(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    La denominazione di origine controllata "Brisighella" deve essere
ottenuta dalla varieta' di olive "Nostrana di  Brisighella"  presente
negli oliveti in misura non  inferiore  al  90%.  Possono,  altresi',
concorrere altre varieta' presenti negli oliveti nella misura massima
del 10%.