(Annesso-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione,
l'imbottigliamento  e  l'appassimento  delle  uve  dei   vini   della
denominazione  di  origine  controllata  «Terracina»  o  «Moscato  di
Terracina»  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona   di
produzione di cui all'art. 3. 
    Conformemente   all'art.   8   del   Reg    CE    n.    607/2009,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o
la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei
controlli; inoltre  a  salvaguardia  dei  diritti  precostituiti  dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento  al
di  fuori  dell'area  di   produzione   delimitata,   sono   previste
autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10,  comma
3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010.(Allegato 1). 
    In deroga a quanto sopra, e'  consentito  che  le  operazioni  di
vinificazione,  ivi  compreso   l'appassimento   delle   uve   e   la
spumantizzazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona
di produzione di cui all'art. 3, purche' in provincia di Latina  e  a
condizione che le ditte interessate producevano vini  con  uve  della
zona di produzione cinque  anni  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente disciplinare di produzione. 
    La deroga di cui al comma precedente e'  concessa  dal  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali  sentito  il  parere
della regione Lazio. 
    E' consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di  cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con mosti concentrati ottenuti  da  uve  dei  vigneti  iscritti  allo
schedario viticolo della stessa denominazione d'origine  controllata,
oppure  con  mosto  concentrato  rettificato   o   altre   tecnologie
consentite. 
    Le  diverse  tipologie  previste  dall'art.  1,   devono   essere
elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. 
    La tipologia «passito»  deve  essere  ottenuta  con  appassimento
delle uve sulla pianta, o/e in ambienti idonei e puo' essere condotto
con l'ausilio  di  impianti  di  condizionamento  ambientale  purche'
operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso  dei
processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di
innalzamento della temperatura in modo  da  assicurare  un  contenuto
minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per litro. 
    Le uve destinate alla produzione della  tipologia  «passito»,  al
termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 15,50% vol. 
    Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto
«Moscato di Terracina» spumante, da effettuarsi con il  metodo  della
fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti),  non  puo'
avere una  durata  inferiore  a  mesi  uno  compreso  il  periodo  di
affinamento. La resa massima dell'uva in vino,  compresa  l'eventuale
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per  ettaro,  non
deve  essere  superiore  al  70%  per  tutte   le   tipologie   della
denominazione  di  origine  controllata  «Terracina»  o  «Moscato  di
Terracina». 
    Qualora la resa superi detto limite, ma non il  75%,  l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione  di  origine  controllata
per tutto il prodotto. 
    Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in  vino  non
deve essere superiore al 40%.