Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Conformemente all'art. 8 del Reg CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010.(Allegato 1). In deroga a quanto sopra, e' consentito che le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la spumantizzazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione di cui all'art. 3, purche' in provincia di Latina e a condizione che le ditte interessate producevano vini con uve della zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. La deroga di cui al comma precedente e' concessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il parere della regione Lazio. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite. Le diverse tipologie previste dall'art. 1, devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia «passito» deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta, o/e in ambienti idonei e puo' essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di innalzamento della temperatura in modo da assicurare un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per litro. Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,50% vol. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Moscato di Terracina» spumante, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non puo' avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina». Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 40%.