Art. 2. Non sono ricompresi nelle deleghe: a) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO, l'Afghanistan e i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America; b) le relazioni bilaterali coi Paesi del Medio Oriente e le tematiche connesse al processo di pace; c) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima; d) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle Direzioni Generali e dei Servizi; e) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; f) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'Organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro. Il presente decreto sara' pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 10 novembre 2014 Il Ministro: Gentiloni Silveri