(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona. 
    La produzione massima di uve per ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti  delle  Dolomiti",  in
lingua tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  bianchi,  rossi  e  rosati  a
tonnellate  23  ed  a  tonnellate  19,5  per  le  tipologie  con   la
specificazione di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa  per
il quale la produzione massima consentita e' di 12 tonnellate. 
    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad   indicazione
geografica  tipica  "Vigneti  delle  Dolomiti",  in  lingua   tedesca
"Weinberg Dolomiten", seguita o meno dal riferimento ad uno o  a  due
vitigni,  dopo  le  eventuali  operazioni  di  arricchimento,  devono
assicurare ai vini il titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo
indicato all'art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.