(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla indicazione geografica tipica "Vigneti delle  Dolomiti",  in
lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  e'  vietata  l'aggiunta   di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente
disciplinare di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  riserva,
extra, fine, scelto,  selezionato,  superiore,  vendemmia  tardiva  e
similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore. 
    Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3,  del  Decreto  Legislativo  8
aprile 2010, n. 61, l'indicazione geografica  tipica  "Vigneti  delle
Dolomiti",  in  lingua  tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  puo'  essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente art. 3, a condizione che i vini per  i  quali  si  intende
utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano
i requisiti previsti per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al
presente disciplinare.