Art. 6. Caratteristiche al consumo L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata "Brisighella" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: verde smeraldo con riflessi dorati; - odore: di fruttato medio o forte con sensazione netta di erbe e/o ortaggi; - sapore: di fruttato con leggera sensazione di amaro e leggera o media sensazione di piccante; - acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; - punteggio al Panel test > = 7 - numero di perossidi < = 13 Meq02/Kg - K232 < = 2,00 - K270 < = 1,60 acido linoleico < = 8,00% acido oleico > = 75,00% intervallo valori rapporto oleico/linoleico: 10/20 int. valori rapporto campesterolo/stigmasterolo: 1,70/14 int. valori rapporto campest./delta-5avenasterolo: 0,25/0,60 Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Brisighella" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione. La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.