(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla denominazione di cui all'art. 1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione  non  espressamente  prevista  dal  presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,  scelto,
selezionato, superiore, genuino. 
    E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive,  indicazioni
geografiche o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  Comuni,
Frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione  di  cui
all'art. 3. 
    E' tuttavia consentito l'uso di  nomi,  ragioni  sociali,  marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non  siano  tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a  denominazione
di origine controllata. 
    L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il  riferimento  al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole  o  nell'impresa  situate  nell'area   di   produzione   e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
olive  raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e   se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima. 
    Il nome della denominazione di origine controllata  "Brisighella"
deve figurare  in  etichetta  in  caratteri  chiari,  indelebili  con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e
tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso   delle
indicazioni che compaiono in etichetta. 
    I recipienti in cui e' confezionato l'olio, di oliva extravergine
"Brisighella" ai fini dell'immissione al  consumo  devono  essere  in
vetro scuro delle seguenti capacita' espresse in grammi o millilitri:
100; 250; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 5000. 
    E' obbligatorio indicare  in  etichetta  l'annata  di  produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.