Art. 2. Base ampelografica La indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", e riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rosati, anche nelle tipologie frizzante spumante e passito. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni classificati "idonei alla coltivazione" o "in osservazione" rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, con esclusione del vitigno Moscato giallo. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni classificati "idonei alla coltivazione" o "in osservazione" rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare, con esclusione del vitigno Moscato rosa. La indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione: per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner; per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara, Trebbiano toscano; e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, classificati "idonei alla coltivazione" o "in osservazione" per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", recanti la menzione "vino passito" o "passito" non e' consentito il riferimento al nome del vitigno o dei vitigni dai quali il vino e' stato ottenuto. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", e' consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa classificati "idonei alla coltivazione" o "in osservazione" per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento. Lo spumante ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", puo' essere ottenuto nelle seguenti categorie di prodotto: "vino spumante", "vino spumante di qualita'" e "vino spumante di qualita' del tipo aromatico". Il "vino spumante" ed il "vino spumante di qualita'" devono essere ottenuti da vini delle seguenti varieta' di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Müller Thurgau da sole o congiuntamente. Il riferimento alle suddette varieta' di vite nella designazione e presentazione del prodotto e' ammesso: nel caso di una sola varieta' di vite: quando lo spumante e' costituito per almeno l'85% da detta varieta'; nel caso di due varieta' di vite: a condizione che lo spumante derivi al 100% dai due vitigni indicati e che il vitigno che concorre in misura minore sia presente in percentuale superiore al 15%. Nel caso in cui non sia indicata alcuna varieta' lo spumante deve provenire al 100% da una o piu' delle suddette varieta'. Il "vino spumante di qualita' del tipo aromatico" deve essere ottenuto al 100% da mosti o mosti parzialmente fermentati della varieta' di vite Moscato giallo.