata della  permanenza  della  medesima  sulle
fecce,  non  deve  essere  inferiore  a  trenta  mesi  per   i   vini
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Alta   Langa»
spumante e «Alta Langa» spumante rosato e a 36 mesi per  i  vini  con
menzione riserva.