(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    L'olio  di  oliva  extravergine  a   denominazione   di   origine
controllata "Brisighella" all'atto dell'immissione al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      - colore: verde smeraldo con riflessi dorati; 
      - odore: di fruttato medio o forte con sensazione netta di erbe
e/o ortaggi; 
      - sapore: di fruttato con leggera sensazione di amaro e leggera
o media sensazione di piccante; 
      - acidita' massima totale espressa in acido  oleico,  in  peso,
non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; 
      - punteggio al Panel test > = 7 
      - numero di perossidi < = 13 Meq02/Kg 
      - K232 < = 2,00 
      - K270 < = 1,60 
      acido linoleico < = 8,00% 
      acido oleico > = 75,00% 
      intervallo valori rapporto oleico/linoleico: 10/20 
      int. valori rapporto campesterolo/stigmasterolo: 1,70/14 
      int. valori rapporto campest./delta-5avenasterolo: 0,25/0,60 
    Altri parametri chimico-fisici non  espressamente  citati  devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.. 
    In ogni campagna oleicola il  Consorzio  di  tutela  individua  e
conserva  in  condizioni  ideali  un  congruo  numero   di   campioni
rappresentativi dell'olio  a  denominazione  di  origine  controllata
"Brisighella"  da  utilizzare  come  standard  di   riferimento   per
l'esecuzione dell'esame organolettico. 
    E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  inserire,  su  richiesta  degli   interessati,   ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico  o  organolettico  atte  a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione. 
    La designazione  dell'olio  alla  fase  di  confezionamento  deve
essere effettuata solo a seguito  dell'espletamento  della  procedura
prevista dal DM 4  novembre  1993,  n.  573,  in  ordine  agli  esami
chimico-fisici ed organolettici.